SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1748/2002, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente ed Erennio Parente, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del provvedimento Div. Pers. II Sez. I n. 61893 del 21.11.2001 con cui il ricorrente, pur avendo superato le prove del concorso pubblico a 184 posti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed essendosi collocato in posizione utile per l’ammissione al corso di formazione professionale, è stato escluso dall’assunzione per difetto del requisito delle qualità morali e di condotta;
– nonché della comunicazione del 12.10. 2001 con cui si notiziava l’interessato dell’avvio del procedimento volto alla mancata stipulazione del contratto individuale di lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 18 gennaio 2002 e depositato il successivo 15 febbraio, l’interessato, quale partecipante al concorso per la copertura di 184 posti di Vigile del Fuoco ed utilmente collocato nella relativa graduatoria finale, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse pretensivo alla stipulazione del conseguente contratto individuale di lavoro con il Ministero dell’Interno.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, il quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate in termini generici e non molto pertinenti.
Nella Camera di Consiglio dell’11 marzo 2002 con ordinanza n. 1509/2002 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, “avuto riguardo al presupposto dell’Amministrazione preso in considerazione ai fini dell’adozione dell’avversato provvedimento, il quale risulta peraltro emanato in difetto di una piena, quanto necessaria, complessiva valutazione delle qualità morali e di condotta del ricorrente”.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo e stante la pendenza ultra quinquennale del presente mezzo di gravame, il Presidente della Sezione con decreto n. 1914/2012, in applicazione dell’art. 1, comma 1, dell’allegato 3 al c.p.a., ha dichiarato perento il ricorso.
Successivamente, nei termini e con le modalità di cui al secondo comma del summenzionato art. 1, è stato depositato un atto con cui si dichiara l’interesse della parte istante alla decisione.
Pertanto, con ulteriore decreto del Presidente della Sezione n. 24185/2012 è stata disposta la revoca del precedente decreto di perenzione nonché la reiscrizione della causa sul ruolo di merito per effetto del citato art. 1, comma 2, dell’allegato 3 al c.p.a..
All’udienza dell’11 dicembre 2013 la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente all’esame delle doglianze prospettate, il Collegio ritiene opportuno ribadire la propria giurisdizione sulla vertenza in esame.
Infatti, seppure le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – stante il disposto dell’art. 1 L. 30 settembre 2004 n. 252, che, introducendo l’art. 3 comma 1 bis T.U. 30 marzo 2001 n. 165 ha esteso a detto rapporto il regime di diritto pubblico previsto per alcune categorie del pubblico impiego – vanno devolute, come quelle riguardanti il personale di cui all’art. 3 comma 1 T.U. n. 165 del 2001, alla giurisdizione del giudice amministrativo solo con decorrenza dall’entrata in vigore della suddetta L. n. 252 del 2004, in ogni caso rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il diniego, opposto al vincitore di un concorso pubblico per Vigili del Fuoco, della stipula di un contratto individuale di lavoro per difetto del requisito delle qualità morali, e ciò in quanto l’accertamento del diritto all’assunzione del candidato coinvolge la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso e, quindi, attiene alla fase antecedente a quella costitutiva del rapporto di impiego (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2006 n. 1349).
Nel merito il ricorso è fondato atteso che, come acclarato da questa Sezione in sede cautelare, non vi è stata nel caso di specie una valutazione piena della moralità e del comportamento del ricorrente che possa fondare un giudizio negativo sul predetto requisito di ammissione alla procedura concorsuale in discussione.
Già la lettura delle stesse premesse al dispositivo del provvedimento, con cui si dichiara di non addivenire alla stipula del conseguente contratto individuale di lavoro subordinato, è possibile constatare che gli accertamenti d’ufficio disposti dalla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi del Ministero dell’Interno hanno evidenziato la sola condanna disposta dal Tribunale Militare di Padova in data 8.5.1992 per il reato di cui agli artt. 230, comma 3, del codice penale militare e 62, n. 4, 62/bis e 69, n. 1 del codice penale commesso dal ricorrente più di dieci anni prima.
Secondo pacifica giurisprudenza, è illegittimo il provvedimento di non ammissione all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza (del pari l’assunzione nel Corpo dei Vigili del Fuoco) per mancanza del requisito relativo al possesso delle qualità morali e di condotta, previsto dall’art. 35 comma 6 T.U. 30 marzo 2001 n. 165 (nel caso di specie, la medesima previsione è contenuta nell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 29/1993), motivato con riferimento alla circostanza che il candidato alcuni anni prima (nel caso di specie oltre 10 anni) dell’arruolamento (cioè dell’assunzione) era stato condannato per furto di due teli da tenda appartenenti all’amministrazione militare, trattandosi di episodio isolato, risalente nel tempo (7 febbraio 1992) che, in assenza di ulteriori condotte censurabili (che vanno comunque esplicitate nel provvedimento di esclusione) non è sufficiente ad ingenerare la presunzione assoluta di una personalità inconciliabile con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo (Vigili del Fuoco) e con l’espletamento dei compiti istituzionali (Cfr. TAR Lazio, Sez. II, 14 gennaio 2009 n. 137).
Per le ragioni sopra indicate, ritenuto fondato, oltre che prevalente ed assorbente rispetto ad ogni altra doglianza, il primo motivo di impugnazione, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente annulla i provvedimenti gravati perché viziati da eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
La natura ed il contenuto della questione dedotta in giudizio inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.