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Esclusione assunzione Vigili del Fuoco per difetto qualità morali di condotta (condanna penale)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 859 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del provvedimento div. Pers. II Sez. n. 61257 del 10.11.2000 di esclusione dall’assunzione quale idoneo del concorso a 184 posti di Vigile del Fuoco;

– di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il ricorrente premette:

– di aver chiesto di partecipare al concorso per titoli ed esami in epigrafe, per l’arruolamento nel corpo dei vigili del fuoco di 184 unità;

– di aver superato tutte le prove attitudinali, quelle di cultura generale e di mestiere previste dal bando classificandosi al sesto posto della graduatoria nazionale;

– di aver ricevuto comunicazione dell’esito positivo del concorso il 14 settembre 2000;

– che l’amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato in data 10 novembre 2000 comunicando l’esclusione del ricorrente per mancanza del requisito delle qualità morali di condotta di cui all’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 29/1993 fondato su una condanna penale emessa

Con il ricorso in esame l’interessato ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti in epigrafe con cui deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 29/1993.

Il provvedimento di esclusione fa riferimento all’esito degli accertamenti condotti dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 29/1993, volti a verificare il possesso dei requisiti necessari per l’accesso ai ruoli della presidenza del consiglio dei ministri e delle amministrazioni competenti in materia di difesa e sicurezza dello Stato, della giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e della difesa in giudizio dello Stato.

Tuttavia il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non rientrerebbe in alcun modo nelle amministrazioni individuate dal predetto articolo 36, né nelle cosiddette forze di polizia, appartenendo all’amministrazione civile dello Stato;

2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 29/1993, eccesso di potere per incongruenza, ingiustizia e illogicità manifesta. Difetto di istruttoria e di motivazione. Errore nei presupposti.

Il provvedimento è stato adottato sulla base di una condanna penale inflitta al ricorrente per il reato previsto dall’articolo 71, comma 4, della legge 685/1975, commesso fino al mese di giugno del 1987, ovvero 13 anni prima dell’esclusione dal concorso in esame.

L’amministrazione non avrebbe quindi tenuto conto della condotta più recente del ricorrente che durante il servizio prestato nella Guardia di Finanza, e dei giudizi positivi espressi da altre autorità locali;

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistente al ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 1009 del 8.2.2001 è stata accolta l’istanza di sospensiva.

All’udienza pubblica del 1 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

È impugnato il provvedimento div. Pers. II Sez. n. 61257 del 10.11.2000 di esclusione dal concorso a 184 posti di Vigile del Fuoco indetto con DM 6.3.1998, secondo cui i candidati devono essere in possesso della condotta e delle qualità morali incensurabili così come previsto per i concorsi in magistratura.

Il ricorrente deduce che l’esclusione dal corso sarebbe illegittima perché non avrebbe considerato, oltre agli aspetti negativi illustrati nel decreto impugnato, il comportamento irreprensibile tenuto dall’interessato nel corso del servizio di leva e degli attestati di merito rilasciati da esponenti della comunità locale ove il ricorrente risiede (Sindaco del Comune di Erice, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuco di Trapani…).

Il motivo merita adesione.

L’Amministrazione ha fondato il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso esclusivamente sul difetto del requisito previsto dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 29/1993 (secondo cui i candidati devono essere in possesso della condotta e delle qualità morali incensurabili così come previsto per i concorsi in magistratura).

L’Amministrazione ha, quindi, valutato negativamente la circostanza che l’istante aveva subìto una condanna penale per il reato previsto dall’articolo 71, comma 4, della legge 685/1975, per fatti commessi fino al 1987, senza però il lungo lasso di tempo trascorso (13 anni) fino alla partecipazione al concorso.

Sulla base di quanto osservato appare evidente che l’Amministrazione ha adottato un provvedimento di estrema gravità sulla base di una sentenza di condanna per fatti accaduti nel 1987, senza considerare in alcun modo il periodo di servizio prestato in precedenza dal ricorrente nelle forze armate, durante il quale l’istante risulta aver avuto una valutazione positiva.

Ed, invero, il rilievo secondo cui il ricorrente avrebbe posto in essere un comportamento inconciliabile con le attribuzioni e funzioni deputate degli appartenenti ai Vigili del Fuoco o comunque privo delle qualità morali incensurabili come previsto per i concorsi in magistratura, appare, per un verso, estremamente generico ed ingiustificatamente assiomatico; ossia tautologico e petitorio, siccome indimostrato e comunque non sostenuto da valutazioni poggianti su giudizi di conformità a regole deontologiche, né su valutazioni di carattere proporzionale relative alla misura e gravità del provvedimento adottato, e comunque, per altro verso, implicitamente basato sull’acritico recepimento degli accertamenti effettuati in un unico procedimento penale culminato in una sentenza di condanna per fatti risalenti a ben 13 anni prima.

L’Amministrazione, quindi, avrebbe dovuto esperire, secondo un principio costituente ormai costante nel nostro ordinamento, un’autonoma ed espressa valutazione in ordine ai fatti contestati, vagliandone la gravità sotto il profilo disciplinare e la compatibilità con le funzioni assolte dall’Oddo.

Peraltro poiché non emerge (o comunque può non emergere con la dovuta e richiesta chiarezza) alcuna obiettiva ed apprezzabile differenza tra il concetto “buona condotta” e la previsione del bando che prescrive “il possesso della condotta e delle qualità morali previste per l’ammissione al concorso in magistratura”, appare evidente che la disposizione del bando, in mancanza di disposizioni attuative più specifiche che individuino criteri selettivi obiettivi, finisce con il riesumare surrettiziamente un relitto ormai soppresso dall’Ordinamento, quale è appunto quello della dimostrazione della “buona condotta”. Istituto contrastante con i valori e con i principi ai quali la nostra Costituzione si ispira, per il quale nondimeno la legge 29.10.1984, n.732, ha stabilito che esso non possa più essere richiesto o comunque accertato ai fini dell’accesso agli impieghi pubblici.

Quindi poiché, come detto, il bando non ha indicato i criteri per stabilire in cosa si dovesse concretizzare il “il possesso della condotta e delle qualità morali previste per l’ammissione al concorso in magistratura”, la illegittimità si annida nel bando e nel provvedimento di esclusione impugnato, che pertanto va annullato.

In considerazione di quanto fin qui osservato il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.