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Diniego accesso atti

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11322 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia (D.A.P.), rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

della nota GDAP 0392767-2013 del 18.11.2013 avente ad oggetto diniego dell’istanza di accesso ex art. 22 L. 241/90 formulata nei confronti dei Ministero Giustizia.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con istanza ex art. 116 CPA l’interessato ha chiesto l’annullamento della nota GDAP 0392767-2013 del 18.11.2013 avente ad oggetto diniego dell’istanza di accesso ex art. 22 L. 241/90 formulata nei confronti dei Ministero Giustizia.

In precedenza OMISSIS ha impugnato il provvedimento GDAP 0356869-2013 del 21.10.2013 di rigetto della sua istanza di trasferimento ex art. 33 L. 104/1992.

Con l’istanza di accesso in oggetto l’interessato ha chiesto una serie di atti.

In particolare :

1). Tutti i provvedimenti adottati nei confronti del ricorrente da marzo 2011 ad agosto 2013 e tendenti a mantenerlo in distacco presso Scuola di formazione di Parma;

2). Tabelle organiche del ruolo Assistenti ed agenti degli istituti penitenziari di Parma contenenti sia i dati della dotazione organica prevista sia i dati della forza effettiva relative alla data di presentazione della istanza da parte del ricorrente e alla data di esame della medesima (ottobre 2013);

3). Atti relativi alla popolazione detenuta presso gli Istituti penali di Parma sia alla data di presentazione della domanda (luglio 2013) sia alla data della valutazione della stessa (ottobre 2013) contenenti l’indicazione del rapporto tra numero di detenuti e numero di agenti assistenti;

4). Tabelle organiche del ruolo assistenti e agenti della CC di Terni contenenti sia i dati della dotazione organica prevista sia i dati della forza effettiva, relative alla data di presentazione della istanza da parte del ricorrente (luglio 2013) e dalla data di esame della medesima (ottobre 2013);

5). Atti relativi alla popolazione detenuta presso la CC di Terni sia alla data di presentazione della domanda (luglio 2013) sia alla data della valutazione della stessa (ottobre 2013) contenenti l’indicazione del rapporto tra numero di detenuti e numero di agenti assistenti;

6). Atti contenenti tutti i dati dei trasferimenti di assistenti ed agenti effettuati da luglio 2013 a tutt’oggi dagli istituti penali di Parma verso altre sedi, contenenti la specifica indicazione circa la natura della istanza da ciascuno avanzata.

Con il provvedimento impugnato il DAP ha negato l’accesso stante la previsione di cui al 3 comma art. 24 L. 241/90.

Con il ricorso OMISSIS ha dedotto i seguenti vizi :

1). Eccesso di potere, violazione e falsa applicazione artt. 22/25 L. 241/90; violazione principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa; manifesta ingiustizia; violazione del diritto di difesa.

In data 31.1.2014 ha depositato memoria il Ministero in cui sostiene che :

a). l’istanza mira ad ottenere l’accesso a dati (e non ad atti);

b). mira anche ad ottenere l’accesso a dati che non sono rilevanti ai fini della decisione;

c). richiede infine l’accesso ad atti già in possesso del ricorrente.

In data 23.10.2014 il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Sulla scorta anche di quanto affermato in recente decisione della Sezione (n. 10730/2014) il ricorso è da accogliere.

Sul punto, infatti valgono le stesse considerazioni già svolte in precedenza :

a). l’istanza ostensiva non deve costituire uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull’azione amministrativa, ma deve riguardare documenti già formati ed in possesso dell’Amministrazione la cui conoscenza è necessaria per l’esplicazione dell’interesse di cui si è titolari.

 

b). la declinazione di tali principi al caso in esame evidenzia, allora, l’illegittimità del diniego di accesso opposto al ricorrente, che è titolare di un interesse concreto ed attuale a conoscere gli atti che l’Amministrazione ha richiamato in un precedente provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento ad altra sede di servizio ai sensi della legge n. 104, e che, costituendo il presupposto fondante dello stesso diniego, sono direttamente riferibili alla tutela del proprio interesse personale e concreto a contestare tale diniego.

c). in altri termini, il ricorrente ha chiesto quegli stessi atti relativi alle esigenze organizzative sulla cui base l’Amministrazione ha giustificato l’impossibilità di assentire un trasferimento che, diversamente, avrebbe dovuto essere accordato, sussistendo invece pacificamente i presupposti previsti dalla legge n. 104/1992.

Sulla base del delineato quadro normativo il Collegio ritiene che, pertanto, il diniego opposto dall’Amministrazione si configura illegittimo.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto cui consegue l’obbligo, per l’effetto, dell’Amministrazione competente, individuata nel Ministero della Giustizia di esibizione, ai fini della visione e dell’estrazione di copia, dei documenti di cui alla istanza presentata ai detti fini dal ricorrente.

Sussistendo giusti motivi le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina, ai sensi dell’art.25, legge 7 agosto 1990, n.241, al Ministero della Giustizia di esibire al ricorrente gli atti richiesti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.