SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12673 del 2001, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero della Giustizia -Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del Capo Dipartimento pro tempore;
il Ministero della Giustizia -Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Ufficio centrale del Personale, in persona del Direttore dell’Ufficio pro tempore;
sul ricorso numero di registro generale 5939 del 2006, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del Personale e della Formazione, in persona del Capo Dipartimento pro tempore;
nei confronti di
-OMISSIS- e -OMISSIS- Alberto, nessuno dei quali costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso n. 12673 del 2001:
– del decreto in data 16.7.2001, a firma del Vice Capo Dipartimento del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, con il quale il ricorrente è stato escluso dall’assunzione nel Corpo della Polizia penitenziaria, per non essersi utilmente collocato nella graduatoria prevista dall’art. 2, comma 2, del D.L. 12.11.1996;
– nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento;
quanto al ricorso n. 5939 del 2006:
– della nota prot. n. GDAP – 2000-28/03/2006-0109274-2006, notificata il 29.3.2006, con la quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha comunicato al ricorrente “che per effetto del combinato disposto di cui all’art. 3, comma 158 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e del D.P.R. del 25 agosto 2004 si è provveduto ad assumere i candidati risultati idonei inseriti nella graduatoria degli ex ausiliari dell’Arma dei carabinieri e delle altre Forze di Polizia formata ai sensi del decreto interministeriale 12 novembre 1996, collocati sino alla posizione di graduatoria n. 4372…”;
– della graduatoria, sulla cui base della quale il Ministero della Giustizia ha proceduto alle assunzioni disposte ai sensi della legge 24.12.2003, n. 350, del D.M. 26.5.2004 e del D.P.R. 25.8.2004, nella parte in cui non vede il ricorrente collocato in posizione utile;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi espressamente compresi:
a) i verbali della Commissione relativamente al concorso de quo, ivi espressamente compreso il verbale con cui la stessa ha stabilito preventivamente i criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione del relativo punteggio;
b) il processo verbale relativo a tutte le operazioni di esame e/o alle deliberazioni concernenti i titoli oggetto di valutazione;
c) il provvedimento di approvazione della predetta graduatoria, ove emesso.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale n. 167/2010, con cui, in relazione ad entrambi i ricorsi in epigrafe, è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, autorizzando anche, in alternativa ai pubblici proclami, il ricorso alle forme previste dal combinato disposto dell’art. 151 c.p.c. e dell’art. 12 della L. 21.7.2000, n. 205, attraverso l’inserzione delle conclusioni del ricorso e di un sunto del ricorso, contenente i motivi, sul sito internet ufficiale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (www.polizia-penitenziaria.it);
Vista l’attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito internet ufficiale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria in data 26.4.2010;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, ausiliario in congedo dell’Arma dei Carabinieri, ha presentato domanda di arruolamento nel Corpo di Polizia penitenziaria a norma del D.L. 13.9.1996, n. 479 e del decreto interministeriale 12.11.1996, risultando al 3641° posto della relativa graduatoria (approvata con P.D.G. del 23 giugno 1997), collocato, perciò, in posizione utile all’arruolamento, ed in tal modo è stato ammesso alla frequenza del corso di formazione, con riserva di accertamento di quanto dichiarato.
Allo stesso sono stati attribuiti 2,5 punti, di cui 2 per aver dichiarato di non aver mai riportato alcuna sanzione disciplinare durante il periodo in cui ha prestato servizio quale ausiliario.
In sede di accertamento della veridicità di quanto dichiarato è stato acclarato che il ricorrente ha riportato la sanzione disciplinare del rimprovero, perché “non presenziava all’alza bandiera”.
Il punteggio è stato azzerato ed il ricorrente è scivolato al 4997° posto in graduatoria, con conseguente sua esclusione.
Ciò è stato disposto con decreto in data 16.7.2001, impugnato con il ricorso n. 12673/2001.
I motivi di doglianza dedotti sono i seguenti: violazione e falsa applicazione del 23.12.1995, n. 572, e del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443 – eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia – violazione dell’art. 97 Cost.
Le due menzionate fonti normative non avrebbero previsto punteggi specifici per titoli di studio o di servizio e non avrebbero stabilito di attribuire particolare rilevanza alle sanzioni disciplinari.
Inoltre non sarebbe rispondente a logica, giustizia ed al principio di buon andamento azzerare la posizione di un candidato, togliendogli 2 punti, in relazione ad una sanzione disciplinare irrilevante, comminata 7 anni prima.
Non sarebbe operato alcun distinguo tra le sanzioni leggere e quelle più gravi, mentre i punteggi si sarebbero dovuti graduare.
Inoltre, ciò varrebbe solo per gli ausiliari dell’Arma dei Carabinieri in congedo e non già per coloro che provengono dalle Forze armate, il che sarebbe espressione di illogicità e manifesta ingiustizia.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Successivamente, in considerazione dell’avvenuta soppressione del servizio ausiliario di leva, è stato disposto un nuovo aumento di organico nel Corpo di Polizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 158, della L. 24.12.2003, n. 350, e del d.P.R. del 25.8.2004.
Al riguardo, il ricorrente ha chiesto all’Amministrazione informazioni circa lo scorrimento della graduatoria formatasi ai sensi del D.I. in data 12.11.1996.
Con nota 28.3.2004, n. GDAP-0109274-2006, a firma del Direttore generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, il -OMISSIS- è stato informato che dalla graduatoria in questione erano stati presi, ai fini dell’assunzione, coloro che si erano collocati sino alla posizione n. 4372 di graduatoria.
Avverso quest’ultimo atto è stato proposto il ricorso n. 5939/2006, nel quale sono stati denunciati i seguenti vizi: violazione degli artt. 3, 24, 35 e 97 Cost. – violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 158, della L. 24.12.2003, n. 350 – violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa – eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, vizio e sviamento della funzione amministrativa, sviamento del potere, disuguaglianza manifesta, disparità di trattamento, difetto di istruttoria – carenza di motivazione.
Il comportamento tenuto nella specie sarebbe poco chiaro.
L’art. 3, comma 158, della L. 24.12.2003, n. 350, stabilisce che per l’anno 2004 le vacanze in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del corpo della Polizia penitenziaria si sarebbero potute impiegare per le assunzioni di agenti, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, “utilizzando i candidati già idonei collocati nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1996, nonché mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n, 388, anche se cessati dal servizio”.
L’Amministrazione intimata, prima di procedere all’assunzione dei giovani ex ausiliari di leva, avrebbe dovuto arruolare tutti coloro che si erano inseriti nella graduatoria del 1996-1997, mentre ha assunto anche i primi, senza fornire adeguata motivazione, per cui non sarebbe possibile comprendere i criteri impiegati.
Anche nel giudizio introdotto dal ricorso n. 5939/2006 si è costituito il Ministero della Giustizia.
Chiamati entrambi i ricorsi in esame in decisione alla pubblica udienza del 26.11.2009, dopo aver disposto un rinvio di quest’ultimo in data 3.7.2009, per consentire la trattazione congiunta con il gravame n. 12673/2006, con ordinanza collegiale n. 167/2010, è stata ordinata, in relazione ad entrambi, l’integrazione del contraddittorio, autorizzando anche, in considerazione dell’elevato numero di controinteressati, in alternativa ai pubblici proclami, il ricorso alle forme previste dal combinato disposto dell’art. 151 c.p.c. e dell’art. 12 della L. 21.7.2000, n. 205, attraverso l’inserzione delle conclusioni del ricorso e di un sunto del ricorso, contenente i motivi, sul sito internet ufficiale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (www.polizia-penitenziaria.it).
Nella pubblica udienza del 6.5.2010, è stato disposto il rinvio per entrambi (per il ricorso n. 12673/2001 oralmente in chiamata preliminare, con attestazione a verbale, e per il n. 5939/2006, con ordinanza 9.5.2010, n. 753), al fine di garantire l’integrità del contraddittorio, stante l’attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito internet ufficiale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria solo in data 26.4.2010.
Infine, nella pubblica udienza del 20.5.2010, entrambi i ricorsi in epigrafe sono stati introitati per la decisione.
DIRITTO
1 – Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe, stante la connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi.
2 – Partendo la presente disamina dal ricorso n. 12673/2001, se ne deve affermare la fondatezza.
2.1 – Si conviene con il ricorrente laddove egli sostiene che la riduzione dei punteggi si sarebbe dovuta graduare in relazione al diverso livello di gravità delle sanzioni, altrimenti determinandosi, così com’è avvenuto nella specie, un risultato illogico, ingiusto e contrario al principio di buon andamento. Segnatamente, la sanzione del rimprovero, qual è quella riportata dal ricorrente, è inflitta all’esito di un procedimento che si svolge oralmente (benché sia prevista “anche” la comunicazione per iscritto della sanzione inflitta) e non è assistita da particolari garanzie, né per quanto riguarda il giudicante (il rimprovero può essere inflitto anche da sotto-ufficiali comandanti di distaccamento), né sotto il profilo del diritto di difesa.
Per quanto sopra esplicato, essa non può essere trattata alla stessa stregua di una sanzione disciplinare ben più grave, che presuppone un procedimento articolato, con fasi scritte.
2.2 – Peraltro, per quanto sopra detto, il ricorso deve ritenersi tempestivo ed ammissibile; infatti, in riferimento all’odierno istante, non si ravvisa la percezione immediata della lesione ad opera del bando di concorso, il quale ben si sarebbe potuto prestare all’interpretazione secondo cui l’attribuzione del punteggio dei due punti si sarebbe dovuta escludere solo per sanzioni disciplinari gravi, richiedenti un iter procedimentale dettagliatamente disciplinato, munito di tutte le necessarie garanzie di contraddittorio e di difesa, il che non può concernere sanzioni come il rimprovero.
2.3 – Deve anche considerarsi che la previsione concernente il punteggio relativo alle sanzioni disciplinari riguarda unicamente gli ausiliari in congedo dell’Arma dei Carabinieri, mentre non si estende alle Forze armate, per le quali si attribuisce rilevanza ad altri fattori, il che è, come pure asserisce parte ricorrente, espressione di illogicità e di manifesta ingiustizia.
2.4 – In conclusione il provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso n. 12673/2001 è illegittimo, per mancata attribuzione del punteggio di 2 punti, e va annullato e l’Amministrazione ha l’obbligo di rideterminarsi conseguentemente.
3 – Passando al riunito gravame n. 5939/2006, l’interesse a ricorrere s’imperniava sulla non assunzione del ricorrente, derivante dalla circostanza che l’Amministrazione, avendo, oltre che attinto dalla graduatoria del 1996/97, altresì assunto giovani ex ausiliari di leva del Corpo di Polizia penitenziaria che avevano svolto il servizio entro il 31.12.2004 e che nel 2004 lo stavano ancora prestando, dalla prima aveva assunto quelli collocati sino alla posizione n. 4372, mentre il ricorrente si era posizionato solo al n. 4997, rimanendone escluso.
3.1 – Detta condizione dell’azione è venuta meno, per effetto dell’annullamento del provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso n. 12673/2001 e dell’obbligo per l’Amministrazione, qui disposto, di procedere all’attribuzione del punteggio di 2 punti in favore del ricorrente.
3.2 – Ne deriva che il ricorso n. 5939/2006 va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.
4 – Infine, con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, si ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso 12673/2001 in epigrafe, per l’effetto, annullando il provvedimento impugnato ed obbligando l’Amministrazione ad assumere le conseguenti determinazioni, e dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso n. 5939/2006.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.