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Esclusione assunzione Polizia Penitenziaria per cannabinoidi in personalità tossicofilica

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3575 del 2002, proposto da
OMISSIS elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81 presso lo studio degli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende in giudizio

nei confronti di

BUCCA SANTI – non costituito in giudizio;
BUTTO’ ALESSANDRO – non costituito in giudizio

per l’annullamento

dei seguenti atti:

a) decreto del 24/12/01 con cui il Ministro della Giustizia ha escluso il ricorrente dall’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria per “presenza di cataboliti urinari ai cannabinoidi art. 123 lettera b) in personalità tossicofilica art. 123 lettera b) decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443”;

b) bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 96 – IV Serie speciale del 03712/96 nella parte in cui è prevista l’insindacabilità dei giudizi delle commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione;

c) comunicazione della commissione del 13/12/01 con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo all’atto dell’accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra;

d) graduatoria, e relativo provvedimento di approvazione, sulla base della quale il Ministero della Giustizia ha proceduto alle assunzioni disposte ai sensi dell’art. 3 comma 158 l. n. 350/2003;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato l’11/03/02 e depositato il 05/04/02 OMISSIS ha impugnato il decreto del 24/12/01, con cui il Ministro della Giustizia, sulla base della comunicazione della competente commissione del 13/12/01 (anch’essa gravata), ha escluso il ricorrente dall’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria per “presenza di cataboliti urinari ai cannabinoidi art. 123 lettera b) in personalità tossicofilica art. 123 lettera b) decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443”, e il bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 96 – IV Serie speciale del 03/12/96 nella parte in cui è prevista l’insindacabilità dei giudizi delle commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 17/04/02, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 312/2002 del 24/04/02 il Tribunale ha disposto la verificazione ivi indicata.

Con atto notificato in date 10/11/04 e 11/11/04 e depositato il 19/11/04 OMISSIS ha impugnato con motivi aggiunti la graduatoria, e il relativo provvedimento di approvazione, sulla base della quale il Ministero della Giustizia ha proceduto alle assunzioni disposte ai sensi dell’art. 3 comma 158 l. n. 350/2003.

All’udienza pubblica del 22 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso principale OMISSIS impugna il decreto del 24/12/01, con cui il Ministro della Giustizia, sulla base della comunicazione della competente commissione del 13/12/01 (anch’essa gravata), ha escluso il ricorrente dall’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria per “presenza di cataboliti urinari ai cannabinoidi…in personalità tossicofilica art. 123 lettera b) decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443”, e il bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 96 – IV Serie speciale del 03/12/96, nella parte in cui prevede l’insindacabilità dei giudizi delle commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione.

Il ricorso principale è fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, merita accoglimento.

Con la seconda censura il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 123 lettera b) d. lgs. n. 443/92 ed il vizio di eccesso di potere per errore sui presupposti in quanto sarebbe insussistente la circostanza (“presenza di cataboliti urinari ai cannabinoidi…in personalità tossicofila art. 123 lettera b”) individuata dalla commissione come motivo di esclusione dalla procedura concorsuale.

Il motivo è fondato.

Dalla verificazione espletata dalla commissione medica incaricata dal Tribunale con l’ordinanza n. 312/2002 e trasfusa nel verbale del 10/12/12 emerge l’insussistenza della condizione di “tossicomania” prevista dall’art. 123 lettera b) d. lgs. n. 443/92 come causa di esclusione dall’assunzione nel corpo di polizia penitenziaria ed, a tal fine, espressamente richiamata dal gravato decreto espulsivo del 24/12/01.

In tal senso depone l’accertamento diagnostico effettuato in data 20/06/02 (da cui si evince l’insussistenza di tracce di stupefacenti nelle analisi effettuate sulla persona del ricorrente) ed allegato al verbale della commissione del 10/12/12 e dallo stesso giudizio espresso dalla commissione incaricata della verificazione la quale ha escluso l’esistenza della causa di esclusione prevista dall’art. 123 lettera b) del decreto legislativo n. 443/92 limitandosi a dichiarare una “pregressa positività ai cataboliti urinari dei cannabinoidi”, non dimostrata, e, comunque, da essa stessa ritenuta non ostativa ai fini dell’assunzione.

Per quanto concerne, poi, l’ulteriore valutazione espressa dalla commissione deputata alla verificazione, secondo cui il ricorrente presenta una “personalità con tendenza all’impulsività e alla labilità emotiva”, la quale è stata individuata dalla stessa come causa di esclusione dall’assunzione in riferimento all’art. 123 lettera m) d. lgs. n. 443/92 (che considera quali cause di non ammissione le “imperfezioni ed infermità dell’apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia”), deve essere evidenziato che tale valutazione risulta irrilevante nel presente giudizio in quanto la commissione stessa ha agito, in parte qua, oltre i limiti del mandato giurisdizionale che le aveva assegnato il solo compito di accertare “se il ricorrente sia affetto o meno dalla patologia riscontrata e se tale patologia possa rientrare tra le ipotesi previste dai succitati articoli d. l.vo n. 443/92 richiamati dalla commissione” (così recita la citata ordinanza n. 312/2002) e, quindi, poteri di verifica con riferimento alla sola causa di esclusione posta a fondamento del provvedimento impugnato.

La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso principale (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi) e l’annullamento del gravato provvedimento di esclusione del 24/12/01, unico tra gli atti impugnati effettivamente lesivo per l’interesse posto dal ricorrente a fondamento della domanda caducatoria.

Deve, poi, essere dichiarata l’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso per motivi aggiunti notificato in date 10/11/04 e 11/11/04 e depositato il 19/11/04 con cui OMISSIS ha impugnato con motivi aggiunti la graduatoria, e il relativo provvedimento di approvazione, sulla base della quale il Ministero della Giustizia ha proceduto alle assunzioni disposte ai sensi dell’art. 3 comma 158 l. n. 350/2003.

Ed, infatti, l’annullamento dell’atto in esame non risulta necessario al fine di assicurare al ricorrente il diritto all’assunzione dallo stesso vantato dovendosi ritenere che gli effetti caducatorio, ripristinatorio e conformativo derivanti dall’accoglimento del ricorso principale e dall’annullamento del gravato provvedimento di esclusione impongano all’amministrazione di provvedere agli adempimenti consequenziali cui sarebbe stata tenuta nell’ipotesi in cui l’illegittimo provvedimento espulsivo non fosse mai stato emesso e, quindi, tenendo conto della normativa vigente e sopravvenuta (tra cui l’art. 3 della legge n. 350/2003 e il D.P.R. del 25 agosto 2004 depositato dal Ministero della Giustizia il 28/09/12).

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di esclusione emesso il 24/12/2001;

2) dichiara l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti;

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.