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Esclusione arruolamento VFP1 per patologia

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5619 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente e Stefano Monti, con domicilio eletto presso Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento datato e notificato il 19.2.2014, con cui il Ministero della Difesa ha comunicato al ricorrente la non idoneità all’arruolamento in qualità di V.F.P.l dell’Esercito Italiano, con la seguente motivazione: “riduzione bilaterale dell’arco plantare con angolo di Costa Bertani superiore a 120′ bilateralmente e residui mezzi di sintesi metallici in sede calcaneare dx da pregresso intervento chirurgico correttivo (LI3)” richiamandosi espressamente al codice n. 231 della Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con Decreto 5/12/2005;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compreso il verbale di visita medica, non cognito, redatto dall’apposito Collegio sanitario e sotteso al giudizio di inidoneità;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento datato e notificato il 19 febbraio 2014, con il quale il Ministero della Difesa ha comunicato al ricorrente la non idoneità all’arruolamento in qualità di V.F.P.1 dell’Esercito Italiano, con la seguente motivazione: “riduzione bilaterale dell’arco plantare con angolo di Costa Bertani superiore a 120º bilateralmente e residui mezzi di sintesi metallici in sede calcaneare dx da pregresso intervento chirurgico correttivo (L13)”, richiamandosi espressamente al codice n. 231 della Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto del 5 dicembre 2005;

Considerato che il ricorrente contesta tale giudizio deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza collegiale istruttoria n. 5450/2014 disponeva visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità per mezzo di apposita Commissione medica;

Considerato che con nota pervenuta in data 1 luglio 2014 la suddetta Direzione Centrale di Sanità ha inviato il verbale della disposta verificazione effettuata in data 26 giugno 2014, da cui risulta che la Commissione medica, esaminata la documentazione sanitaria e le risultanze della visita a cui è stato sottoposto il ricorrente, ha ravvisato la sussistenza a carico del suddetto di un “lieve piede piatto valgo bilaterale con angolo di costa Bertani >120º e <a 135º, in assenza di alterazioni anatomico –funzionali concomitanti”;

Considerato che tale condizione a parere della Commissione medica comporta l’attribuzione di un coefficiente 2 all’apparato locomotore inferiore (L12), compatibile con un giudizio di idoneità all’arruolamento in qualità di V.F.P.1 nell’Esercito Italiano;

Considerato, pertanto, che le risultanze della disposta visita di verificazione sono positive per il ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità si appalesano fondate con la conseguenza che il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.