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Esclusione arruolamento VFP1 Esercito per referti incompleti

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15315 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente e Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Parente in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento datato e notificato in data 31.7.2014, con cui il Ministero della Difesa ha comunicato al ricorrente l’esclusione dall’arruolamento in qualità di VFP1 nell’Esercito Italiano, con la seguente motivazione: “referti incompleti degli accertamenti richiesti”; della graduatoria di cui al decreto n. 185, del 4.9.2014, nella parte in cui non ricomprende il nominativo del ricorrente tra gli idonei; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compreso il verbale di visita medica, non cognito, redatto dall’apposito Collegio Medico per l’accertamento dei requisiti di idoneità di cui al D.M. 4 giugno 2014;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2015 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame è chiesto l’annullamento del provvedimento datato e notificato in data 31.7.2014, con cui il Ministero della Difesa ha comunicato al ricorrente l’esclusione dall’arruolamento in qualità di VFP1 nell’Esercito Italiano, con la seguente motivazione: “referti incompleti degli accertamenti richiesti” nonchè della graduatoria di cui al decreto n. 185, del 4.9.2014, nella parte in cui non ricomprende il nominativo del ricorrente tra gli idonei.

In effetti, essendo stato l’odierno ricorrente convocato il giorno 9 luglio 2014 per i prescritti accertamenti sanitari, veniva invitato – sussistendo dubbi in seno alla Commissione medica sulla sussistenza o meno di una -OMISSIS- – a ripresentarsi per il giorno 21 luglio 2014 portando con sé il “test di Farnsworth” eseguito a sua spese presso una struttura sanitaria pubblica. Non riuscendo a eseguire il test, il ricorrente otteneva un rinvio al 31 luglio 2014. Tuttavia, non essendo il ricorrente riuscito comunque a eseguire il test anche nell’ulteriore termine assegnato, lo stesso veniva escluso per “referti incompleti degli accertamenti richiesti”.

Avverso la detta esclusione e, in parte qua, la successiva graduatoria della procedura concorsuale di che trattasi è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce eccesso di potere sotto più profili nonché violazione degli artt. 7 e 11 del bando, del d.m. 4 giugno 2014, lettera s) punto 4. In buona sostanza, rileva il ricorrente che il “test di Farnsworth” non è tra i testi che vanno presentati obbligatoriamente e a pena di esclusione; non è dalla lex specialis prevista alcuna ipotesi di rinvio e quindi di esclusione per incompletezza della documentazione se non per gli esami ematochimici e/o delle urine, virali e drug test; gli ulteriori e previsti esami specialistici e strumentali richiesti dall’amministrazione ad eventuale integrazione di quelli presentati sono comunque a carico dell’amministrazione medesima.

Si è costituita in giudizio con memoria di stile l’intimata amministrazione della difesa.

Con ordinanza 14 maggio 2015 n. 2053 la Sezione ha accolto la proposta domanda cautelare sospendendo l’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2015 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Non vi è dubbio, infatti, che la disposta esclusione si fonda su circostanza fattuale, la omessa produzione di una specifica documentazione sanitaria, non idonea tuttavia a rendere legittima l’esclusione medesima. La commissione avrebbe potuto, giusta quanto disposto dall’art. 11 del bando, in ipotesi di incompletezza della documentazione sanitaria, rinviare il candidato a data successiva ma solo relativamente a documentazione relativa agli esami ematochimici e/o delle urine, ai markers virali, al drug test. Ben si intende la logica dell’aver il bando limitato a specifiche e tassative fattispecie l’aggravamento procedurale consistente nell’onerare il candidato della produzione di ulteriore documentazione sanitaria, atteso che non si può far gravare sul concorrente una generalizzata produzione di documentazione sanitaria, talvolta altamente specialistica e peraltro non sempre di agevole reperimento in ragione della disponibilità dei relativi macchinari ovvero dei tempi ristretti assegnati, laddove – fermo il potere/dovere dell’amministrazione di condurre i più completi e rigorosi accertamenti in ordine all’idoneità fisica dei concorrenti nell’interesse di essa amministrazione ma anche dei partecipanti alla procedura concorsuale – non vi è dubbio che l’amministrazione della difesa abbia disponibilità di mezzi e strutture sicuramente maggiori. In altri termini, aver disposto l’esclusione da una procedura concorsuale per la omessa produzione di un test, che la stessa amministrazione avrebbe potuto e dovuto provvedere a effettuare onde accertare in maniera inequivoca la sussistenza o meno – nella specie – della sospetta -OMISSIS-, così “sanzionando” un concorrente, peraltro non obbligato alla detta produzione documentale, rende illegittima la condotta della resistente amministrazione.

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla, per quanto di interesse del ricorrente, gli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, per quanto di interesse del ricorrente, gli atti impugnati.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.