SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6157 del 2002, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Erennio Parente in Roma, Via Emilia, 81;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Comando Generale Guardia di Finanza, Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza;
per l’annullamento
del provvedimento della Guardia di Finanza di esclusione dall’arruolamento di allievi finanzieri per inidoneità, in data 27 marzo 2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2014 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna il provvedimento della Guardia di Finanza con cui è stato valutato non idoneo all’arruolamento per allievi finanzieri nel corpo della Guardia di Finanza per “significativo rialzo pressorio”.
Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente deduce eccesso di potere sotto vari profili. A suo avviso, infatti, l’amministrazione finanziaria avrebbe travisato i fatti, diagnosticando una malattia non sussistente e motivando in modo assolutamente illogico il giudizio di inidoneità fisica.
A sostegno dei motivi di impugnazione, il ricorrente allega la certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale di Caserta numero 2 dalla quale risulterebbe l’assenza della patologia ravvisata con il provvedimento impugnato.
L’amministrazione finanziaria intimata si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo la insindacabilità della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale e il fatto che la particolare prestanza fisica richiesta per l’arruolamento nella Guardia di Finanza deve essere accertata esclusivamente dagli organi dell’amministrazione finanziaria; nella fattispecie, i valori costantemente elevati della pressione arteriosa riscontrati nell’arco delle 24 ore renderebbero incompatibile il soggetto con l’arruolamento nel corpo della Guardia di Finanza.
Il tribunale amministrativo adito, con ordinanza numero 512 del 19 giugno 2002, dispone incombenti istruttori, demandando all’Istituto di medicina legale dell’Università degli studi di Roma La Sapienza l’esecuzione di accertamenti medico-legali al fine di verificare se il ricorrente sia affetto o meno dalla patologia riscontrata dall’amministrazione finanziaria.
In esecuzione dell’ordinanza istruttoria, il presidente del collegio medico dell’Istituto di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Roma La Sapienza deposita, in data 11 marzo 2003, una relazione dalla quale risulta che il ricorrente, sottoposto a visita medico-legale, è risultato, sotto il profilo della pressione sanguigna, ai limiti superiori dei valori di riferimento considerati normali, non presentando, dunque, valori persistenti di ipertensione né patologici né borderline; sulla base dei risultati degli accertamenti specialistici svolti, il collegio medico legale, incaricato della verificazione, conclude che il rilievo di occasionale rialzo pressorio rilevato dall’amministrazione finanziaria nel caso del ricorrente non è inquadrabile né in una ipertensione arteriosa persistente, né in una ipertensione di confine che il decreto ministeriale 17 maggio 2000, numero 155 elenca tra le cause di non idoneità; pertanto, l’interessato viene valutato idoneo ai sensi di legge a prestare servizio nelle carriere iniziali della Guardia di Finanza.
Il ricorso è trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 9 dicembre 2014.
DIRITTO
La decisione deve prendere le mosse dal più condivisibile orientamento giurisprudenziale sui limiti di sindacabilità della discrezionalità tecnica.
Secondo tale orientamento, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica si svolge non soltanto riguardo ai vizi dell’eccesso di potere (logicità, congruità, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza del provvedimento e del relativo impianto motivazionale), ma anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla Pubblica amministrazione, quanto a correttezza dei criteri utilizzati e applicati, restando comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche. Quindi, al giudice amministrativo è consentito di censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, di modo che il relativo giudizio non divenga sostitutivo, con l’introduzione di una valutazione parimenti opinabile; di conseguenza, il giudice amministrativo, nella ricerca di un punto di equilibrio, da verificare di volta in volta in relazione alla fattispecie concreta, tra l’esigenza di garantire la pienezza e l’effettività della tutela giurisdizionale e quella di evitare che possa esercitare egli stesso il potere amministrativo che compete all’Autorità, può sindacare, con pienezza di cognizione, solo i fatti oggetto dell’indagine e il processo valutativo mediante il quale l’Autorità applica al caso concreto la regola individuata (cfr. T.A.R. Lecce, Puglia, sez. I 24 luglio 2014 n. 1955).
Nella fattispecie, in esito alla verificazione eseguita, è risultato errato il procedimento valutativo in base al quale sono stati giudicati i fatti.
A giudizio del Collegio, non si può ritenere corretto il parametro medico in base al quale l’interessato è stato giudicato non idoneo al servizio nella Guardia di Finanza.
Deve essere considerato, al riguardo, che il D.M. 17.5.2000, n. 155 elenca le cause di inidoneità al servizio nel corpo militare finanziario.
Tra di esse, rileva, al punto 10 del regolamento, la “ipertensione arteriosa persistente”.
In errata applicazione del regolamento, la sottocommissione per l’accertamento della idoneità fisica ha ritenuto il ricorrente inidoneo in quanto affetto da “significativo rialzo pressorio”.
In realtà, come accertato dal verificatore, l’occasionale rialzo pressorio riscontrato a carico del ricorrente nel corso di una o più visite cardiologiche non è inquadrabile né in una ipertensione arteriosa persistente, né, finanche, in una ipertensione di confine “borderline”. Infatti, l’esame medico eseguito presso il Policlinico Umberto I ha rilevato, nel corso delle 24 ore, valori pressori al limite superiore (133-81 mmHg) ma, appunto, compresi in tale limite, fissato in 130-135/80-85 mmHg dalle linee guida della American Society of Hypertension, panel 1995.
Il verificatore ha spiegato che l’occasionale massimo di 160 mmHg, rilevato in visite mediche sporadiche, non è significativo per la diagnosi della patologia, essendo necessario misurare l’andamento dei valori pressori nell’arco della intera giornata.
Deve ritenersi, dunque, che la valutazione medico-legale posta a fondamento del provvedimento impugnato sia errata, derivando dall’applicazione di un procedimento tecnico-scientifico non corretto, in quanto difforme dalle regole medico-legali generalmente accettate dalla comunità scientifica.
Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Le spese processuali, valutata la complessità delle valutazioni tecnico-scientifiche controverse, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.