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E' tenuta a risarcire i danni la P.A. che ritarda con colpa l'assunzione

T.A.R. Sicilia – Palermo, 14 gennaio 2009, n. 42 Con la suindicata sentenza il T.A.R. Palermo ha statuito che la ritardata costituzione del rapporto di impiego si pone, in linea generale, come fondamento idoneo alla richiesta dei danni patrimoniali consequenziali, inquadrabili, nell'ipotesi di ritardata assunzione, nell'alveo della responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione datrice di lavoro, in quanto, collegati al rapporto di lavoro con un nesso di mera occasionalità, derivante dalla violazione dei doveri che la P.A. ha nei confronti della generalità dei cittadini, in virtù della clausola generale del neminem ladere di cui all'art. 2043 c.c. Resta comunque in capo al ricorrente, che chieda a tale titolo il risarcimento del danno, l'onere di provare in giudizio la sussitenza di tutti gli elementi costituitivi della responsabilità aquiliana, ivi compreso il requisito della colpa.