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Disposizione Polizia Penitenziaria differimento fruizione congedo retribuito

SENTENZA

ex artt. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 6120 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, intimato e non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– della determinazione prot. n. 20608, in data 27 giugno 2009, adottato dal Provveditore Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia;

– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 30 luglio 2009, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 21, 9° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1, della legge 21.7.2000, n. 205, che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza succintamente motivata, a norma dell’articolo 26 della su citata legge n. 1034/1971, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 26 della legge n. 1034/1971, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta fondatezza del ricorso;

che di ciò è stato informato il difensore della parte ricorrente;

 

Rilevato:

– che, con il presente ricorso s’impugna il differimento di sessanta giorni, rispetto al periodo richiesto, della fruizione del congedo retribuito ex art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001;

– che la citata disposizione qualifica quale diritto la posizione vantata dai soggetti ivi individuati a fruire del congedo retribuito per poter assistere una persona handicappata, prevedendo che l’Amministrazione possa soltanto differire il momento della fruizione di sessanta giorni dalla richiesta avanzata dal dipendente;

– che la stessa Amministrazione intimata, nella circolare 6.3.2008, n. GDAP-0083564-2008, rimarca ciò, rilevando che detto diritto non può essere denegato, ma si può “solamente differirne la decorrenza per un periodo massimo di sessanta giorni dal momento della ricezione della richiesta del dipendente”;

Ritenuto:

– che, posta l’assenza di discrezionalità al riguardo, l’Amministrazione non possa frapporre esigenze organizzative per impedire o differirne la fruizione del beneficio oltre tale termine ex lege;

– che i sessanta giorni stabiliti ex lege siano stati previsti presumibilmente per consentire all’Amministrazione di meglio organizzarsi, in considerazione del periodo di congedo del proprio dipendente, senza che questa potesse, in proposito, avere a disposizione ulteriori strumenti;

– che, pertanto, l’Amministrazione abbia violato il menzionato art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, tenuto conto che nella specie ha disposto il differimento, non già rispetto alla data di ricezione della relativa domanda, bensì rispetto alla data dalla quale il ricorrente chiedeva che decorresse il periodo di congedo, allegando puntuali esigenze;

Considerato, infatti, che la domanda, datata 21.4.2009, è pervenuta all’Amministrazione il 29.4.2009, mentre il periodo indicato per il congedo avrebbe dovuto avere inizio l’1.7.2009, perciò sessantadue giorni dopo tale ultima data;

Ritenuto:

– che in conclusione il ricorso sia fondato e debba essere accolto, stante l’illegittimità del provvedimento gravato, e che conseguentemente l’Amministrazione debba procedere all’immediata concessione del beneficio;

– che, in ordine alle spese di giudizio, ai diritti ed agli onorari di difesa, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione, e debbano quantificarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina all’Amministrazione resistente di rideterminarsi conformemente a quanto indicato in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese, forfettariamente quantificate in € 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.