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Diritto risarcimento danni per esclusione arruolamento Polizia Penitenziaria

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8325 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso l’avv. Erennio Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia -Dipartimento Amm.ne Penitenziaria, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ivi domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento

del diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’esclusione dall’arruolamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria e conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Giustizia -Dipartimento Amm.ne Penitenziaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 8325/2001) OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’accertamento del suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale, morale e biologico conseguente alla sua esclusione dall’arruolamento nel Corpo di Polizia penitenziaria.

Espone di aver partecipato alla procedura selettiva per l’assunzione di 1400 posti nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo anzidetto, riservato per il 50% dei posti disponibili ai volontari delle forze armate, degli ausiliari dell’arma dei carabinieri, e delle altre forze di polizia, congedati senza demerito ed in possesso dei requisiti per l’assunzione nel corpo della polizia penitenziaria, tra cui l’età non superiore ad anni 28.

Riferisce, altresì, di essere stato escluso dal concorso per superamento dei limiti di età, nonostante la prevista elevazione del predetto tu limite anagrafico.

Espone di aver adito questo tribunale chiedendo l’annullamento di tale esclusione il quale ha accolto il ricorso e, susseguentemente, disposto l’ammissione della ricorrente alla successiva fase concorsuale.

Afferma di essere risultato idoneo, di essere stato avviato al corso di formazione con decorrenza 12 maggio 2001 e di aver subito pregiudizio dall’ingiusta esclusione dal concorso oggetto di annullamento giurisdizionale da parte di questo tribunale.

A sostegno dell’odierna domanda risarcitoria il ricorrente deduce le seguenti censure:

a) mancata corresponsione degli emolumenti per ritardata assunzione e conseguente suo diritto al risarcimento del danno corrispondente al mancato pagamento della retribuzione; risarcimento del danno morale del danno biologico.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia.

Orbene giova rilevare, ai fini del decidere, che il ricorrente è stato illegittimamente escluso dalla procedura selettiva anzidetta, circostanza quest’ultima statuito con sentenza di questo Tribunale n. 5705 del 2013.

Con il proposto gravame parte ricorrente chiede che sia accertato il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla ritardata assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

Quanto alla pretesa attorea, il tribunale osserva che il ricorrente è stato oggetto di illegittima esclusione dalla procedura selettiva, sopra richiamata, sull’erroneo presupposto che lo stesso non potesse avvalersi dell’elevazione triennale del limite di età massimo previsto per partecipare al concorso, beneficio chiaramente definito ai sensi del d.p.r. 487 del 1984, applicabile ai pubblici concorsi, quale, appunto, quelle in esame.

Ebbene, la condotta dell’amministrazione intimata, in ragione della manifesta chiarezza del quadro normativo di riferimento e dell’assenza di contrasti giurisprudenziali sul punto, altro non possono che far configurare una responsabilità per colpa susseguente all’erronea valutazione del quadro normativo di riferimento con conseguente sussistenza di un danno ingiusto patito dal ricorrente a causa del ritardato avviamento al corso di formazione, nonché per omessa percezione della retribuzione, dei contributi assicurativi previdenziali.

Pertanto, in ragione della riconosciuta condotta colposa posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, la domanda risarcitoria deve ritenersi quantificabile nella misura del 50% della somma che il ricorrente avrebbe percepito dalla data di inizio del corso di formazione, ove non fosse stato illegittimamente escluso dalla procedura selettiva, e la data di effettivo inizio del corso medesimo, oltre che l’integrale importo dovuto per tale periodo titolo di trattamento di fine rapporto di contributi previdenziali ed assicurativi, con conseguente rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data in cui avrebbe dovuto iniziare il corso di formazione, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e su di essa, progressivamente rivalutata giorno per giorno, corrono interessi legali dal dovuto al saldo.

Alla stregua delle concezioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.

Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.0