menu

(Decreto Legge Pinto) Equa riparazione per irragionevole durata processo amministrativo esclusione arruolamento Polizia Penitenziaria

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione Equa Riparazione

in persona del Consigliere Dott.ssa Anna DEL BOCCIO, Magistrato Designato ai sensi dell’ art. 3, comma 4 della legge n. 9/2001, come modificato dall’ art. 55 del D.L. 22/6/2012 n. 83, convertito in Legge 7/8/2012, n.134;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

  • Letto il ricorso proposto in data 11/3/2021 da OMISSIS , nei confronti del Ministero dell’ Economia e delle Finanze , in persona del Ministro pro- tempore , per sentir dichiarare il proprio diritto all’equo indennizzo , ai sensi dell’ 2 della legge n. 89/2001;
  • rilevato che , avuto riguardo alla data di deposito del ricorso, trova applicazione la novella introdotta dalla legge n. 208/2015 d. legge di stabilità 2016);
  • rilevato che il ricorrente chiede equa riparazione per la eccessiva durata del giudizio amministrativo presupposto, instaurato davanti al TAR – Lazio, sede di Roma , con ricorso iscritto al n. 8475/2001 , depositato il  12/7/2001 , nei confronti del Ministero della Giustizia Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria , per ottenere la condanna dell’ Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni di natura patrimoniale, morale e biologica subiti dal ricorrente a causa dell’ illegittima esclusione dall’ arruolamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria ; deduce che il giudizio presupposto veniva definito, in primo grado , con la sentenza n. 6263/2013 , di rigetto del ricorso ; a seguito di impugnazione interposta dai!’ odierno istante con ricorso notificato il 17/9/2013, il Consiglio di Stato emanava la sentenza n. 3738/2020 , depositata il 12/6/2020 , di accoglimento del ricorso e riforma della sentenza gravata ; ritenuta la propria competenza e dato atto della tempestività della domanda ;
  • rilevato che il giudizio presupposto ha avuto una durata , di anni diciannove , da cui devono detrarsi anni cinque di ragionevole durata , con riferimento ai due gradi , maggiorati di mesi tre , quale termine di fase occorso per impugnazione sicché residua un ritardo risarcibile di anni
    tredici e mesi nove ;
  • ritenuto che , alla luce del disposto dell’ art. 2 comma 2 della citata legge , va considerata la complessità del caso e la condotta delle parti e del giudice in relazione ad essa ;
  • rilevato che ai fini della determinazione dell’ indennizzo ,
    giusta il disposto dell’ art. 2 bis della citata legge , occorre tener conto : a )  dell’esito del giudizio ; b ) del comportamento del giudice e delle parti ; c) della natura degli interessi coinvolti e dunque della qualità e quantità della conseguente partecipazione emotiva che ne è derivata , della rilevanza della causa e anche alle condizioni personali del ricorrente ;
  • rilevato dunque che indennizzo per il danno non patrimoniale va liquidato in via equitativa in misura pari ad euro 7.000,00 ( di cui euro 500,00 per ciascuno dei tredici anni e per la frazione di mesi nove di ritardo ingiustificato, trattandosi di giudizio amministrativo di durata ultradecennale, in adesione alla giurisprudenza di legittimità ) , oltre gli interessi legali dalla domanda fino al saldo effettivo ;
  • rilevato che le spese per compenso si liquidano in dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 2018 , n. 37 nei valori medi , tenuto conto della semplicità delle questioni trattate in fatto ed in diritto ed in euro 27,00 per spese vive ;
  • rilevato che il presente decreto è provvisoriamente esecutivo a norma dell’ art. 3, comma 5 della legge n. 89/2012 ;

P.Q.M.

Visti gli artt. 2 e 2 bis -3 della legge n. 89/2001;

ingiunge al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro- tempore , di pagare senza dilazione al ricorrente OMISSIS la somma di euro 7.000,00, a titolo di equo indennizzo, oltre agli interessi legali dalla domanda fino al saldo effettivo ed alle spese processuali liquidate complessivamente in euro 540,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed in euro 27,00 per spese vive ;

  • autorizza in difetto di pagamento la provvisoria esecuzione del decreto;
  • avverte che , entro il termine di giorni trenta decorrente dalla data di comunicazione del presente decreto o la sua notificazione può essere proposta opposizione ai sensi dell’ art. 5 ter della legge n. 89/2001.

Si comunichi.

Roma, li 30/4/2021.