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(Decreto Legge Pinto) Equa riparazione per irragionevole durata processo amministrativo sanzione disciplinare perdita grado “per rimozione”

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

Nella persona della dott.ssa Marielda Montefusco, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento camerale n. 2560/2021 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 proposto

DA

(1) OMISSIS (codice fiscale OMISSIS), nato il OMISSIS, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Emilia n. 81, presso lo studio dell’avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli (codice fiscale OMISSIS), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti

– Ricorrente –

CONTRO

(2) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli

– Resistente –

LETTO il ricorso presentato, a seguito di riassunzione, presso l’ odierna Corte di Appello di Napoli in data 12 novembre 2021 da OMISSIS, con il quale viene richiesto l’indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio amministrativo avente ad oggetto la sanzione disciplinare per la perdita del grado di finanziere “per rimozione”;

ESAMINATA la documentazione allegata e l’integrazione del 17 dicembre 2021;

CONSIDERATO che il ricorso risulta proponibile, essendo stato proposto nel termine di sei mesi di cui all’art. 4 della L. n. 89/2001, decorrente dal momento in cui la sentenza che ha definito il giudizio ha acquistato autorità di cosa giudicata;

CONSIDERATO che l’equa riparazione integra un credito a contenuto indennitario derivante dalla lesione del diritto della persona alla definizione della causa in un termine ragionevole, in dipendenza dell’inefficienza dell’organizzazione giudiziaria, e che, dunque, abbraccia tutte le “violazioni di sistema”, imputabili come tali al Ministero della Giustizia, ivi incluse quelle riconducibili a scelte legislative che determinino o concorrano a determinare l’eccessivo protrarsi della lite. (cfr. Cass. n. 7323/2015; Cass. n. 2148 del 2003; Cass. n. 15143 del 2005; Cass. n. 29000 del 2005);

RILEVATO che il giudizio si è articolato in:
1. un primo grado svoltosi dinanzi al TAR Campania, Sezione Sesta, iniziato con ricorso depositato in data 25 febbraio 2008 e definito con sentenza del 6 settembre 2010;
2. un grado di appello svoltosi dinanzi al Consiglio di Stato, Sezione Seconda, instaurato con ricorso depositato il 25 marzo 2011 e definito con sentenza dell’11 maggio 2020;

RILEVATO, pertanto, che per il ricorrente OMISSIS la durata complessiva del giudizio è stata pari a 11 anni, 8 mesi e 4 giorni e che, quindi, ha superato la durata ragionevole dei termini di cui all’art. 2, co. 2 bis, L. n. 89/2001 (nella specie, dei tre anni per il primo grado e due per il grado di appello) di 6 anni, 8 mesi e 4 giorni;

VALUTATI, inoltre, l’esito del giudizio (sfavorevole al ricorrente), il comportamento del giudice, la natura degli interessi coinvolti (grave sanzione disciplinare) ed il valore della causa (indeterminabile), stimandosi equo riconoscere ex art. 2056 c.c. al ricorrente la somma di € 450,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede i termini citati;

VALUTATO di non accedere all’incremento percentuale di cui all’art. 2 bis, co. 1 secondo periodo della legge n. 89/2001, discrezionale nei limiti della ragionevolezza, risultando una adeguata capacità ristorativa dell’importo riconosciuto ai sensi dell’art. 2 bis, co. 1 primo periodo;

RITENUTO che la liquidazione delle spese del presente procedimento, da porsi a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata “procedimenti monitori”, allegata al D.M. n. 55 del 2014, rilevando, ai fini dell’applicazione della stessa, oltre che l’identica veste formale – decreto – del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l’iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine “audiatur et altera pars”, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege Pinto e l’ordinario procedimento d’ingiunzione (cfr. Cassazione civile, Sez. II, n. 16512/2020);

P. Q. M.

a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento senza dilazione in favore di OMISSIS della somma di € 3.150,00, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) condanna altresì il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 477,00 di cui € 450,00 a titolo di compensi ed € 27,00 per esborsi, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% IVA e CPA sui soli compensi, con attribuzione al procuratore costituito (ove richiesta) avvertendo il debitore che nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento può proporre opposizione dinanzi a questa Corte di appello

Così deciso in Napoli, il 17 febbraio 2022.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(dr.ssa Marielda Montefusco)