CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Equa Riparazione
Il Consigliere designato, nella persona del Dott. Vincenzo Selmi, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 51466 /2018 V. G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso da
OMISSIS, nella qualità di genitore ed erede di OMISSIS, rappresentato e difeso come in atti dall’Avv. GIOVANNI CARLO PARENTE ZAMPARELLI con domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, via Emilia n. 81;
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona del Ministro p.t.
RESISTENTE
La Corte visto il ricorso in data 22,5.2018 con il quale viene richiesto l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo svoltosi dinanzi al Tar Lazio;
Vista la documentazione allegata e rilevato che il termine di ragionevole durata del processo (ex art. 2, comma 2 bis, 1. n. 89/2001) è stato superato di anni 12 (il giudizio si è protratto dal 9.7.2002 al 6.6,2017);
vista l’ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente, in ottemperanza all’ordine emesso con decreto 21/27.6.2018, al fine di comprovare la propria qualità di erede;
valutata la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione.
avuto riguardo agli interessi coinvolti e tenuto conto del valore e della rilevanza della causa anche in considerazione delle condizioni personali della parte, stimasi adeguata la somma di C 500,00 per ogni armo eccedente i termini citati, giusta il perimetro temporale delineato e i criteri di determinazione dell’indennizzo fissati dal novellato art. 2-bis L cit.;
ritenuto tuttavia che la somma riconoscibile al ricorrente non potrà eccedere, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 3, l. n, 89/2001, l’importo dì G 433,82, corrispondente al valore del giudizio presupposto e del diritto riconosciuto, al suo esito, all’originario ricorrente;
considerato che, trattandosi di liquidazione equitativa fatta con riferimento ai valori monetari attuali, non è ammissibile la rivalutazione degli importi, sui quali spettano invece gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
ritenuto che le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, debbano seguire nuovi parametri desumibili dagli artt. 4, 9 e 11 del vigente Regolamento di cui al D.M. del 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla G.U. del 2 aprile 2014 n. 77 ed in vigore dal 3 aprile 2014;
Visto l’art. 3, commi 4° e 50 1. n. 89/2001, modif. dall’art. 55 d.l. n. 83/2012, conv. in 1. n. 134/2012;
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ingiunge al MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , di pagare, senza dilazione, in favore del ricorrente, in proporzione alla propria quota ereditaria, la somma di E 433,82, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando la provvisoria esecuzione;
b) ingiunge altresì ai MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di rifondere alla parte ricorrente le spese processuali in, che liquida in E 270,00 oltre euro 27 per esborsi, spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art.93 c.p.c.
Roma, 30/7/2018
Il giudice Vincenzo Selmi