menu

(Decreto Legge Pinto) Equa riparazione per irragionevole durata processo amministrativo eredità

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Equa Riparazione

 

Il Consigliere designato, nella persona del Dott. Vincenzo Selmi, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 51466 /2018 V. G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso da

OMISSIS, nella qualità di genitore ed erede di OMISSIS, rappresentato e difeso come in atti dall’Avv. GIOVANNI CARLO PARENTE ZAMPARELLI con domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, via Emilia n. 81;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona del Ministro p.t.

RESISTENTE

La Corte visto il ricorso in data 22,5.2018 con il quale viene richiesto l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo svoltosi dinanzi al Tar Lazio;

Vista la documentazione allegata e rilevato che il termine di ragionevole durata del processo (ex art. 2, comma 2 bis, 1. n. 89/2001) è stato superato di anni 12 (il giudizio si è protratto dal 9.7.2002 al 6.6,2017);

vista l’ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente, in ottemperanza all’ordine emesso con decreto 21/27.6.2018, al fine di comprovare la propria qualità di erede;

valutata la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione.

avuto riguardo agli interessi coinvolti e tenuto conto del valore e della rilevanza della causa anche in considerazione delle condizioni personali della parte, stimasi adeguata la somma di C 500,00 per ogni armo eccedente i termini citati, giusta il perimetro temporale delineato e i criteri di determinazione dell’indennizzo fissati dal novellato art. 2-bis L cit.;

ritenuto tuttavia che la somma riconoscibile al ricorrente non potrà eccedere, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 3, l. n, 89/2001, l’importo dì G 433,82, corrispondente al valore del giudizio presupposto e del diritto riconosciuto, al suo esito, all’originario ricorrente;

considerato che, trattandosi di liquidazione equitativa fatta con riferimento ai valori monetari attuali, non è ammissibile la rivalutazione degli importi, sui quali spettano invece gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

ritenuto che le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, debbano seguire nuovi parametri desumibili dagli artt. 4, 9 e 11 del vigente Regolamento di cui al D.M. del 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla G.U. del 2 aprile 2014 n. 77 ed in vigore dal 3 aprile 2014;

Visto l’art. 3, commi 4° e 50 1. n. 89/2001, modif. dall’art. 55 d.l. n. 83/2012, conv. in 1. n. 134/2012;

P.Q.M.

a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ingiunge al MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , di pagare, senza dilazione, in favore del ricorrente, in proporzione alla propria quota ereditaria, la somma di E 433,82, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando la provvisoria esecuzione;

b) ingiunge altresì ai MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di rifondere alla parte ricorrente le spese processuali in, che liquida in E 270,00 oltre euro 27 per esborsi, spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art.93 c.p.c.

 

Roma, 30/7/2018

Il giudice Vincenzo Selmi