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(Decreto Legge Pinto) Equa riparazione per irragionevole durata processo amministrativo – 4

CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE

Il Giudice designato dott. Nicola Saracino,

Letto il ricorso depositato da:

OMISSIS, domiciliato in VIA EMILIA 81 00187 ROMA, presso lo studio dell’Avv. PARENTE GIOVANNI CARLO (OMISSIS), che ne cura la rappresentanza e la difesa

Con il quale è domandata, ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge n° 89/01 e successive modificazioni, nei confronti del MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, l’equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo iniziato dinanzi al T.A.R. della Regione Lazio con ricorso depositato in data 3.3.2010 e definito con sentenza del 16.1.2020;

rilevato che, nel corso del giudizio, sono state presentate istanze di prelievo;

osservato che, in virtù di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 bis, della citata legge “si considera rispettato il termine ragionevole… se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado…”, detratti i quali dalla durata del processo presupposto come sopra ritenuta, deriva che va riconosciuto nella specie un ritardo irragionevole di anni sei e più di mesi sei;

considerato, altresì, che a mente dell’art. 2 bis della legge n° 89/01, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 “il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo”;

considerato che, alla stregua di una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene di dover contenere l’indennizzo nei minimi previsti;

ritenuto, sulla base dei predetti presupposti, che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo può essere contenuta nella misura di € 400,00 per anno e che al ricorrente va quindi riconosciuto un importo di € 2.800,00 (€ 400 x 7 ), oltre interessi dal deposito del ricorso;

considerato che le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata ai sensi del DM. 10 marzo 2014, n. 55, con applicazione del compenso previsto per decreto ingiuntivo, in misura peraltro ridotta rispetto a quella ordinaria considerata la particolare semplicità del procedimento e con aumento determinato ex art.4, comma 2;

tanto premesso;

INGIUNGE

nei confronti del MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, di pagare, senza dilazione, in favore di OMISSIS la somma di € 2.800,00 oltre alle spese del presente procedimento liquidate unitariamente in € 27,00 per esborsi ed € 300,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;

autorizza, in mancanza del pagamento immediato, la provvisoria esecuzione del presente decreto a norma dell’art. 3 della legge n° 89/01;

avverte che, avverso il presente decreto può essere proposta opposizione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.

Roma, 30 gennaio 2021

Il Giudice

dott. Nicola Saracino