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(Decreto Legge Pinto) Equa riparazione per irragionevole durata processo amministrativo

CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE

Il Giudice designato dott. Nicola Saracino,

Letto il ricorso – da intendersi qui riportato e che in ogni caso è notificato unitamente al presente decreto ex art. 5 L. 89/01 – con il quale è domandata, ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge n° 89/01 e successive modificazioni, nei confronti del MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, l’equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo dinanzi a Giudice Amministrativo durato complessivamente 8 anni e meno di mesi 6, per come prospettato nel ricorso e provato con le opportune produzioni documentali;
rilevato che, nel corso del giudizio, sono state presentate istanze di prelievo;

osservato che, in virtù di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 bis, della citata legge “Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.” detratti i quali dalla durata del processo presupposto come sopra ritenuta, deriva che va riconosciuto nella specie un ritardo irragionevole di anni 5 e meno di mesi 6;

considerato, altresì, che a mente dell’art. 2 bis della legge n° 89/01, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 “il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo”;

ritenuto, sulla base dei predetti presupposti, che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo può essere contenuta nella misura media annua di € 500,00 che tiene conto dell’aumento per il ritardo oltre i tre anni nel giudizio presupposto, favorevole al ricorrente quale va quindi riconosciuto un importo di € 2.500,00 (€ 500 x 5), oltre interessi dal deposito del ricorso;

considerato che le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata ai sensi del DM. 10 marzo 2014, n. 55, con applicazione del compenso previsto per decreto ingiuntivo, in misura peraltro ridotta rispetto a quella ordinaria considerata la particolare semplicità del procedimento e con aumento determinato ex art.4, comma 2;

tanto premesso;

INGIUNGE

nei confronti del MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, di pagare, senza dilazione, in favore del ricorrente la somma di € 2.500,00 oltre agli interessi dal ricorso ed alle spese del presente procedimento liquidate unitariamente in € 27,00 per esborsi ed € 350,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, con distrazione in favore di chi ne ha curato la difesa;

autorizza, in mancanza del pagamento immediato, la provvisoria esecuzione del presente decreto a norma dell’art. 3 della legge n° 89/01;

avverte che, avverso il presente decreto può essere proposta opposizione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.

 

Roma, 24 maggio 2022
Il Giudice
dott. Nicola Saracino