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Decadenza VFP1 Esercito per mendaci dichiarazioni circa possesso brevetto equestre

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6254 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento che ha disposto la decadenza dalla ferma prefissata annuale nell’Esercito italiano per mendaci dichiarazioni circa il possesso del brevetto equestre;

con motivi aggiunti l’annullamento il Decreto dirigenziale n. M_DGMIL RE 2017 0311590 del 16 maggio 2016.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

La p.a. ha provveduto, giusta Ordinanza cautelare n. 3335/16, al riesame del provvedimento originariamente contestato.

La nuova determinazione ha confermato l’originario orientamento di esclusione del ricorrente per mendace dichiarazione circa il possesso del brevetto di equitazione.

Avverso tale determinazione è insorto il ricorrente con ricorso per motivi aggiunti.

L’avvocatura erariale, in udienza, ha rinunziato ai termini a difesa e non si è opposta all’invio del ricorso in decisione.

Osserva Il Collegio.

E’ oramai orientamento consolidato e pacifico della Sezione, confortato dalle Sentenze penali che, in analoghe questioni, hanno statuito l’assoluzione dell’imputato per mancanza di dolo per l’attestazione circa il possesso del titolo richiesto – salva diversa dimostrazione probatoria da parte della resistente circa la obiettiva responsabilità del candidato per dichiarazione mendace – (che nel caso di specie non è stata assolta), che l’indicata dichiarazione deve configurarsi, non già quale mendacio, bensì quale mero errore del candidato che avrebbe dovuto essere rilevato dalla p.a. già al momento della valutazione della domanda, con la conseguente esclusione dell’assegnazione del punteggio inerente al titolo contestato.

Conseguentemente il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento contestato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese che, a mente del D.M. 55/2014, viene complessivamente quantificato in euro 500,00 ( cinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.