Sospensione mutui.
Covid-19.
Sono state varate le misure per consentire la sospensione mutui prima casa fino a 18 mesi .Il Decreto Ministeriale del M.E.F. del 25 marzo 2020 ha stabilito le misure applicative della disciplina introdotta dall’art. 54 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”). I titolari di mutui sulla prima casa (anche lavoratori autonomi e liberi professionisti) possono avvalersi della facoltà di sospendere il mutuo per un periodo massimo di 18 mesi. Le novità più importanti si possono così sintetizzare: A) possono accedere al beneficio sia i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni, sia i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019; B) per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. La sospensione mutui è graduata a seconda della gravità della sospensione lavorativa subita e, precisamente, si può ottenere la sospensione del mutuo fino a: a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi”. È bene puntualizzare che, ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, “la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo”(V. art. 1, 3° comma DM 25.3.2020). In tal caso il requisito richiesto è costituito da “copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito”, o l’autocertificazione del datore di lavoro (ex DPR n. 445/2000),“che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro”(V. art. 1, 4° comma DM 25.3.2020). La sospensione di cui possono beneficiare i lavoratori autonomi e i liberi professionisti è regolata dall’art. 2 comma 4° DM 132/2010, secondo cui: “La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga;c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi”. Sotto quest’ultimo profilo l’art. 5 comma 3 del DM 25/3/2020 precisa che, ai fini del rispetto del suddetto limite massimo di 18 mesi del periodo di sospensione, “non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo”.
Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, può chiamarci o scriverci utilizzando i nostri recapiti.
Provvederemo a contattare la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria proceder alla sospensione del finanziamento.