Corte Costituzionale: è illegittima l’esclusione automatica dall’arruolamento in Guardia di Finanza per guida in stato di ebbrezza.
Lo Studio Legale Parente, con il patrocinio degli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa alla esclusione automatica dall’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza per “guida in stato di ebbrezza costituente reato”, come disposto dall’art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 1999.
Grazie a questa storica sentenza il giovane assistito può coronare il sogno di arruolarsi nella Guardia di Finanza.
In esecuzione della pronuncia costituzionale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dichiarando che “L’appello è fondato alla luce delle statuizioni della Corte costituzionale nella
propria sentenza n. 40 del 2024. Come chiarito nella parte in fatto, l’interessato è stato escluso dalla selezione poiché ritenuto carente dei «requisiti di moralità e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso», ma sulla sola base del decreto penale del G.I.P. del Tribunale di … che ne aveva riconosciuto la responsabilità penale per il reato di cui agli artt. 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3 in relazione all’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Guida sotto l’influenza
dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persona o di cose»), commesso il 29 giugno 2014. L’esclusione, cioè, non ha altra motivazione che l’impatto sulla valutazione della incensurabilità della sua condotta di ridetta condanna penale. Al contrario, siccome tale automatismo non opera per l’assunzione nelle altre forze di polizia, la circostanza deve essere valutata in concreto anche per l’accesso ai ruoli della Guardia di finanza, motivando, egualmente in concreto, sulla sua compatibilità con lo svolgimento di funzioni implicanti particolari requisiti di moralità. L’esigenza che la selezione per l’accesso alle Forze di polizia risponda a rigorosi requisiti soggettivi di qualità morali e di condotta, non consente infatti di ravvisare sul punto apprezzabili diversità tra la situazione di coloro che aspirano a far parte del Corpo della Guardia di finanza e coloro che intendano invece accedere alle altre Forze di polizia, non potendosi ravvisare specificità delle funzioni di polizia stradale ascrivibili ai primi. Da quanto sopra detto discende l’accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 8859 del 2022 l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Il Collegio ritiene opportuno, ai fini dell’effetto conformativo, ricordare che in sede di riedizione del proprio potere l’Amministrazione può dunque motivare solo ove ravvisi ragioni ostative al reclutamento nella specificità della fattispecie in concreto, tenuto altresì conto della genericità delle funzioni di polizia stradale svolte dalla Guardia di finanza, essendole viceversa precluso l’utilizzo di formule stereotipe adattabili a qualsivoglia situazione, sì da figurare una surrettizia reintroduzione del requisito espunto dall’ordinamento proprio in ragione di tale
ravvisata inammissibilità della sua automaticità espulsiva.”
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