https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOCIV/FAQ/Pagine/CauseServizio.aspx
Causa di servizio. Il Tar Lazio ha dichiarato illegittimo il provvedimento con cui il Ministero della Difesa aveva ritenuto non sussistente il collegamento tra la patologia precocemente insorta e l’attività svolta dal militare.
Il ricorrente, arruolatosi quale sottufficiale nell’Arma dei Carabinieri, era stato dichiarato non idoneo al servizio militare dopo soli 13 anni di impiego.
Nel 2005, infatti, ad appena 33 anni era stato prematuramente allontanato dal servizio per motivi sanitari. Il Comitato di Verfica per le Cause di Servizio negava ogni dipendenza con l’attività svolta, affermando che il complesso di patologie era da ricollegare ad usura legata all’età, da affezioni preesistenti e da abitudini di vita, ovvero da fatti su cui nessun ruolo poteva aver avuto il servizio svolto.
Con il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Parente, sono stati evidenziati i seguenti elementi: a ) sussistenza delle infermità (accertate da organi sanitari militari); b) natura particolarmente stressante del servizio prestato continuativamente per tredici anni; c) giovane età all’epoca dell’insorgenza delle patologie; d) relativa vicinanza alle visite di arruolamento.
Il ricorrente, sin dall’atto introduttivo, chiedeva al Collegio di provvedere alla seguente istruttoria: 1) disporre apposita C.T.U. per accertare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio della menomazione della integrità psico – fisica subita ; 2) intimare alla resistente Amministrazione di provvedere al deposito dei seguenti atti:
- ) foglio matricolare aggiornato, indicante tutte le sedi di servizio ove è stato assegnato nel corso del rapporto di lavoro;
- ) tutte le dichiarazioni redatte dai rispettivi Comandanti in occasione della presentazione delle istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie “1)Gastroduodenite cronica erosi-va; 2) Spondilosi cervicale e lombo sacrale; 3) Note di artrosi spalla sx; 4) Note di gonartrosi bilaterale”; 5) Persistente sindrome ansiosa de-pressiva; 6) Ipertensione arteriosa”;
- ) tutta la documentazione concernente il ricorrente, sulla cui base il Comitato di Verifica ha reso il parere impugnato con il ricorso.
In dieci anni l’Amministrazione non si è mai costituita e non ha depositato alcun atto.
Con sentenza del dicembre 2019 il TAR Lazio ha accertato che “il ricorso risulta fondato, con riferimento alla dedotta carenza di istruttoria e al rilevato difetto di motivazione. … appare difettare ogni riferimento alle specifiche condizioni di servizio del ricorrente, per nulla prese in considerazione….Si appalesa altresì irragionevole, nell’individuazione della causa dell’artrite, il riferimento all’avanzare dell’età, in considerazione della circostanza che il … sviluppava la patologia a soli 33 anni”.