SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4476 del 2008, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Erennio Parente, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del biglietto di uscita rilasciato dal Dipartimento di Medicina legale di Milano del 16 febbraio 2008;
con motivi aggiunti
del provvedimento di – proscioglimento d’autorità datato 30 maggio 2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato congedato il 30 maggio 2008 perché riscontrato affetto da -OMISSIS-“.
Lo stesso, pur non contestando la indicata patologia ha rilevato che la stessa, invero, non era, al tempo dei fatti, prevista quale causa di congedo.
All’udienza del giorno 10 gennaio 2018 il Collegio ha disposto una verificazione affidata al Ministero della Difesa, Collegio Medico Legale proprio al fine di appurare se l’indicata patologia era, al tempo dell’accertamento, causa escludente del ricorrente dalla compagine militare.
Con relazione depositata in data 10 maggio 2018 il predetto organo, previo accertamento sanitario, ha riscontrato la patologia in questione, ma ha confermato che sino al 2014 la stessa non costituiva causa di esclusione, atteso che la direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 prevedeva, come causa per il congedo solo “-OMISSIS-“.
Nel caso in esame, quindi, avrebbero dovuto trovare applicazione i diversi requisiti contenuti nel previgente DM del 2005, che non contemplano, tuttavia, tra le cause di non idoneità, la patologia cui è affetto il ricorrente.
Né può ritenersi che l’indicata patologia possa, comunque, essere ricompresa nella previsione relativa -OMISSIS-, così come espressamente indicato nel D.M. del 2005.
Tale rilievo è confermato proprio dal fatto che l’amministrazione ha dovuto inserite tale malattia con il successivo D.M. del 2014, mentre se la stessa era, in ogni caso, ricompresa nella previsione del 2005 non vi era motivo per tale integrazione.
Non solo.
L’organo della verificazione ha, infatti, escluso ogni possibile analogia tra la patologia accertata e quella sopra riportata, confermando la illegittimità della esclusione.
Il Collegio non ha motivo per dissentire dalle puntuali conclusioni cui è pervenuto l’organismo militare, né le stesse sono state contestate dalla resistente.
Pertanto il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che complessivamente ed a mente del D.M. n. 55/2014, liquida in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.