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Arruolamento nella Polizia di Stato: le valutazioni medico legali di idoneità devono basarsi su regole scientifiche

Consiglio di Stato, sez. V, Sent. del 12 Febbraio 2008 n. 457/08.Il Consiglio di Stato riconferma la possibilità di sindacato del Giudice amministrativo anche sulle valutazioni medico legali di idoneità relative all’ammissione ad un impiego pubblico, che rientrano nella c.d. “discrezionalità tecnica” della p.a., stabilendo il principio della personalizzazione del giudizio. La valutazione di idoneità deve risultare, in definitiva, se posta in relazione con il complesso degli altri elementi del procedimento, esente da illogicità intrinseche, tenendo conto non solo dell’esito del colloquio con il candidato, ma anche di altri elementi acquisiti nell’ambito del procedimento stesso.In particolare si precisa nella sentenza che per quanto le valutazioni da effettuare ai sensi dell’art. 2, n. 11 D.P.R. 904/83 per l’accesso alla Polizia di Stato siano ispirate ad un particolare rigore, dando risalto anche ad imperfezioni della personalità che escludano quel pieno equilibrio indispensabile per lo svolgimento del servizio, ciò nondimeno dette valutazioni non si sottraggono ai comuni criteri di controllo sulla veridicità dei fatti accertati e sulla regola scientifica applicata. Nella specie, il Collegio ha ribadito che il TAR ha colto, con motivazione non oggetto di specifica critica, la debolezza estrinseca del giudizio medico-legale sotto un duplice profilo, attinente vuoi alla esistenza delle alterazioni della personalità rilevate, vuoi alla loro qualificazione nelle fattispecie contemplate dall’art. 2, n. 11 D.P.R. 904/83. Valorizzando al riguardo sia la mancata indicazione degli elementi o dei tests eventualmente somministrati, sia la mancata considerazione del pregresso servizio svolto dall’interessata nel corpo di Polizia Municipale.