SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8868 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, via Emilia, n. 81 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del Verbale degli accertamenti psicofisici notificato il 27.8.20 deliberato in seno al concorso per l’ammissione di allievi al 202° Corso dell’Accademia Militare;
-dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale di matematica;
-dell’elenco dei candidati ammessi al tirocinio attitudinale;
-dei verbali di visita medica del ricorrente;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 16\12\2020 :
– della graduatoria finale del concorso per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l’anno accademico 2020-2021 pubblicata il 19.10.2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e viste le note di udienza depositate in data 22.11.2021.
Premesso che, con il presente gravame, il ricorrente ha impugnato il verbale degli accertamenti psicofisici, deliberato in seno alla procedura concorsuale in epigrafe, con riferimento all’attribuzione del punteggio di 2,5, il quale sommato alle precedenti prove (prova scritta, efficienza fisica ed accertamenti psicofisici) gli ha consentito di totalizzare un punteggio complessivo di 36,825, risultato preclusivo alla partecipazione alla prova di matematica .
In proposito, il Ministero ha disposto l’espletamento della prova orale di matematica solo per “i concorrenti che hanno conseguito un punteggio pario superiore a: 37,2 per i posti per le Armi e Corpi dell’Esercito (i primi 240)”.
Rilevato che
– il ricorrente lamenta che il riconoscimento di 0,5 punti in più (e quindi l’attribuzione del profilo “1” alla psiche, costituzione, locomotorio superiore o visus), sarebbe valso a consentirgli di proseguire la selezione;
– con l’ordinanza n.13268 del 10.12.2020, è stata disposta una verificazione tesa ad accertare “la correttezza o meno dell’attribuzione del punteggio di 2,5 <<a causa dei coefficienti “PS2”; CO2”; “LS2”; “VS2>> e, conseguentemente, del punteggio complessivo di 36,825”;
– in data 09.02.2021, l’Organo Verificatore ha depositato la relazione medica richiestagli, con cui si stabilisce che “è possibile affermare che l’attribuzione del valore ‘2’, e conseguentemente di punti ‘0’ alle caratteristiche CO e VS anziché di punti ‘0,5’ ciascuno, NON è stata corretta. Conseguentemente, ai sensi dell’appendice E.I., para. 2.3, del bando di concorso, al ricorrente devono essere riconosciuti punti ‘0,5’ ciascuno per le caratteristiche CO e VS. Al sig. -OMISSIS- vanno, pertanto, attribuiti punti ‘3,5’ anziché ‘2,5’ ed un punteggio complessivo di 37,825 anziché 36,825”;
– per l’effetto, con l’OCI n. 1845 del 15.2.2021, si è proceduto sia ad ordinare l’integrazione del contraddittorio che a disporre l’ammissione del ricorrente “a sostenere le prove selettive residue cui non è stato ancora sottoposto, salve giustificate ragioni ostative da documentare adeguatamente”.
– con la nota depositata dalla P.A., in data 21.05.2021, “si rappresenta che il concorso di cui trattasi si è già concluso con l’approvazione della graduatoria di merito e che il relativo corso presso l’Accademia Militare di Modena è iniziato il 12 ottobre 2020. Pertanto, il ricorrente dovrà essere convocato, “con riserva e in sovrannumero”, a sostenere le prove non ancora svolte (prova di conoscenza della lingua inglese, prova orale di matematica e tirocinio) con i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al 203° corso. Ciò anche in considerazione che il tirocinio è prova collettiva da svolgere, necessariamente, insieme agli altri concorrenti“, evidenziando che “al riguardo, si specifica che è stata avviata la procedura di reclutamento per il 203° corso e che l’-OMISSIS- sosterrà le prove mancanti a partire da fine giugno 2021”.
Rilevato, altresì, che
– con l’ordinanza istruttoria n. 7286/2021,pubblicata in data 17 giugno 2021, questa Sezione, ai fini della definitiva decisione dell’intera vicenda processuale, che comprende anche l’impugnativa proposta con atto per motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva del concorso, ha onerato la parte a depositare “… dichiarazione … espressamente attestante se il ricorrente abbia superato o meno tutte le indicate prove selettive successive e, in caso di risposta positiva, dichiarazione attestante altresì: a) la votazione riportata in ciascuna di esse; b) la posizione che il ricorrente assumerebbe in graduatoria in base alla votazione conseguita …”..
– in esecuzione della citata ordinanza, si è accertato che il ricorrente ha sostenuto le seguenti prove:
a) la selezione culturale, eseguita in data 29 luglio 2020 con votazione 25,2, con giudizio IDONEO-AMMESSO;
b) le prove di efficienza fisica, eseguite in data 24 agosto 2020 con votazione 9,125, con giudizio IDONEO;
c) gli accertamenti attitudinali, eseguiti in data 26 agosto 2020, con giudizio IDONEO;
d) gli accertamenti sanitari, eseguiti a seguire, con votazione 3,5, con giudizio IDONEO, risultante dal rinnovato accertamento sanitario effettuato mediante verificazione disposta in esecuzione dell’ordinanza n. 13268/2020;
e) la prova orale di matematica, eseguita in data 28 luglio 2021, con votazione 30, con giudizio IDONEO;
f) la prova scritta di inglese, eseguita in data 29 luglio 2021, con votazione 4, con giudizio IDONEO;
– in virtù del punteggio totale conseguito, derivante dalla somma delle valutazioni riportate nelle prove sopra elencate, ovvero 71,825, l’interessato, con la nota prot. n. M_D GMIL REG2021 0351622 emessa in data 2 agosto 2021, è stato ammesso, “con riserva”, al tirocinio attitudinale;
– infine, poiché in tale ultima prova il ricorrente è stato dichiarato IDONEO, con la nota prot. n. M_D GMIL REG2021 0437376 del 4 ottobre 2021, l’interessato è stato ammesso, “con riserva” e in “soprannumero”, alla frequenza del 203° corso presso l’Accademia Militare dell’Esercito.
Ritenuto che i dati emersi in sede di istruttoria e le risultanze della verificazione – da cui questa Sezione non ha motivo di discostarsi- inducono a ritenere fondate le relative doglianze di parte.
Ritenuto che, visto quanto sopra esposto, le censure proposte dal ricorrente debbano, quindi, essere accolte, atteso che:
– in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza, anche della Sezione, le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici – seppure costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa – non sfuggono al sindacato giurisdizionale, sotto il profilo della congruità e dell’attendibilità logica;
– nel caso di specie, come detto, la verificazione disposta dalla Sezione, effettuata dall’Ufficio Sanitario del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, ha rilevato un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità, sindacabile in sede di giurisdizione, tenuto anche conto della mancata produzione da parte dell’amministrazione interessata di elementi validi a spiegare l’esito opposto o, comunque, diverso degli esami medici e dalle risultanze probatorie emerse, dal momento che la relazione tecnica depositata ha semplicemente confermato l’esito dell’istruttoria.
Ritenuto pertanto che, alla luce di quanto sopra, il ricorso possa essere accolto e definito in forma semplificata, attesa altresì l’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti dell’impugnazione della graduatoria.
Ritenuto, infine, che quanto in precedenza riportato sia sufficiente per l’accoglimento delle impugnative proposte, disponendo l’annullamento degli atti impugnati, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati, anche alla luce dell’esito favorevole delle prove superate.
Liquidate le spese in euro 800,00, oltre accessori di legge, a carico dell’Amministrazione secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio di inidoneità impugnato nonché la graduatoria finale, nei limiti dell’interesse del ricorrente, con conseguente consolidamento degli effetti dei provvedimenti adottati per la definizione della procedura concorsuale.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in euro 800 (ottocento), oltre accessori per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.