menu

Annullamento provvedimento non idoneità prove scritte e rispettive graduatorie concorso Ripam

Pubblicato il 11/10/2022

08678/2022 REG.PROV.COLL. N. 05154/2022 REG.RIC.

 

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5154 del 2022, proposto dai signori OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Rosario Buccella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, n. 81;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

dei signori OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma (Sezione Prima), n. 2641/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la successiva memoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2022 il Cons. Fabrizio Di Rubbo e viste le istanze di passaggio in decisione depositate per gli appellanti dagli avvocati Rosario Buccella, Giovanni Carlo Parente Zamparelli e per il Ministero della Giustizia dall’avvocato dello Stato Emiliano Pepe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Gli originari ricorrenti, alcuni dei quali odierni appellanti come sopra indicati, hanno chiesto al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, l’annullamento dei seguenti provvedimenti:

quelli che hanno valutato come non idonee le prove scritte del concorso pubblico, per   titoli  ed   esami,   su   base   distrettuale,  cui   essi   hanno   partecipato  per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, conosciuti dai ricorrenti in data 1.12.2021 attraverso accesso personale alla procedura telematica “atti on-line” disponibile sul sistema “Step-One 2019”; degli atti, documenti e verbali redatti dalla commissione esaminatrice nell’ambito delle relative operazioni di scrutinio;

dei questionari relativi alla prova scritta del concorso, somministrati ai ricorrenti nella sessione del 24 novembre 2021 alle ore 8.30;

delle graduatorie dei vincitori e dei vincitori e idonei dell’anzidetto concorso dei distretti delle Corti di Appello di Messina, Palermo, Ancona, Milano, L’Aquila, Bari, Reggio Calabria, Catania e Firenze, pubblicate in data 14 gennaio 2022, nonché del relativo avviso di pubblicazione e degli atti e verbali di approvazione delle medesime graduatorie, sconosciuti ai ricorrenti;

per quanto di interesse dei ricorrenti, delle ulteriori graduatorie dei vincitori e dei vincitori e idonei dei distretti delle Corti di Appello di: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Potenza, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia e Corte di Cassazione, pubblicate in data 14 gennaio 2022, nonché del relativo avviso di pubblicazione e degli atti e verbali di approvazione delle medesime graduatorie;

degli atti e verbali della commissione esaminatrice del concorso relativi alla verifica dei titoli e attribuzione dei relativi punteggi ai candidati;

degli artt. 3 e 7 del bando di concorso in questione, ove interpretati in senso sfavorevole ai ricorrenti;

dell’avviso di pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e dei vincitori e idonei del 14 gennaio 2022, nella parte in cui è previsto che, “per i 200 vincitori per il codice CASS – Corte di Cassazione, l’immissione in possesso è fissata sin d’ora a partire dal 14 febbraio 2022” e che “tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso parteciperanno, nelle giornate comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022, alla procedura di scelta della sede”;

del medesimo avviso nella parte in cui è previsto che “l’immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito avverrà a partire dal 21 febbraio 2022 secondo il calendario che verrà comunicato agli interessati via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione”;

degli atti e provvedimenti di scelta ed approvazione delle sedi dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie dei vincitori per i rispettivi distretti di Corte di Appello; dei contratti di lavoro eventualmente stipulati con i candidati vincitori.

In punto di fatto, ciascuno dei ricorrenti ha partecipato alla selezione per i posti messi a disposizione in un diverso distretto di Corte di Appello, tranne gli originari ricorrenti OMISSIS che hanno tutti concorso per la sede di Catania.

La disciplina concorsuale prevedeva che “la prova scritta si svolgerà esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche presso sedi decentrate che verranno comunicate con le modalità di cui all’art. 4 e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”; tale prova consisteva “in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere nell’arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti”, con un punteggio minimo sufficiente di 21/30, ed era “volta a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto pubblico; ordinamento giudiziario; lingua inglese”.

Per la valutazione delle risposte venivano assegnati i seguenti punteggi: risposta esatta: + 0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: – 0,375 punti.

Tutti i ricorrenti hanno ottenuto punteggi inferiori alla soglia minima (gli originari ricorrenti OMISSIS il punteggio di 18,875; OMISSIS il punteggio di 20,25; OMISSIS il punteggio di 20,65).

Essi hanno poi, in giudizio, tutti lamentato l’illegittimità del quesito avente il seguente testo: “Ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 116/2017, i giudici onorari di tribunale debbono avere età: – Non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta anni. – Non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni. – Non inferiore a ventidue anni e non superiore a sessanta anni”. Rispetto a tale quesito, i ricorrenti in primo grado OMISSIS non    hanno risposto in sede di prova, mentre tutti gli altri hanno scelto la risposta “non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta anni”, reputata errata dalla commissione, la quale ha indicato quale risposta esatta la seguente: “non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni”.

A fondamento del ricorso, essi hanno lamentato, in sostanza, che < il d.lgs. n. 116/2017 – recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”– menzionato nella domanda sottoposta ai candidati non contiene l’art. 42, (…) si compone di soli 35 articoli>; e che, pertanto, <appare chiaro (…) come la palese erroneità nella stesura del quesito in questione abbia ingenerato errore e confusione alla platea dei candidati, messi davanti ad una domanda all’evidenza fuorviante> (cfr. pag. 11 del ricorso in primo grado), soggiungendo che la risposta scelta sarebbe quella che, in ogni caso, <è, secondo la normativa attualmente vigente, l’età minima e massima dei magistrati onorari> (cfr. pag. 12 ricorso cit.).

I ricorrenti hanno, al riguardo, ulteriormente precisato che in data 12 novembre 2021 era stato pubblicato un avviso sul portale istituzionale, relativo all’elenco dei testi normativi di riferimento per la prova scritta, che tra tali testi era compreso il d.lgs. 116/2017 “(Riforma organica della magistratura ordinaria e altre disposizioni sui giudici di pace) – Capo III” e che anche alla luce di ciò il quesito poi loro sottoposto fosse da ritenere certamente fuorviante.

Sotto altri profili, gli interessati hanno dedotto altresì la sussistenza di un eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e del favor partecipationis, del buon andamento e della imparzialità dell’azione amministrativa, arbitrarietà, disparità di trattamento, contraddittorietà.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione interministeriale RIPAM, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 23 gennaio 2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il TAR ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione, con cui il ricorso è stato in parte dichiarato inammissibile e per il resto rigettato, con la seguente testuale motivazione:

< Preliminarmente, occorre dichiarare il ricorso parzialmente inammissibile in relazione alla posizione dei ricorrenti OMISSIS, i quali hanno tutti concorso per il Distretto della Corte di Appello di Catania, e ciò per le seguenti ragioni.

I ricorrenti hanno adìto questo Tribunale proponendo un ricorso collettivo, che, come ha più volte chiarito la giurisprudenza, “rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione” (cfr. TAR Lazio – Roma, 22 maggio 2018, n. 5685).

Di conseguenza, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi (come nella specie), è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo.

Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 aprile 2017, n. 1866).

Va, pertanto, verificata la sussistenza del requisito positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive, ben oltre, quindi, la mera omogeneità delle pretese fatte valere in giudizio; nonché del requisito negativo, sostanziato dall’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, fra le parti che collettivamente ricorrono.

In altri termini, secondo la giurisprudenza il ricorso collettivo è ammissibile a patto che l’interesse sostanziale fatto valere non presenti alcun punto di contrasto – neppure potenziale – tra i ricorrenti, cosicché l’eventuale accoglimento del gravame “torna a vantaggio di tutti” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 678; TAR Lombardia – Milano, 21 marzo 2018, n. 775).

Nel caso di specie, tuttavia, tale prova non è stata allegata per i ricorrenti sopra indicati.

In sostanza, l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione dei predetti ricorrenti non tornerebbe a vantaggio di tutti – anche in presenza di 331 posti messi a concorso per il Distretto della Corte di Appello di Catania (di cui 15 riservati ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati) – in quanto lascerebbe inalterato il conflitto di interessi sotteso alla contemporanea competizione tra gli stessi, correlato non soltanto alla collocazione in graduatoria, ma anche alle utilità conseguenti (a titolo di esempio, la scelta della sede dove svolgere il servizio).

Di converso, ciascuno dei predetti ricorrenti ha un interesse di segno esattamente opposto, ossia quello alla conservazione del provvedimento di esclusione adottato nei confronti dei propri colleghi di concorso per la sede di Catania.

Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per difetto d’interesse, proposto dai concorrenti OMISSIS (per i primi due si tratta, quindi, di un’ulteriore causa di inammissibilità della domanda), i quali, non avendo affatto risposto al quesito oggetto del contendere, non ne possono invocare l’illegittimità, posto che, dall’esame delle relative schede, si evince che gli stessi hanno commesso vari errori, segnatamente:

a) il concorrente OMISSIS ha ottenuto 29 risposte esatte (che gli avrebbero consentito di superare la prova, se non avesse risposto ad altri quesiti, con 21,75/30), 3 errate (penalità di 1,125) e 8 non date: il che costituisce la reale ragione dell’esclusione; b) il concorrente OMISSIS ha ottenuto 31 risposte esatte (che gli avrebbero consentito di superare la prova, se non avesse risposto ad altri quesiti, con 23,25), ben 7 errate (penalità di 2,625) e 2 non date: il che costituisce la reale ragione dell’esclusione; c) il concorrente OMISSIS ha ottenuto 30 risposte esatte (che gli avrebbero consentito di superare la prova, se non avesse risposto ad altri quesiti, con 22,5), ben 6 errate (penalità di 2,25) e 4 non date: il che costituisce la reale ragione dell’esclusione. Ma anche, a tutto concedere sui profili di inammissibilità sopra rilevati, il ricorso è infondato nel merito, tale declaratoria investendo anche la posizione dei restanti ricorrenti (i quali, comunque, hanno concorso per sedi tutte diverse ed hanno  risposto al quesito oggetto del contendere).

Il quesito riguarda una disposizione – valida ed efficace – del d.lgs. 116/2017, ossia l’art. 4, la cui formulazione è: “Per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) esercizio dei diritti civili e politici; c) essere di condotta incensurabile; d) idoneità fisica e psichica; e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta; f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge”.

Pertanto, nella specie il questionario ha prospettato soltanto un refuso: non si trattava dell’art. 42 (inesistente, perché, effettivamente, la normativa in questione si compone di soli 35 articoli), bensì dell’art. 4.

Invero, proprio la dedotta consapevolezza della limitatezza – non oltre l’art. 35 – delle disposizioni contenute nel d.lgs. 116/2007 avrebbe potuto legittimare una contestazione in sede di prova; ma, anche a prescindere dalla decisività di tale limitatezza, ciò che sostanzia la legittimità del quesito è la sua formulazione, del tutto lineare e letteralmente coerente con la vigente disposizione in tema di limiti minimi e massimi di età dei giudici onorari.

Né, tantomeno, corrisponde al vero che la risposta fornita da alcuni dei ricorrenti (“non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta anni”) corrisponda al vigente quadro normativo.

Al momento (6.8.2021) di pubblicazione del bando, infatti, l’unica disposizione incidente sulla disciplina dell’età dei giudici onorari era rappresentata dall’art. 29, comma 2 del d.lgs. 116/2007, in cui si prevedeva – con esclusivo riferimento, però, alla “durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio” – che “in ogni caso, l’incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di età”; norma che è stata novellata dall’art. 1, comma 629, lett. a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quindi dopo l’espletamento della prova scritta del 24.11.2021) nel senso che a decorrere dall’1.1.2022 “i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età”.

Per i magistrati diversi da quelli già in servizio, la disciplina non è stata modificata. Deve, quindi, concludersi che – a diritto vigente – “i giudici onorari di tribunale debbono avere età (…) non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni”.

Il che risulta, indirettamente, provato dall’omesso riferimento, da parte dei ricorrenti, a puntuali disposizioni legislative.

Da ultimo, ritiene il Collegio che, anche per i restanti ricorrenti, il mancato raggiungimento della soglia minima sia dipeso dalla scelta di rispondere ad un elevato numero di quesiti, con la conseguenza che le (troppe) risposte errate hanno finito col vanificare il punteggio che sarebbe stato ottenuto in ragione delle risposte esatte (OMISSIS 28 esatte/3 errate; OMISSIS 31/8; OMISSIS 30/5; OMISSIS 29/3; OMISSIS 29/5; OMISSIS 29/5; OMISSIS 30/6).

In conclusione, il ricorso è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato, nei sensi espressi in motivazione.”>.

Hanno proposto appello avverso detta decisione, chiedendone la sospensione in via cautelare, i soli ricorrenti indicati in epigrafe.

Essi hanno lamentato anzitutto l’erroneità della decisione laddove questa ha rigettato il ricorso ritenendo essere un mero formale refuso il riferimento, presente nel quesito somministrato, all’art. 42, anziché all’art. 4, del d.lgs. cit., sottolineando che il quesito per di più faceva espresso riferimento a una figura non più prevista dall’ordinamento (quella del G.O.T.) e, pertanto, alla disciplina previgente quella in vigore e richiamata dal T.A.R., con conseguente illegittimità sostanziale e non solo formale.

Gli appellanti hanno censurato, poi, con un secondo motivo d’appello, il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso “collettivo” in relazione ai ricorrenti (tra cui la sola odierna appellante OMISSIS) concorrenti per la sede di Catania, sostenendo che nessun conflitto fosse prospettabile tra di essi, in primo luogo perché era stata chiesta la ripetizione della prova con la somministrazione di un quesito corretto, e in secondo luogo poiché, non essendo ancora concluso l’iter concorsuale, è prevista la valutazione dei titoli, nonché l’ulteriore statuizione del T.A.R. d’inammissibilità del ricorso relativa ai ricorrenti che avevano scelto di non rispondere al quesito in questione, in quanto contraria ai generali principi e volta a sindacare scelte di risposta personali.

Infine, gli appellanti hanno censurato con un terzo motivo di gravame la sentenza, per non essersi pronunciata sulla principale domanda di illegittimità e di ripetizione dell’intera procedura a causa del vizio dedotto.

Si sono costituite in vista dell’udienza camerale del 21 luglio 2022 fissata sull’istanza cautelare le Amministrazioni convenute, con apposito atto e successiva memoria difensiva.

Ravvisati i presupposti per la tutela cautelare, il Collegio ha ritenuto <(…) utile nella fattispecie, in luogo della sospensione degli effetti della sentenza impugnata, la celere fissazione ex art. 55 comma 10 c.p.a. della trattazione del merito all’udienza del 6 ottobre 2022>.

All’udienza pubblica del 6 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale, il Collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti per l’annullamento della sentenza impugnata con rimessione al giudice di primo grado, essendosi verificata la violazione del contraddittorio ex art. 105 c.p.a., quale questione rilevabile d’ufficio e comunque in accoglimento della terza censura (cfr. pag. 14 atto d’appello) concernente la domanda proposta in via principale dai ricorrenti, che implicava numerosi controinteressati formali, ossia tutti i concorrenti inseriti nelle varie graduatorie distrettuali per cui i ricorrenti concorrevano.

Con il terzo motivo, è stato infatti dedotto che “La presenza, in tutti i questionari somministrati, di un quesito illegittimo mette a rischio l’intera procedura, ripristinabile solo con il rifacimento della prova. Tuttavia, su tale eccezione, sollevata con il ricorso introduttivo, il Giudice di primo grado non si è soffermato>.

La corrispondente censura era stata, effettivamente, proposta in via principale in primo grado [cfr. le conclusioni del relativo ricorso: <nel merito, in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati, per quanto di interesse dei ricorrenti, e disporre la riedizione della prova scritta del concorso in oggetto con la somministrazione di un questionario legittimo, con ogni consequenziale statuizione.>].

La presenza di una siffatta impugnativa imponeva al T.A.R. di curare il previo perfezionamento del relativo contraddittorio, essendo stato il ricorso notificato a soli nove controinteressati (presumibilmente, uno per ciascuna delle graduatorie di interesse dei vari ricorrenti), mediante l’ordine di notifica del medesimo ai vari concorrenti utilmente piazzatisi nelle graduatorie di pertinenza dei ricorrenti, in quanto potenzialmente da questi sopravanzabili all’esito della ripetizione della prova con esito positivo e della successiva valutazione dei titoli, con concreti riflessi (come poi rilevato a diversi fini dal T.A.R. stesso) sulle sedi locali a ciascuno assegnate (tutto ciò, beninteso, con limitato riguardo alle graduatorie per cui i ricorrenti hanno concorso, potendo all’esito favorevole del giudizio ripetere la prova i soli ricorrenti e non certo tutti i concorrenti, come pure ultroneamente ipotizzato nel ricorso attraverso l’ulteriore impugnazione cautelativa di tutte le graduatorie).

Tale incombenza processuale era stata puntualmente prefigurata a pagg. 17 e ss. del ricorso di primo grado, mediante la seguente istanza, rimasta disattesa:

< ISTANZA EX ART. 52, COMMA 2, C.P.A. Il proponendo ricorso, qualora dovesse essere accolto, comporterebbe il diritto dei ricorrenti ad essere posizionati in seno alle rispettive graduatorie definitive del concorso in oggetto. Pertanto, potrebbero venire ad esistenza una serie di controinteressati, tanti quanti sono i concorrenti        attualmente               inseriti   nelle        stesse    graduatorie    che   vedrebbero pregiudicati i propri interessi e/o verrebbero postergati. In ragione di ciò, ai sensi dell’art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero dei potenziali controinteressati da chiamare in giudizio, si chiede l’autorizzazione ad effettuare la notificazione per pubblici proclami del ricorso ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate), anche attraverso la notificazione per via telematica mediante la pubblicazione dell’intero ricorso sul sito web istituzionale delle Amministrazioni o nelle diverse modalità che Codesto Collegio vorrà indicare e riterrà opportune.>. Va inoltre puntualizzato che l’esistenza di innumerevoli formali controintessati si prospetta anzitutto con riguardo alla succitata domanda, formulata in via principale, di annullamento degli atti impugnati con ripetizione della prova viziata, ma anche rispetto alla diversa domanda, formulata in via subordinata, di attribuzione diretta del        punteggio minimo  relativo  alla prova   scritta e ammissione  “diretta” dei ricorrenti al prosieguo del concorso (valutazione dei titoli), giacché anche l’eventuale accoglimento di quest’ultima potrebbe comportare il superamento in graduatoria di vari concorrenti, stante l’attribuzione ai ricorrenti del punteggio minimo nella prova scritta e di quello ulteriore discendente della necessaria valutazione dei titoli posseduti dai medesimi (com’era evincibile dall’originario ricorso e ancor meglio specificato nell’atto d’appello, ove si individua, salvo errori di valutazione, quale verrebbe a essere, ove fosse accolta detta domanda, l’esatta posizione di ciascun appellante nelle rispettive graduatorie).

Ciò precisato, resta tuttavia fermo che il contraddittorio avrebbe dovuto essere oggetto d’integrazione con riguardo all’ipotetico accoglimento della domanda di ripetizione della prova assunta come viziata, sia perché proposta in via principale, sia – e in ogni caso – perché comportante un più alto numero di controinteressati, vista la teorica possibilità di conseguimento del punteggio massimo all’esito della prova oggetto di ripetizione, rispetto all’alternativa domanda di attribuzione del punteggio minimo per la stessa.

Il suddetto adempimento non è stato osservato, con conseguente violazione dell’art.60 c.p.a., il quale, anche per la sentenza in forma semplificata qui impugnata, secondo i generali principi consente al Collegio la relativa pronuncia solo una volta “… accertata la completezza del contraddittorio …”, ulteriormente disponendo al riguardo che “Ove ne ricorrano i presupposti, il Collegio dispone l’integrazione del contraddittorio”.

Pertanto  la   sentenza impugnata  va annullata  con rinvio ai   sensi della citata disposizione e dell’art. 105, 1° comma, c.p.a., essendo “mancato il contraddittorio” per alcuni controinteressati; l’adempimento volto alla relativa integrazione potrà consistere,   come    richiesto   dai    ricorrenti,   nella   pubblicazione   del   ricorso esclusivamente sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salva ogni eventuale ulteriore disposizione che appaia al T.A.R. necessaria al riguardo.

Ritiene il Collegio necessario puntualizzare – sia perché sussiste fondato appello sul punto, sia per dirimere eventuali incertezze circa il suo travolgimento all’esito della presente decisione – che il qui disposto annullamento implica anche la riforma della pregiudiziale statuizione d’inammissibilità del ricorso “collettivo” afferente uno degli attuali appellanti (Buttò), in quanto concorrente nella medesima sede d’appello di Catania assieme ad altri ricorrenti (che poi non hanno appellato la decisione).

Infatti, tale rilevata inammissibilità – che il T.A.R., presumibilmente, ha ravvisato avendo riguardo alla domanda di diretto superamento della prova, per il potenziale reciproco   conflitto  sulla   successiva   posizione   in   graduatoria   (avente riflessi sull’assegnazione delle sedi) all’esito della valutazione dei titoli – non veniva a configurarsi quantomeno rispetto alla domanda, proposta in via principale, di ripetizione della prova impugnata, come puntualmente censurato dall’appello che anche su tale punto va pertanto accolto [cfr. pag. 13 atto d’appello: <(…)con riferimento alla dott.ssa Buttò, non sussiste alcun conflitto: in primo luogo, perché era stata chiesta la riedizione della prova con la somministrazione di un quesito corretto (…) In effetti, l’accoglimento del ricorso avrebbe avvantaggiato, allo stesso modo, tutti i candidati che hanno concorso per il Distretto di Corte d’Appello di Catania> (perché hanno tutti semplicemente chiesto di ripetere la prova, ad esito libero)].

Anche l’ulteriore statuizione del TAR di parziale inammissibilità del ricorso, per non avere alcuni ricorrenti ivi menzionati risposto al quesito in questione, è errata e va riformata in accoglimento di uno specifico motivo d’appello, anzitutto perché la mancata risposta al quesito, lungi dal comportare l’esclusione del concorrente, costituiva un’opzione consentita per il candidato (così potendo finanche costituire una scelta strategica), e in secondo luogo perché detta scelta può esser concretamente dipesa proprio dall’equivocità del quesito poi per la stessa ragione impugnato: cosicché giammai da tale circostanza si sarebbe potuta dedurre l’inammissibilità (o il rigetto) del ricorso.

I medesimi rilievi sono infine estensibili all’ulteriore autonoma ratio decidendi presente   in   sentenza   (peraltro  afferente   al   merito   e   certamente  travolta già dall’annullamento in rito della decisione) secondo cui < Da ultimo, ritiene il Collegio che, anche per i restanti ricorrenti, il mancato raggiungimento della soglia minima sia dipeso dalla scelta di rispondere ad un elevato numero di quesiti, con la conseguenza che le (troppe) risposte errate hanno finito col vanificare il punteggio che sarebbe stato ottenuto in ragione delle risposte esatte (OMISSIS 28 esatte/3 errate; OMISSIS 31/8; OMISSIS 30/5; OMISSIS 29/3; OMISSIS 29/5; OMISSIS 29/5; OMISSIS 30/6).>.

Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto, con rimessione della causa al TAR, che si atterrà alle precedenti statuizioni di carattere processuale.

Le    spese    del    doppio    grado    di    giudizio   possono    essere   compensate, in considerazione della primaria ragione processuale di accoglimento dell’appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello 5154 del 2022, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza e rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi del comma 1 dell’art. 105 c.p.a. per la necessaria integrazione del contraddittorio, con le modalità e con gli effetti indicati in motivazione.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente Giovanni Pescatore, Consigliere Umberto Maiello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere Fabrizio Di Rubbo, Consigliere, Estensore

 

L’ESTENSORE                                        IL PRESIDENTE

Fabrizio Di Rubbo                                        Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO