Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza del 5 giugno-2 ottobre 2007 n. 5086. La sentenza, nel confermare la sussisstenza del potere di autotutela in capo all'amministrazione, anche in seguito all'impugnazione dell'atto, impone alla stessa di esaminare tutti i vizi censurati nel ricrso, non limitandosi a cogliere quello di carattere formale senza rivedere la sostanza della determinazione parimenti censurata. In particolare, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha precisato che è illegittimo l'autoannullamento conseguente a impugnazione laddove, per un verso, non dia conto del presupposto di fatto, cioè porprio la situazione cratasi con la pendenza del giudizio e, per un altro verso non proceda ad un motivato esame di tutte le legittimità denunziate rendendo conto del perchè tra tutte sia stata privilegiata quella che ha il minor carattere satisfattivo per il ricorrente.La parziale marcia indietro della P.A. non fa venire meno, infatti, il diritto del ricorrente alla decisione del gravame.