REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7176 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento, datato e notificato il 5.5.2022, di inidoneità al concorso per l’arruolamento di n. 671 allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri, (G.U. 15 del 22.2.2022); dei verbali della Commissione, non cogniti, afferenti alla prova della corsa sostenuta; ove occorra, delle norme tecniche disciplinanti lo svolgimento delle prove di efficienza fisica di cui all’ all. B al fg. n. 141/1-15-2021 IS di prot., datato 22.3.2022, del C.N.S.R. dell’Arma dei Carabinieri
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e di Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso di cui in epigrafe, il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensiva, il provvedimento di inidoneità al concorso per l’arruolamento di n. 671 allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri, in ragione del non superamento della prova di corsa piana di 1000 mt.
Il ricorrente censurava detto provvedimento sotto molteplici profili e, in particolare:
a) per eccesso di potere, errore nei presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 8 del bando di concorso, violazione e falsa applicazione delle norme tecniche per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, allegato b al fg. n. 141/1-15-2021 is di prot. datato 22.3.2022, difetto assoluto di motivazione, violazione delle regole di pubblicità e trasparenza che devono regolare le pubbliche selezioni, eccesso di potere per disparità di trattamento.
Assumeva, in sostanza, che le norme tecniche prevedevano disposizioni di dettaglio che, tuttavia, non disciplinavano il concreto svolgimento della prova, né con riguardo alla disposizione sulle corsie dei concorrenti, né alla partenza simultanea o meno degli stessi, né sulla misurazione dei tempi di percorrenza e sulle strumentazioni da utilizzare.
b) eccesso di potere – disparità di trattamento – violazione dell’art. 97 cost. – manifesta irragionevolezza – violazione del principio e dovere volto alla selezione del concorrente in possesso dei requisiti stabiliti in concorso e previsti dalla legge – eccesso di potere: trasformazione dell’esercizio ginnico in competizione, con richiesta di ulteriori requisiti di efficienza fisica non previsti nel bando di concorso – violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
In ragione delle modalità concrete di svolgimento della prova (non assegnazione di una corsia singola per candidato) ed a causa della partenza simultanea di numerosi concorrenti in batteria (nel caso di specie 16 partecipanti), accadeva che per modulare le proprie forze ed adeguarle in vista del superamento della prova, per superare gli altri concorrenti era necessario utilizzare le altre corsie verso l’esterno, con il risultato, essendo tali corsie disposte su un raggio via via più lungo ed avendo una lunghezza sempre maggiore, di allungare la corsa oltre i 1000 mt. Evidenziava, dunque, che le prove non potevano contenere l’aggiunta di ulteriori difficoltà rispetto alla verifica della capacità specifica per quella prova (nella specie la corsa piana di 1000 mt) stabilita dal bando. Inoltre il ricorrente assumeva di non essere stato dotato di braccialetto trasponder e che vi era un solo cronometrista per batteria a rilevare il tempo di arrivo di ciascun partecipante.
Contestava, infine, l’attendibilità dei cronometraggi in quanto la misurazione eseguita contestualmente per più concorrenti non avrebbe potuto assicurare, oggettivamente, una corretta misurazione dei tempi ove fosse stato utilizzato, come nel caso di specie, un cronometro manuale e non il sistema elettronico mediante cavigliera transponder.
2. In data 4. 07.2022 il ricorrente presentava altresì ricorso ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.a., avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di accesso (all.to 1) avanzata il giorno 11.5.2022 (all.to 2) e per il riconoscimento del diritto del ricorrente medesimo ad accedere integralmente a quanto richiesto ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990. Il ricorrente, invero, con istanza del 11.05.2022 aveva rivolto specifica richiesta all’amministrazione ex L. n. 241/1990 per acquisire: “tutti i verbali preliminari afferenti alle modalità di svolgimento/somministrazione delle prove di efficienza fisica;
– il verbale afferente ai controlli preliminari sullo stato dei luoghi e sul funzionamento delle attrezzature, ai sensi dell’All. B. al fg. N. 141/1-15-2021 IS di prot. datato 22.2.2022, di codesto Spett.le C.N.S.R.;
– i verbali afferenti alla prova della corsa;
– qualora ritenuti non compresi nei precedenti punti, i verbali afferenti alla nomina dei cronometristi; alla loro abilitazione; alle misurazioni dei tempi di percorrenza dell’istante nella prova della corsa; alla taratura e/o omologazione degli strumenti utilizzati per le misurazioni in parola” (cfr. all. ti 1 e 2).
A sostegno della domanda deduceva i seguenti vizi: eccesso di potere; violazione degli artt. 24 e 97 della costituzione; violazione dell’art. 24, comma 3, della l. 241/1990, come modificata dalla l. n. 15/2005; erroneità dei presupposti di fatto; ingiustizia manifesta, violazione del principio della trasparenza, come disegnato dalla l. n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013.
Evidenziava come dovesse trovare accoglimento l’istanza ostensiva volta a sostenere in giudizio i propri interessi giuridici ed assumeva di essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante ad accedere ai dati richiesti, come era desumibile dalle censure sollevate nel ricorso pendente dinanzi alla Sezione.
3.L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, depositava, in data 10.08.2022 la relazione tecnica della Commissione e in data 14.09.2022 parte della documentazione richiesta dal ricorrente con la citata richiesta di accesso agli atti.
4. Il ricorrente, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022, ha insistito per l’accesso alla restante documentazione richiesta e non contenuta nel deposito atti del 14.09.2022, ovvero per l’accesso ai “verbali afferenti alla nomina dei cronometristi; alla loro abilitazione; alla taratura e/o omologazione degli strumenti utilizzati per le misurazioni in parola”. La controversia è stata quindi trattenuta in decisione limitatamente alla domanda di accesso.
5. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. è in parte divenuto improcedibile, in relazione alla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione; è invece fondato, quanto alla rimanente documentazione e, pertanto, limitatamente ad essa, va accolto, per le ragioni di seguito indicate.
6. Va preliminarmente considerato che il diritto di accesso costituisce un’indefettibile tutela accessoria per la parte più debole del rapporto che intercorre tra Amministrazione ed amministrati e presuppone che il titolare dell’interesse qualificato non abbia altra possibilità per accedere ai documenti amministrativi; tuttavia, l’istanza di accesso in pendenza di causa, ex art. 116, comma 2 25, comma 5, legge 241/1990, deve essere vagliata dal giudice anche in relazione all’oggetto della causa del contendere e nei limiti in cui i richiesti documenti siano funzionali alla decisione della causa medesima.
6.1 Il Collegio rileva che, con riferimento alla presente controversia, non sussistono in via generale ragioni ostative all’esercizio del diritto all’accesso, come richiesto dalla parte ricorrente, atteso che la documentazione amministrativa oggetto dell’istanza, lungi dall’essere estranea, afferisce, e si presenta effettivamente funzionale, al rinvenimento di tutti gli atti della procedura che ha condotto all’adozione del decreto di non idoneità impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio,
e quindi è strumentale alle ragioni difensive dell’odierno esponente, che a quella procedura ha partecipato ed è stato destinatario del provvedimento di esclusione.
Il ricorrente ha, pertanto, un interesse attuale e diretto ad acquisirne copia, per tutelare la propria posizione giuridica nell’ambito del presente contenzioso;
6.2 E invero, «a fronte dell’istanza di accesso alla documentazione amministrativa, una volta che l’amministrazione non abbia opposto l’esistenza di ragioni che attengono alla necessità di tutela della sfera di riservatezza di altri soggetti, ovvero altre motivazioni che giustifichino il differimento dell’esibizione, la medesima ha l’obbligo di soddisfare la richiesta dell’interessato nella sua interezza, consentendo la visione non solo degli atti del procedimento principale, ma anche di quelli da questi ultimi richiamati atteso che il contenuto del diritto di accesso estende la sua ampiezza alla verifica della veridicità e completezza di tutta la documentazione utilizzata per l’adozione dell’atto finale del procedimento» (Tar Lazio – Roma, sez. II, n. 9461/2011; Tar Sardegna, sez. II, n. 380/2013; Tar Emilia Romagna – Bologna, sez. II, n. 608/2011; Tar Lombardia – Milano, sez. III, n. 1960/2008).
6.3 Orbene, avuto riguardo alla natura della documentazione richiesta dall’odierno esponente, la documentazione depositata dall’Amministrazione in data 14.09.2022 appare parziale con riguardo ai seguenti documenti:
a) “i verbali afferenti alla nomina dei cronometristi; alla loro abilitazione; alla taratura e/o omologazione degli strumenti utilizzati per le misurazioni in parola”.
6.4 Pertanto va dichiarato il diritto del ricorrente all’accesso agli atti indicati sub par. 6.3, lett. a), di cui all’ istanza presentata in data 11.05.2022.
7. Le spese del presente giudizio incidentale seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 116, co.2, c.p.a., come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie e, per l’effetto ordina al Ministero della Difesa, in persona del rappresentante legale p.t., di consentire al ricorrente l’accesso agli atti e documenti come specificati in parte motiva sub par. 6.3, lett. a), nel termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento nei confronti della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 1.000,00 (=mille/00) da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore