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Non idoneità arruolamento Polizia di Stato per patologia

SENTENZA

sul ricorso n.11230/99, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ennio e Giovanni Carlo Parente, nello studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilia n.81;

contro

il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

per l’annullamento

del decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – datato 2 aprile 1999, con il quale in relazione all’arruolamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato è stata giudicata non idonea;

di ogni altro atto presupposto, e segnatamente degli atti della Commissione dei requisiti psico-fisici determinanti l’esclusione della ricorrente dall’arruolamento;

del provvedimento 20 settembre 2001, impugnato con i motivi aggiunti, con cui è stata disposto che la ricorrente, al termine del corso di formazione, cui era stata ammessa con riserva, deve essere rinviata al luogo di residenza:

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le ordinanze cautelari 26 agosto 1999 n. 2625; 11 novembre 1999 n. 3297 e 6 aprile 2000 n. 2872;

Visti i motivi aggiunti notificati in data 12 novembre 2001;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ordinanza collegiale n. 6906 del 2 agosto 2002, con la quale è stata disposto accertamento d’ufficio in ordine alla sussistenza o meno, in capo alla ricorrente, dei presupposti di carattere sanitario per l’assunzione all’impiego nella Polizia di Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 6 febbraio 2003 il magistrato relatore Luigi Tosti e uditi altresì l’avv.G.C. Parente per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello;

Considerato che a sostegno della richiesta di annullamento del giudizio di non idoneità la ricorrente ha dedotto motivi di violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 lett. D del D.P.R. 23 dicembre 1983 n.904 e di eccesso di potere per vari profili;

Visto il verbale di visita n.62, redatto il 16 gennaio 2003, dal quale risulta che la Commissione incaricata con l’ordinanza collegiale n.6906/2002,  composta da tre tenenti colonnelli medici, ha visitato l’interessata in data 19 settembre 2002, sottoponendola a visita specialistica oculistica e, dopo  avere acquisito agli atti una certificazione dello specialista operatore circa la tecnica adoperata nella correzione del deficit visivo, sentito il medico capo della Polizia di Stato dott. Giuseppe De Bonis, ha così concluso:

  1. La ricorrente è stata sottoposta a trattamento laser con tecnica PRK del deficit visivo;
  2. dal suddetto trattamento non sono derivati esiti cicatriziali clinicamente rilevabili, essendo l’esito cicatriziale presente in occhio sinistro da riferire a pregresso fatto traumatico;

3-  Il trattamento subito NON rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 1 lett. C) del D.P.R. 23 dicembre 1983 n.904 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenute condivisibili le argomentazioni esposte dal Collegio medico (anche a confutazione delle obiezioni espresse dal medico dell’Amministrazione) che sono, in sintesi,  le seguenti:

  1. il trattamento PRK con laser ad eccimeri non presenta alcune delle manovre fondamentali della tecnica chirurgica (incisione, emostasi, sutura), potendo al più considerarsi quale metodica di natura parachirurgica, stante la totale assenza di intervento manuale diretto dell’operatore e di esiti cicatriziali;
  2. la possibilità di insorgenza di complicanze è evenienza connessa ad ogni atto medico, chirurgico e non, e non può quindi essere addotta come argomento a sostegno della natura chirurgica o meno di un determinato trattamento, ferma la verifica, caso per caso, di eventuali limitazioni funzionali derivanti dal trattamento stesso;
  3. nel corso di una visita specialistica (come quella svolta sulla persona della ricorrente), durante la quale viene effettuato lo studio del segmento anteriore dell’occhio e dei mezzi diottrici mediante la lampada a fessura, è possibile evidenziare o escludere la presenza delle piccole opacità corneali responsabili di eventuali complicanze (nel caso assenti);

Ritenute di conseguenza fondate le dedotte censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti e per errore nella valutazione dell’idoneità fisica della ricorrente, alla luce delle risultanze della visita di revisione;

Considerato quindi che il ricorso deve essere accolto, con annullamento del giudizio impugnato e del conseguente decreto di esclusione;

Ritenuto tuttavia che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, salvo eventuali oneri relativi alla visita di revisione, da porre a carico dell’Amministrazione soccombente;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Prima ter –accoglie il ricorso proposto come in epigrafe da -OMISSIS- e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.