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Non idoneità arruolamento servizio permanente Esercito per patologia

SENTENZA

sul ricorso n. 3256/2006  proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Angelica Parente, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, v. Emilia, n. 81,

contro

il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12

e nei confronti di

-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituti in giudizio,

per l’annullamento, previa sospensione,

  • del provvedimento prot. n. 27/ML, datato 25.01.2006, con cui il Comando Regione Militare Sud – Comando di Sanità – Commissione Medica di 2ª Istanza ha comunicato al ricorrente la non idoneità all’arruolamento in qualità di Ufficiale in servizio permanente, Ruoli Speciali, dell’Esercito Italiano, con la seguente motivazione: “aritmia extrasistolica in soggetto con note ipertensive”;
  • di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente compreso il provvedimento con cui la Commissione per gli Accertamenti Sanitari del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito ha deliberato, in prima istanza, l’inidoneità del ricorrente all’arruolamento, nonchè i verbali di visita medica, redatti dall’apposito Collegio Medico per l’accertamento dei requisiti di idoneità di cui al D.M. n. 114 del 04.04.2000, in combinato disposto con la Direttiva Tecnica del 19.04.2000;

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione della Difesa intimata;

Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 684.c/2006 del 31 maggio 2006;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla camera di consiglio del 14 luglio 2006 il Consigliere Donatella Scala;

Uditi l’avv. Giovanni Carlo Parente, in sostituzione dell’avv. Angelica Parente, per il ricorrente e l’avv. dello Stato Spina per la resistente Amministrazione della Difesa;

Visto l’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, “con sentenza succintamente motivata”, ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;

Considerato che il ricorrente, allievo Maresciallo dell’E.I., ha impugnato il giudizio medico legale adottato in data 25 gennaio 2006 dalla resistente Amministrazione della Difesa con cui è stato giudicato NON IDONEO al concorso per titolo ed esami per il reclutamento di Ufficiali in servizio permanente, Ruoli Speciali, dell’Esercito Italiano, con la seguente motivazione: “aritmia extrasistolica in soggetto con note ipertensive” AC3;

Considerato che ha dedotto, al riguardo, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e violazione e falsa applicazione del D.M. 4 aprile 2000 e della direttiva tecnica 19 aprile 2000, violazione dell’art. 11 del bando di concorso;

Considerato che lamenta, in sostanza, il travisamento dei fatti e l’erroneità dell’impugnato giudizio medico legale, per essere stato sottoposto ai medesimi accertamenti in ben altre tre selezioni per l’arruolamento quale sottufficiale, sia nell’A.M., che nell’E.I, ed essendosi, altresì, sottoposto immediatamente ad accertamenti specialistici presso struttura sanitaria pubblica, come da documentazione versata in atti, che hanno evidenziato l’assenza della rilevata affezione;

Considerato che, in esecuzione alla sopra richiamata ordinanza collegiale, con cui questo Tribunale ha invitato la resistente Amministrazione a sottoporre il ricorrente ad un rinnovato accertamento sanitario presso il medesimo organo esaminatore ma in composizione diversa, con assistenza di medico di fiducia, entro il termine di trenta giorni, al fine di appurare l’attuale sussistenza e consistenza della causa di idoneità, la resistente Amministrazione ha depositato agli atti del giudizio, in data 13 luglio 2006 le risultanze della visita medica cui il ricorrente è stato sottoposto in data 4 luglio 2006;

Dato atto che, nel quadro degli strumenti cognitivi a disposizione del giudice all’interno del giudizio di legittimità, sono sicuramente esperibili le verificazioni preordinate, come nel caso in esame, all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto; (c.fr. Cons di Stato, Sez. VI, 27 maggio 1991, n. 321; T.A.R. Lazio, Sez. III; 1° luglio 1999, n. 2048)

Rilevato che la Commissione Medica all’uopo costituita, con verbale di visita in data 4 luglio 2006, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario effettuato, recante il giudizio sanitario “SI IDONEO quale Ufficiale dei ruoli speciali dell’Esercito in servizio permanente”;

Ritenuto che, in ragione delle superiori considerazioni, è illegittima l’esclusione dalla procedura concorsuale in impugnativa, siccome basata su presupposto di fatto risultato contraddetto dalla successiva visita medica cui il ricorrente è stato sottoposto per le medesime finalità di accertamento del possesso dei requisiti fisici, in esecuzione dell’ordine istruttorio sopra richiamato, con ogni effetto in ordine ai successivi atti adottati;

Considerato, altresì, che le parti costituite sono state avvertite circa l’eventualità di assunzione di decisione nel merito ai sensi degli artt. 3 e 9, legge 205/2000;

Ritenuto, pertanto, che, stante la manifesta fondatezza del ricorso, il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, L. 1034/1971, e s.m., con annullamento del giudizio medico in impugnativa;

Considerato, quanto alle spese di giudizio, che le stesse seguono la soccombenza, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il giudizio di non idoneità impugnato.

Condanna la resistente Amministrazione a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, -OMISSIS-, liquidate nella somma di €. 1.000,00 (mille/00).