SENTENZA
sul ricorso n. 7369/2002 proposto dall’ispettore superiore di polizia penitenziaria OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia 81, presso il difensore;
contro
– il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;
– il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del Capo Dipartimento pro tempore;
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
– del provvedimento PU-GDAP–100-27/02/2002-0099042-2002 in data 20.4.2005, con cui il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha rigettato l’istanza del ricorrente intesa a ottenere l’equo indennizzo;
– degli atti preordinati, consequenziali e connessi, ivi compreso il parere 26920/99 in data 28.1.2002 del Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 31 gennaio 2008 il Consigliere Giancarlo Luttazi;
Formulate le difese in udienza, come da verbale;
Vista l’istanza istruttoria depositata dal ricorrente il 28.2.2006, la quale ha chiesto al Presidente di questa Sezione di ordinare all’Amministrazione di depositare in giudizio i seguenti atti:
A) il parere 26920/99 in data 28.1.2002 del Comitato di verifica per le cause di servizio, impugnato;
B) tutta la documentazione medico-sanitaria relativa al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia contratta dalla ricorrente;
C) tutta la documentazione attestante i turni di servizio svolti dal ricorrente, nonché la qualità/tipologia delle mansioni espletate durante il periodo sia precedente che successivo all’insorgenza della patologia de qua;
D) tutta la documentazione inerente gli attentati subiti dal ricorrente durante il servizio presso la Casa circondariale di Castrovillari, eventualmente interlineando i dati sensibili, per motivi di pubblica sicurezza;
Vista la precedente sentenza di questo T.a.r. n. 7329/2006, la quale, in accoglimento della istanza, ha disposto che fosse depositata dall’Amministrazione la documentazione suddetta, nonché una Relazione sulla vicenda qui sottoposta; ed ha fissato per l’esecuzione dell’incombente un termine di giorni quaranta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione;
Vista la successiva sentenza n. 574/2007, la quale – considerata l’inottemperanza dell’Amministrazione al provvedimento istruttorio, lo ha reiterato;
Considerato che anche il successivo ordine istruttorio di cui alla citata sentenza n. 574/2007 non risulta eseguito;
Vista l’ulteriore sentenza n. 13258/2007, che ha nuovamente reiterato l’ordine istruttorio;
Considerata l’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione;
Visto l’art. 116 del codice di procedura civile;
Considerati i motivi di ricorso,
Considerato che, alla luce delle prospettazioni del ricorrente, non contestate, nonché del comportamento processuale dell’Amministrazione, appaiono da valorizzare i motivi di ricorso che contestano agli atti impugnati carenza di motivazione e di istruttoria;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto quanto alle citate censure di carenza di motivazione e di istruttoria; e che, per l’effetto, debbano annullarsi gli atti impugnati, salvi gli ulteriori ben istruiti e ben motivati provvedimentl;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 91 del codice di procedura civile, le spese debbano seguire la soccombenza;
Ritenuto di liquidare dette spese in € 1.500,00;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accoglie il ricorso in epigrafe, così come indicato in motivazione.
Per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe, salvi gli ulteriori provvedimentl.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e le liquida in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.