SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008
sul ricorso n. reg. gen. 4975/2008, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, presso il cui studio, in Roma, via Emilia n. 82, è elettivamente domiciliato;
contro
il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
e nei confronti
di Angelo Di Pasquale, non costituito in giudizio;
avverso il silenzio diniego all’accesso
alla documentazione contenuta nel fascicolo di Angelo Di Pasquale, relativa al corso concorso di riqualificazione per il profilo professionale 003 ‘assistente amminmistrativo’ ex 6^ qualifica funzionale, indetto con D.D. del 4/11/1998;
e per l’accertamento
del diritto della parte ricorrente a visionare ed acquisire copia della documentazione richiesta con l’istanza ricevuta dall’Amministrazione della Difesa il 26/2/2008;
VISTI gli atti depositati dal ricorrente;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
VISTI gli atti tutti della causa;
DESIGNATO relatore il Consigliere Roberto Proietti;
UDITI, alla udienza camerale del 15.10.2008 i difensori indicati nell’apposito verbale di udienza;
CONSIDERATO in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
F A T T O
In data 12.12.2005 il ricorrente ha partecipato al concorso indetto da Persociv per il passaggio alla posizione economica B3.
Con decreto dirigenziale 24.7.2007 è stata pubblicata la graduatoria concorsuale.
Ritenendo illegittimo l’operato dell’Amministrazione, l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al Giudice del lavoro, avanzando tentativo di conciliazione. Proprio al fine
di sostenere le proprie ragioni in tale sede, l’interessato ha avanzato richiesta di accesso al fine di acquisire il foglio matricolare di Angelo Di Pasquale, il fascicolo personale di Angelo Di Pasquale e la delibera della Commissione esaminatrice relativa ad Angelo Di Pasquale concernente il concorso di riqualificazione per il profilo professionale n. 003 ‘assistente amministrativo’ ex 6? Qualifica funzionale indetto con DD 4.11.1998.
A seguito di nota in data 6.3.2008 l’Amministrazione ha consegnato all’interessato documentazione diversa da quella richiesta.
Pertanto, l’interessato proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, contestando la violazione degli artt. 22 e ss. Della legge n. 241 del 1990.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione si è opposta all’accoglimento della domanda giudiziale.
All’udienza camerale del 15.10.2008, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
1. Il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente ha motivato la sua istanza rappresentando che la documentazione richiesta gli è necessaria a fini difensivi. Poiché pende una causa innanzi al Giudice del Lavoro di Roma afferente alla vicenda, è evidente che il ricorrente ha necessità di accedere alla documentazione indicata nell’istanza sia al fine di dimostrare la correttezza delle sue argomentazioni, sia al fine di difendersi da eventuali controdeduzioni. Più in particolare, appare evidente che l’analisi dei documenti richiesti è utile al ricorrente per ricostruire l’iter logico che ha condotto la Commissione a licenziare i giudizi sintetici sui quali è stata poi formata la graduatoria che lo ha visto collocato in posizione a suo avviso non adeguata. La disamina dei documenti in questione è necessaria, in altri termini, al fine di vagliare se l’azione amministrativa sia stata coerente (o, al contrario, viziata da eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, errore di calcolo e/o di valutazione, o disparità di trattamento).
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha mancato di notificare il ricorso per l’accesso anche al controinteressato Angelo Di Pasquale, così ponendolo nella condizione di eventualmente tutelarsi; ciò che esso non ha ritenuto di fare, non essendosi costituito in giudizio.
Accertato che il contraddittorio è stato regolarmente integrato e considerato altresì che la richiesta di accesso non ha ad oggetto documenti segreti né riservati, ma atti che hanno concorso alla formazione di un provvedimento finale ostensibile, nulla sembra ostare alla loro esibizione al ricorrente, il quale chiede di visionarli all’esclusivo e dichiarato fine di tutelare giudizialmente la propria posizione. L’interesse alla difesa ed alla tutela giurisdizionale è certamente meritevole di tutela, non è affievolibile, ed è addirittura prevalente rispetto ad eventuali interessi confliggenti, non resta al Collegio che accogliere il ricorso ordinando all’Amministrazione consentire l’accesso al ricorrente mediante estrazione di copia degli atti richiesti.
Alla luce delle considerazioni che precedono e, conseguentemente, va affermato il diritto del ricorrente ad accedere agli atti sopra indicati.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I^ bis:
– accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione a consentire al ricorrente l’accesso e l’estrazione di copia degli atti richiesti;
– condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali liquidandole nella misura di complessivi euro 1.500,00;
– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15.10.2008.