SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6306 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente e Stefano Monti, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Cusmai Vittorio Francesco, Bottazzi Emanuele, Rando Guido Matteo Giuseppe, Ricca Pietro Luciano, De Felice Nicola, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dell’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore per l’anno 2009, di cui al provvedimento prot. n. M_D GMIL II 5 1 160351 del 30.3.2009, con cui il ricorrente è stato dichiarato idoneo all’avanzamento a scelta al grado di contrammiraglio ma non inserito nel novero degli ufficiali promossi avendo conseguito un punteggio pari a 29,87;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, notificato il 2 luglio 2009 e depositato il successivo 23 luglio, la parte istante, in qualità di capitano di vascello ed inserito nel quadro di avanzamento per la promozione al grado di contrammiraglio, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe poiché è stato leso il proprio interesse al conseguimento del diverso e più rilevante status di alto ufficiale della Marina in ragione delle non comuni qualità militari e professionali.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato i seguenti motivi di doglianza:
Eccesso di potere in senso assoluto e relativo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 23, 25 e 26 della legge n. 1157 del 1955, come integrata dal D.M. 2 novembre 1993 n. 571 e dai Decreti Legislativi nn. 490/1997 e 216/2000. Violazione degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, comma 2, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del D.M. n. 571/1993. Sviamento di potere, illogicità ed ingiustizia manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento, poiché l’Amministrazione resistente nella valutazione degli ufficiali inseriti in quadro avrebbe fortemente discriminato il ricorrente il quale riveste invece una figura di assoluta apicalità, a tal punto da far emergere ictu oculi l’eccesso di potere sia in termini assoluti che relativi.
A seguito dell’esercizio del proprio diritto di accesso agli atti del procedimento che veniva parzialmente soddisfatto dall’amministrazione competente, con successivo atto, notificato l’11 settembre 2009 e depositato il successivo 2 ottobre 2009, ha riproposto avverso lo stesso provvedimento finale gli stessi motivi dedotti con il ricorso principale ed in particolare rimarcando la non corretta valutazione da parte della C.S.A. dei titoli del ricorrente, quali gli encomi solenni e l’elogio conseguiti o gli incarichi ricoperti.
Acquisita poi tutta la documentazione richiesta con la proposta istanza di accesso, l’interessato con un ulteriore atto di motivi aggiunti, notificato il 15 marzo 2010 e depositato il successivo 29 marzo, ha sviluppato in maniera dettagliata la censura dell’eccesso di potere in termini relativi ritenendo che per le qualità morali di carattere e fisiche di cui all’art. 8 del D.M. n. 571 del 1993 il ricorrente (con 6 elogi, 2 encomi semplici e 2 encomi solenni) è oggettivamente in una posizione superiore al C.V. Cusmai, al C.V. Bottazzi, al C.V. De Felice ed al C.V. Rando; allo stesso modo, per le qualità professionali di cui all’art. 9 del D.M. n. 571/1993 il ricorrente (con 6 elogi, 2 encomi semplici e 2 encomi solenni) è oggettivamente in una posizione superiore al C.V. Cusmai, al C.V. Bottazzi, al C.V. De Felice ed al C.V. Rando; per le qualità intellettuali e di cultura di cui all’art. 11 del D.M. n. 571 del 1993, il ricorrente sostiene che i suddetti pari grado non hanno frequentato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze tranne il Bottazzi; per ciò che riguarda la rilevanza degli incarichi di cui all’art. 11 del suindicato decreto il ricorrente assume di essersi distinto nel comando di varie navi tanto da conseguire un elogio dall’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi, diversamente dai predetti pari grado e del C.V. Ricca.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa il quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.
All’udienza del 19 marzo 2014 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Occorre preliminarmente osservare che le doglianze dedotte sia con il ricorso principale che con i successivi motivi aggiunti possono sintetizzarsi in due gruppi distinti:
a)il primo con cui si contesta il giudizio di valutazione della commissione di avanzamento in termini assoluti, tali cioè che la stessa è del tutto discordante dalla realtà documentale e, perciò, in aperta violazione degli artt. 25 e 26 della legge 12.11.1955 n. 1137 e 4 del D.M. n. 571/93;
b) il secondo, articolato soprattutto attraverso la prospettazione degli ultimi motivi aggiunti, contiene in sé tutta una serie di argomentazioni rivolte a dimostrare la sussistenza di un vizio di eccesso di potere in termini relativi, e cioè che il metro di giudizio adottato dalla suddetta Commissione è stato benevolo per gli ufficiali C.V. Cusmai, C.V. Bottazzi, C.V. De Felice, C.V. Rando e C.V. Ricca, iscritti nel relativo quadro di avanzamento in relazione alla disponibilità di posti per la promozione al grado di Contrammiraglio per l’anno 2009, e meno per il ricorrente.
Per ciò che riguarda il punto a), appare opportuno evidenziare che l’ipotesi di un vizio di eccesso di potere assoluto, per costante giurisprudenza, è di dubbia configurabilità.
Infatti, per stabilire se un punteggio sia o meno adeguato ai titoli, occorre verificare quale metro di valutazione sia stato in concreto adottato dalla Commissione di Avanzamento, per poi stabilire se, a fronte di titoli significativamente eccezionali in capo all’interessato, possa ricavarsi la convinzione che ictu oculi i punteggi che gli sono stati attribuiti sono del tutto inadeguati; in pratica, può sussistere un aspetto sintomatico di eccesso di potere per insufficiente motivazione, soltanto laddove la valutazione della C.S.A., rapportata alla documentazione caratteristica esaminata, risulta con assoluta immediatezza incoerente.
Lo scrutinio impugnato, poi, si differenzia dalle altre procedure selettive di avanzamento per l’indubbia peculiarità del giudizio, che si fonda su di una discrezionalità amplissima, stante la necessità di prescegliere soggetti estremamente qualificati per l’esercizio delle complesse e delicate funzioni di comando proprie del grado superiore, tra aspiranti tutti in possesso di pregevoli profili professionali e titoli.
Nel caso che ci occupa, la predetta Commissione si è dovuta pronunciare su ufficiali dotati di ottimi profili di carriera e le cui qualità sono quindi definibili solo attraverso sfumatissime analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità di ciascun candidato (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1.9.1999 n. 1387 e Sez. V, 3.6.1997 n. 592).
Analogamente, la mancanza di una specifica predeterminazione dei valori comparati, attribuibili a ciascuno dei quattro complessi di elementi di valutazione racchiusi nell’art. 26, comma 2, della legge 12 novembre 1955 n. 1137 e, all’interno di ciascuna di tali categorie, per i diversi profili di cui esse si compongono, determina la perdita di rilevanza di quelle doglianze che sono dirette ad evidenziare solo qualità, titoli od esperienze vantate dal soggetto pretermesso, senza che le stesse si traducano in una dimostrazione di una palese ed immediata sproporzione o incongruenza di giudizio.
La norma sopra richiamata, infatti, dispone che:
“Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all’ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all’ufficiale dalla Commissione.”.
Pertanto, l’attività affidata alla Commissione Superiore di Avanzamento presenta profili di altissima discrezionalità tecnica (Cfr. TAR Lazio, sede di Roma, Sez. I/bis 15 aprile 2009 n. 3805 Sez. I, 3 aprile 1998 n. 1205 e 15 ottobre 1999 n. 2289).
Le risultanze documentali ed i riferimenti concreti su cui si è basata la scelta operata dalla C.S.A. hanno comportato un giudizio di idoneità nei confronti svariati ufficiali superiori (n. 115), tutti di grosse qualità personali, professionali e di carriera.
In tale contesto il ricorrente, pur essendo stato giudicato idoneo dalla C.S.A. ed avendo ottenuto un punteggio di merito senz’altro elevato (29,87/30), non ha visto soddisfatte le sue aspettative, dovendosi procedere per l’anno 2009 alla nomina di soli 6 contrammiragli nella Marina Militare.
Può allora concludersi che, benché dall’esame della documentazione personale del medesimo risulti un profilo di carriera pregevole, è altrettanto vero che da ciò non può derivare che il punteggio assegnatogli sia in assoluto non congruo rispetto alle qualità espresse e che la mancata promozione del ricorrente al grado di colonnello sia da correlarsi ad una sottovalutazione da parte della C.S.A. delle sue qualità e della sua carriera.
Per ciò che attiene i motivi di gravame di cui al punto b) va osservato che il ricorrente si è limitato ad affermare di poter vantare titoli, ictu oculi, superiori a quelli posseduti dai pari grado promossi al grado di contrammiraglio.
Con riguardo a tale aspetto, l’istante ha ritenuto di dover prospettare l’asserito vizio di legittimità basandosi su di un’analisi dei singoli elementi desumibili dalla realtà documentale in possesso.
Prima di esaminare la rilevanza delle asserite difformità valutative della C.S.A., è opportuno enunciare quelli che sono i limiti del sindacato di legittimità per l’accertamento del supposto vizio di eccesso di potere relativo, individuati dalla giurisprudenza amministrativa; ed, altresì, illustrare quelli che sono stati i principi guida, stabiliti in concreto dalla C.S.A., che hanno ispirato e, quindi, condizionato le valutazioni dei suoi singoli componenti.
E’ stato precisato che, trattandosi non di uno scrutinio per merito comparativo, ma di tanti autonomi giudizi quante sono le posizioni personali degli ufficiali interessati alla progressione di grado, le censure di inadeguatezza del punteggio in senso relativo vanno giustificate non con il mero raffronto tra i titoli di parigrado, bensì sulla base di consistenti indizi di macroscopici contrasti di giudizio, capaci di dimostrare, con chiaro ed univoco significato, l’esistenza di vizi di incoerenza e di illogicità di portata tale da non lasciare dubbi sul travalicamento, da parte della Commissione Superiore di Avanzamento, dei limiti della sua pur ampia discrezionalità tecnica.
Né, l’incoerenza della valutazione può essere desunta per mezzo di una nuova analitica valutazione da parte del giudice (Cfr. TAR Lazio, sede di Roma, Sez. II, 12 maggio 2008 n. 3900, Sez. II, 29 febbraio 2008 n. 1899, Cons. Stato, Sez. IV, 8.6.2000 n. 3234).
Non va dimenticato, altresì, che lo scrutinio di avanzamento implica la ponderazione “non aritmetica” delle complessive qualità di ciascuno, atteso che esso non si arresta di fronte alla semplice stima del numero e delle qualità dei titoli di ciascun interessato, dovendosi piuttosto pervenire ad apprezzamenti deducibili solo attraverso un processo di astrazione e di sintesi non condizionato dalla meccanica valutazione delle risultanze documentali (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10.8.2000 n. 4437 e 14.4.1998 n. 623).
Il tentativo operato da OMISSIS di voler considerare il punteggio attribuito come diretta sommatoria di singoli e specifici aspetti o titoli non può essere condiviso nella sua diretta automaticità.
Peraltro, il raffronto tra qualità e titoli di più ufficiali, così come si rileva dal contesto dei motivi aggiunti, proprio perché fondato su un metodo eminentemente comparativo, è fuorviante e non significativo, poiché risponde ad un’impostazione che finisce per accentuare l’importanza di singoli elementi estrapolati dalla documentazione personale dei concorrenti, trascurando la visione d’insieme.
Il ricorrente, soprattutto nei motivi aggiunti, farebbe derivare l’eccesso di potere in senso relativo e, quindi, la disparità di trattamento da parte della C.S.A., da una serie di circostanze.
La valutazione di queste ultime va giudicata non solo in relazione ai principi generali enunciati dalla giurisprudenza citata in precedenza, ma anche tenendo presente quelli che sono stati in concreto i criteri di massima stabiliti dalla C.S.A., i quali tra l’altro non risultano in se contestati o censurati nella loro valenza specifica.
Con l’art. 8 del citato D.M. n. 571 del 1993 si è stabilito che le qualità morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione ad un modello ideale della figura dell’ufficiale, quale risulta dai valori indicati nel regolamento di disciplina militare e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni.
Nel giudizio di valutazione deve essere riconosciuta alle qualità fisiche, rispetto a quelle morali e di carattere, una rilevanza rapportata alla specifica fascia di età correlata ai vari gradi ed alla fisionomia del ruolo e del Corpo di appartenenza, mentre non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro della persona.
In tal modo, vengono esplicitati nello specifico i criteri di massima relativi all’art. 26, comma 2, lett. a), circa le qualità morali, di carattere e fisiche di ciascun ufficiale aspirante.
Per ciò che concerne il punto b) del predetto art. 26, comma 2, l’art. 9 del D.M. n. 571 individua i seguenti criteri di massima: la valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere condotta attraverso l’analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di particolare responsabilità ivi compresi quelli a carattere interforze ed internazionali; incarico attuale; specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza ed alle differenti situazioni d’impiego; encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni.
Adeguata considerazione deve essere riconosciuta alla motivazione al lavoro che, completando le qualità professionali, è l’espressione dell’interesse diretto agli obiettivi organizzativi e della conseguente partecipazione con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina, nonché con spirito di abnegazione e di sacrificio.
Per quanto attiene alle qualità intellettuali e culturali, cioè gli elementi di cui al punto c) del già citato art. 26 (doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti), l’art. 11 individua i seguenti criteri di massima: la personalità intellettuale e culturale dell’ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene ed all’affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l’Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione.
Sulla base di tali presupposti, costituiscono elementi essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: l’iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell’avanzamento e per l’aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia ed all’estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni.
Con riferimento alla lett. d) del summenzionato art. 26 (attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione), l’art. 10 del più volte citato D.M. n. 571 ha stabilito che: ferma restando la preminenza degli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e delle attribuzioni specifiche, costituisce oggetto di valutazione l’assolvimento di altri incarichi eventualmente conferiti.
Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati.
La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.
Tenendo presente i criteri di massima sopra esposti, occorre a questo punto andare a verificare se i giudizi, espressi in termini numerici (trentesimi), conseguiti dal ricorrente, rispetto ai singoli punti di cui al predetto art. 26 della legge n. 1137/1955 possano essere ictu oculi censurabili sotto l’aspetto della incoerenza generale del metro valutativo adoperato per il ricorrente, anche alla luce delle contestuali valutazioni espresse nei confronti degli altri scrutinati che risultano citati nei motivi aggiunti prospettati dal ricorrente (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1.7.1992 n. 667).
In pratica, il Collegio deve verificare se dall’esame della documentazione prodotta in giudizio possa desumersi la violazione della regola della uniformità dei criteri di giudizio, dando luogo perciò ad un sicuro sintomo di eccesso di potere in senso relativo.
In quest’ottica il giudice deve rispettare i seguenti principi: a) non può procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento o verificare la congruità del punteggio, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente irragionevoli; b) ha cognizione limitata alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione stessa; c) non può scindere i singoli elementi o ciascuna delle qualità prese in considerazione nell’ambito di essi, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili tra di loro e conducono ad un giudizio finale indivisibile.
Ne consegue che il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle valutazioni della Commissione superiore di avanzamento non può snaturare il carattere tipico della promozione a scelta, introducendovi connotazioni di merito comparativo, tanto più quando, trattandosi dell’avanzamento ai più elevati gradi delle forze armate, la valutazione deve essere complessiva per tutte e tre le categorie dei titoli, cosicché tale sindacato deve estrinsecarsi nella verifica del corretto esercizio del potere valutativo, proprio della Commissione, nell’attribuzione del punteggio ad ogni singolo ufficiale e, per non sconfinare nel merito dell’azione amministrativa, deve limitarsi al riscontro di palesi irrazionalità nell’assegnazione del punteggio, tali da non richiedere sfumate analisi degli iscritti in quadro, ma emergenti ictu oculi per la loro macroscopica evidenza (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2012 n. 1998 e 8 giugno 2000 n. 3234).
La valutazione relativa alle quattro categorie di titoli indicate dal summenzionato art. 26 deve avere ad oggetto, in modo distinto per ciascuna categoria, il complesso delle doti del singolo ufficiale in una visione unitaria e non atomistica della sua carriera, non essendo consentito adottare un criterio diverso che evidenzi o svilisca i singoli titoli (Cfr. TAR Lazio, sede di Roma, Sez. II, 19.5.1998 n. 934).
Per tali ragioni, il Collegio ritiene di non seguire, come criterio di indagine, la stretta comparazione della valutazione del ricorrente rispetto a quella di ogni singolo aspirante, utilmente collocato nella graduatoria finale per la promozione in discussione, dato che in tal modo si finirebbe per trasformare, inconsapevolmente, l’accertamento della predetta uniformità dei criteri di giudizio in un’inammissibile valutazione comparativa.
Al Capitano di Vascello OMISSIS è stato attribuito un punteggio pari a 29,96/30 per le qualità di cui all’art. 26, lett. a), integrato dall’art. 8 del D.M. n. 571 del 1993 (qualità morali e di carattere) con la seguente motivazione da parte dei componenti della C.S.A.: “Ufficiale fisicamente idoneo, sempre sorretto da rigorosissimi principi morali, dotato di esemplare e saldo senso etico e la cui azione è stata caratterizzata in ogni circostanza da elevatissima incisività, determinazione e pragmaticità”.
Invece, i pari grado inseriti utilmente nella graduatoria finale hanno conseguito i seguenti punteggi con le relative motivazioni:
– Cusmai punti 29,96/30, perché ritenuto “ufficiale fisicamente idoneo, sempre sorretto da rigorosissimi principi morali, dotato di esemplare e saldo senso etico e la cui azione è stata caratterizzata in ogni circostanza da elevatissima incisività, determinazione e pragmaticità”;
– Bottazzi punti 30/30, perché ritenuto “ufficiale fisicamente idoneo, sempre sorretto da rigorosissimi principi morali, dotato di esemplare e saldo senso etico e la cui azione è stata caratterizzata in ogni circostanza da elevatissima incisività, determinazione e pragmaticità”.
– De Felice punti 30/30, perché ritenuto “ufficiale fisicamente idoneo, sempre sorretto da rigorosissimi principi morali, dotato di esemplare e saldo senso etico e la cui azione è stata caratterizzata in ogni circostanza da elevatissima incisività, determinazione e pragmaticità”
– Rando punti 30/30, perché ritenuto “ufficiale fisicamente idoneo, sempre sorretto da rigorosissimi principi morali, dotato di esemplare e saldo senso etico e la cui azione è stata caratterizzata in ogni circostanza da elevatissima incisività, determinazione e pragmaticità”.
L’analisi del profilo di carriera degli ufficiali in questione, rapportato al contenuto dell’art. 8 del D.M. summenzionato in cui vengono posti in risalto in particolare gli elogi e gli encomi ricevuti ed in ragione di una motivazione standardizzata che non è di per sé idonea a porre in evidenza ulteriori elementi di differenziazione, risulta smentire oggettivamente quanto affermato dalla competente C.S.A..
Gli altri ufficiali evidenziati dal ricorrente (Cusmai, Bottazzi, De Felice e Rando) per le qualità in argomento (lett. a) hanno avuto assegnato un punteggio uguale o superiore, le cui ulteriori argomentazioni sono sostanzialmente identiche, anche in questo caso, a quelle riferite alla valutazione dell’ufficiale OMISSIS.
Al riguardo, il Collegio non può non rilevare che i rispettivi profili di carriera evidenziano per i suindicati pari grado controinteressati un numero di elogi ed encomi o sensibilmente inferiore oppure addirittura pari a zero.
Ciò comporta che la C.S.A. abbia difformemente valutato le qualità di cui alla lett. a) degli ufficiali in argomento pur in presenza di qualità morali e di carattere che per altri versi non si distinguono affatto (la motivazione del tutto identica adoperata dalla C.S.A. da conto di una pari valutazione di tutti gli ufficiali in questione), ma che differiscono invece – a volte anche in senso marcato – per tutti coloro che sono stati nominati al grado superiore in relazione al numero degli elogi, encomi o benemerenze.
Per ciò che concerne la valutazione delle qualità di cui alla lett. c dell’art. 26 già citato, come integrato dall’art. 11 del D.M. n. 571/1993 (Qualità intellettuali e di cultura) a favore del ricorrente è opportuno segnalare che la stessa C.S.A. ha dato luogo all’assegnazione di un punteggio relativo pari a 29,85/30, le cui argomentazioni si fondano sulla seguente motivazione: “Ufficiale che ha evidenziato in modo nettissimo e notevolissimo grandissime capacità di elaborazione mentale, accompagnate da un patrimonio intellettuale e di conoscenze di altissimo livello”.
Degli altri ufficiali rispetto ai quali si prospetta una difformità di valutazione soltanto Cusmai, De Felice e Rando hanno conseguito un punteggio relativo alle qualità in discussione più elevato, che è stato rispettivamente pari a 30/30, 30/30 e 29,94/30 per effetto di una motivazione stereotipata perfettamente identica a quella attribuita al ricorrente.
La predetta identità della scheda valutativa al riguardo risulta per tabulas smentita per ciò che concerne il predetto profilo di carriera del Rando, il quale, pur vantando gli stessi corsi professionali, risulta non aver frequentato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze.
Secondo l’art. 4 del D.Lgs. n. 464 del 1997, vigente per gli Ufficiali delle FF.AA., è istituito l’Istituto superiore di Stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, in previsione dell’impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale.
Presso l’Istituto indicato al comma 1 è svolto il corso superiore di Stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonché ufficiali delle Forze armate estere.
Il superamento del corso di cui al comma 2 è valutato ai fini dell’avanzamento e dell’impiego degli ufficiali.
La rilevanza del corso sopra indicato, tra l’altro rimarcata dalla norma da ultimo indicata, anche in questo caso dà corpo ad un aspetto sintomatico del vizio di eccesso di potere in termini relativi, nella misura in cui la C.S.A. ha ritenuto superiori o quantomeno non coincidenti gli aspetti valutativi in argomento per il ricorrente che diversamente da gli altri può vantare la frequenza ed il superamento del Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, pur in presenza per altri versi di una situazione del tutto sovrapponibile, così come evidenziata da una motivazione stereotipata utilizzata dalla medesima commissione sul punto della lett. c) dell’art. 26, comma 2, della legge n. 1137/1955.
Quindi, risulta evidente che per le due voci (lettere a e c) non si riscontra affatto una sicura e chiara prevalenza degli altri ufficiali indicati dalla parte istante.
Ciò induce il Collegio a ritenere provato il prospettato vizio di eccesso di potere in senso relativo.
La suddetta evenienza assume una sua rilevanza, poiché in termini assoluti la differenza di punteggio risulta di minima consistenza: OMISSIS per il punteggio di cui alla sola lettera a) dell’art. 26 della legge n. 1137 del 1955, ha subito una decurtazione di ben 0,04/30 di punti rispetto al Rando, al Bottazzi, al De Felice ed al Ricca; per l’altra voce di cui alla lettera c) del summenzionato art. 26., si è determinata a sfavore del ricorrente una decurtazione di punteggio pari a 0,11/30 rispetto al Bottazzi, pari a 0,15 rispetto al Cusmai, Ricca e De Felice che nell’ambito dei valori ponderati della selezione in contestazione assumono un effetto significativo e determinante.
Alla luce di tutto quanto precede, sono rinvenibili, pertanto, nell’operato della C.S.A. chiari segni obiettivi di valutazione incoerente, incongrua e contraddittoria.
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto e che, conseguentemente, venga annullato il provvedimento finale impugnato, nei limiti dell’interesse del ricorrente, perché viziato da eccesso di potere in senso relativo, stante la presenza di criteri di valutazione non sempre omogenei, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese seguono, come di norma, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa, parte resistente, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.