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Determinazione scioglimento ferma volontaria e trattenimento per completamento obblighi di leva (presenza cannabinoidi)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12949 del 1999, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente ed Erennio Parente, con domicilio eletto presso Erennio Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

a) della determinazione del 5.7.1999 della DG Personale Militare- Rep. Primo di proscioglimento dalla ferma volontaria e trattenimento per completamento degli obblighi di leva;

b) del giudizio medico del Centro Militare di Medicina Legale di Roma con cui è stato attribuito al ricorrente il coefficiente 4 al parametro PS del profilo sanitario;

c) delle circolari ministeriali del 15.9.93, del 1.12.97, del 31.1.96.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2014 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Con il ricorso in esame, il ricorrente, arruolatosi quale volontario in ferma triennale nel gennaio del 1998 ed assegnato al 6° Reggimento Pionieri, premesso di essere stato riscontrato positivo alla ricerca dei cataboliti urinari dei cannabinoidi dei campioni urinari effettuato il 15.2.1998, impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento con cui viene dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare dal Centro Militare di Medicina Legale di Roma Cecchignola e conseguentemente prosciolto dalla ferma breve – con contestuale trattenimento d’autorità per completamento degli obblighi di leva ai sensi dell’art. 8 co. 2 del d.lvo n. 196/96 – a seguito dell’attribuzione del coefficiente 4 al parametro PS del profilo sanitario ai sensi dell’art. 24 del DM 29.11.95 (elenco delle imperfezioni ed infermità causa di non idoneità al servizio militare); impugna altresì, tra gli atti presupposti, le circolari ministeriali del 15.9.93, del 1.12.97, del 31.1.96 concernenti l’applicazione del DM 29.11.95.

A sostegno del gravame vengono dedotti i seguenti motivi di censura:

1) Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa- Eccesso di potere sotto vari profili- Sviamento;

2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti- errore sui presupposti – difetto di istruttoria e di motivazione;

3) Violazione e falsa applicazione del DM 29.11.95 (elenco delle imperfezioni ed infermità causa di non idoneità al servizio militare);

4) Violazione degli artt. 3, 7, 8 della legge n. 241/90 anche in relazione all’art. 97 Cost.

Con ordinanza n. 3162 del 8.11.1999 è stata accolta l’istanza di sospensiva.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Entrambe le parti hanno depositato, in vista della trattazione nel merito del gravame, scritti difensivi.

All’esito dell’udienza pubblica del 13.3.2013 – a cui è stato chiamato il ricorso in esame reiscritto a ruolo a seguito di presentazione di istanza a firma congiunta presentata a seguito del decreto n. 7494/2012 – è stata emessa l’ordinanza collegiale n. 5891/2013 con cui sono stati disposti incombenti istruttori, eseguiti il 30.10.2013 ed il 14.12.2013.

All’udienza pubblica dell’8.1.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Va premesso che, in generale, il Collegio condivide quanto prospettato dall’Amministrazione resistente in merito alla doverosità del proscioglimento del militare che risulti positivo alla ricerca dei cataboliti urinari dei cannabinoidi che comporta la dispensa per inidoneità ex artt. 8 co 2 del DPR 332/97 e della circolare 30000 del 15.9.1993 DG sottuffesercito – in applicazione della legge 958/86 e successiva 24000 del 1.12.97.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, la controversia concerne proprio le modalità di accertamento della predetta condizione e quindi l’effettiva attribuibilità al ricorrente del coefficiente 4 ai sensi dell’art. 24 del DM 29.11.95 (elenco delle imperfezioni ed infermità causa di non idoneità al servizio militare). Ed infatti sia nel ricorso, sia nella memoria conclusionale il ricorrente insiste sul difetto di istruttoria, sull’errore di valutazione dei presupposti e sulla violazione delle modalità di accertamento dell’assunzione di stupefacenti.

In particolare il ricorrente con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione del protocollo diagnostico stabilito dall’art. 31 della direttiva del 1995 per l’accertamento delle imperfezioni ed infermità comportanti l’attribuzione del PS – che prescrive, a tale fine, di effettuare i seguenti accertamenti: colloquio clinico, (eventuali) test psicodiagnostici, ricerca cataboliti urinari, (eventuali) prove di funzionalità epatica; esame obiettivo – e nel secondo motivo sviluppa le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria con travisamento dei fatti nonché carenza di motivazione. A quest’ultimo riguardo il ricorrente afferma di non aver mai fatto uso delle sostanze in questione e prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa l’amministrativa dovuto all’elevata frequenza di falsi positivi (12%) nel test delle urine per cui il riscontro dell’uso di tali sostanze dovrebbe essere confermato dall’analisi di almeno tre campioni prelevati in giorni diversi; ciò che non è stato fatto nel caso in esame, in cui, appunto, il controllo è stato effettuato in una sola occasione. Il ricorrente pertanto evidenzia che, nel caso in esame, considerato che egli aveva rappresentato di non aver mai assunto sostanze stupefacenti, l’Amministrazione non avrebbe dovuto limitarsi ad effettuare una sola prova di ricerca dei cataboliti urinari, ma avrebbe dovuto completare la valutazione nel rispetto del protocollo diagnostico sopra richiamato, espletando anche gli altri accertamenti (colloquio clinico, test psicodiagnostici, prove di funzionalità epatica, esame obiettivo), avvertendo l’interessato della specifica finalità della visita medica e degli accertamenti cui era sottoposto e della possibilità di farsi assistere da medico di sua fiducia e di formulare osservazioni alla proposta di riforma.

Quanto a quest’ultima circostanza va rilevato che con ordinanza n. 5891/2013, il Collegio ha richiesto alla Pa di depositare tutti gli atti relativi al procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato “comprese le risultanze delle analisi in contestazione e di eventuali altri accertamenti sanitari disposti nei confronti del ricorrente”.

Nonostante gli incombenti istruttori disposti, l’Amministrazione, in adempimento a tale ordinanza la PA ha depositato unicamente “il biglietto di uscita dall’ospedale” dell’8-3-1999 che faceva riferimento a “pregressa tossicofilia in soggetto con assenza di manifestazioni cliniche di scompenso psicologico” con attribuzione di coefficiente PS 4 (riportato sullo stampato in diagonale sulla pagina). Non ha depositato alcuna documentazione clinica – che si deve pertanto presumere inesistente in applicazione dell’art. 64 co. 4 del Codice del Processo Amministrativo – e tantomeno i risultati delle analisi effettuate sulla base delle quali ha dichiarato il ricorrente tossicodipendente e gli ha attribuito il contestato coefficiente PS4. L’attribuzione di tale coefficiente, che risulta esclusivamente dall’apposizione, sul medesimo “biglietto di uscita dall’ospedale”, della relativa dicitura, non sembra pertanto, allo stato degli atti, essere stata effettuata a seguito degli accertamenti clinici prescritti dalla normativa in materia – che avrebbero dovuto essere effettuati anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha ripetutamente dichiarato di non aver mai fatto uso delle predette sostanze – e quindi viziata per l’insufficienza dell’attività istruttoria svolta per l’accertamento delle imperfezioni ed infermità causa di non idoneità al servizio militare di cui al DM 29.11.95. Non è infatti rinvenibile nella documentazione prodotta alcun documento atto a sostenere la diagnosi di “pregressa tossicofilia in soggetto con assenza di manifestazioni cliniche di scompenso psicologico”, assiomaticamente espressa, non essendo stati depositati neppure i risultati dell’unico accertamento con cui è stata rilevata la presenza di anomalie nelle urine del ricorrente .

Ne consegue che il ricorso in esame risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura del difetto di istruttoria, nonché della violazione delle modalità di attribuzione del coefficiente PS in contestazione, e va pertanto accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.