SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3945 del 2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento di con il quale è stata determinata la decorrenza giuridica dell’ inquadramento nel corpo di polizia penitenziaria con il grado di agente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza non definitiva n. 5765/2013 e la ricostruzione dei fatti ivi contenuta;
Vista la documentazione depositata dall’amministrazione intimata;
Considerato che l’oggetto del presente gravame riguarda soltanto la retrodatazione degli effetti giuridici dell’atto di inquadramento a seguito dell’annullamento degli atti illegittimi di esclusione come menzionati nella sentenza non definitiva;
Considerato che con separato ricorso (r.g. 4405/2003) il ricorrente ha agito per il risarcimento dei danni connessi alla tardiva assunzione;
Ritenuto che la relativa pretesa è stata interamente definita con sentenza di questo Tribunale n. 1459/2014;
Ritenuto che per effetto degli illegittimi atti di esclusione il ricorrente è stato inquadrato in ruolo soltanto a decorrere dalla data del 14 dicembre 2001, anziché dalla stessa data di immissione in ruolo dei colleghi del medesimo concorso;
Ritenuto pertanto che, in accoglimento della domanda, va disposto l’annullamento dell’atto di inquadramento in ruolo nella parte relativa alla decorrenza giuridica, e precisamente nella parte in cui l’inquadramento è disposto a decorrere dal 14 dicembre 2001 anziché dal 1° aprile 1998;
Ritenuto che le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto di inquadramento impugnato, fissandone la decorrenza giuridica alla data indicata in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.