SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8793 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Giustizia , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
dell’atto di inquadramento nel Corpo della Polizia penitenziaria nella parte in cui è stata determinata la decorrenza giuridica a far data dal 12.5.2001
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto (n. 8793/2001) OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’annullamento dell’atto di inquadramento nel Corpo della Polizia penitenziaria nella parte in cui è stata determinata la decorrenza giuridica a far data dal 12.5.2001.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Giova rilevare, al fine del decidere, che l’oggetto del presente gravame riguarda soltanto la retrodatazione degli effetti giuridici dell’atto di inquadramento a seguito dell’annullamento degli atti illegittimi di esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per l’arruolamento di n. 1400 agenti ed assistenti del Corpo della Polizia penitenziaria.
Ebbene, rileva la Sezione che per effetto degli illegittimi atti di esclusione il ricorrente è stato inquadrato in ruolo soltanto a decorrere dalla data del 12.5.2001, anziché dalla stessa data di immissione in ruolo dei colleghi del medesimo concorso (1 aprile 1998).
In accoglimento della domanda, va disposto l’annullamento dell’atto di inquadramento in ruolo nella parte relativa alla decorrenza giuridica, e precisamente nella parte in cui l’inquadramento è disposto a decorrere dal 12 maggio 2001 anziché dal 1° aprile 1998.
La Sezione si è già pronunciata sulla questione ritenendo al caso di specie applicabile l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui in caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego, conseguente all’illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, spetta all’interessato il riconoscimento della medesima decorrenza giuridica attribuita a quanti siano stati nella medesima procedura nominati tempestivamente (Cons. di Stato, sez. IV, 3 ottobre 2005, n. 5261; sez. VI, 4 aprile 2005, n. 1477; sez. VI, 5 agosto 2004, n. 5467; sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7292), unitamente all’attribuzione di ogni beneficio legato a detta decorrenza, derivante da meri automatismi di carriera.
Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere accolto, con compensazione, fra le parti in causa, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.