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Graduatoria finale concorso Marina Militare

SENTENZA

Con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 14654 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente, Stefano Monti, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Carlo Parente in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Sergio Mastrototaro;

per l’annullamento

della graduatoria finale del concorso interno, per titoli ed esami, a 98 posti per l’ammissione al 14° corso allievi marescialli della Marina Militare Italiana (nel G.U. della Difesa n. 12, del 30.4.2014), di cui al verbale n. 14 in data 3.9.2014, redatto a seguito di riesame e dell’allegato n. 01 al predetto verbale, nella parte in cui collocano il ricorrente in posizione n. 3 con il punteggio di 73,500 ed il controinteressato al n. 2, con il punteggio di 74,250, per la categoria “SSAL FRL”

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2015 il dott. Nicola D’Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Dato avviso nella stessa camera di consiglio della possibile decisione immediata nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., e sentite le parti;

Considerato preliminarmente che il ricorso è stato ritualmente notificato anche al contro interessato Sergio Mastrototaro;

Rilevato dalla documentazione agli atti del giudizio che il contro interessato posizionato al secondo posto nella graduatoria per la categoria “SSAL FRL” del concorso indicato in epigrafe, non avrebbe potuto accedere alla stessa selezione in quanto al 30 maggio 2014 (data di presentazione della domanda) non rivestiva ancora il grado di sergente;

Ritenuto pertanto il ricorso fondato;

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone che l’Amministrazione intimata riveda la graduatoria impugnata alla luce di quanto evidenziato in motivazione.

Condanna il costituito Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 1.500,00(millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.