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Non idoneità concorso Polizia di Stato per patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8175 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto in Roma, via Emilia, 81;

contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

per l’annullamento

DEL GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ AL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 1600 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO RISERVATO AI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO O IN RAFFERMA ANNUALE

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che parte ricorrente – partecipante al concorso per i reclutamento di 1600 Agenti della P.S., riservato ai V.f.p.1 ovvero in rafferma annuale, pubblicato nella G.U., 4^ s.s., del 24.8.2010, n.67 – è stato escluso da detta selezione in quanto giudicato, in data 08.7.2011, dalla competente Commissione medica inidoneo al servizio di Polizia per “discromatopsia (senso cromatico) ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) del d.m. 30.6.2003, n.198 ( “regolamento concernente i requisiti di idoneità, fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della P.S.” );

Considerato che il ricorrente ha contestato, con il ricorso in epigrafe, il predetto giudizio medico legale allegando, a conforto, certificazione medica rilasciatagli, il 14.7.2011, dalla A.sl. NA 4 – Ospedale Apicella – U.O. di Oftalmologia ed il 18.7.2011 dalla A.s.l. Napoli 1 Centro: certificazioni che, entrambe, attestano nel paziente un “senso cromatico normale” ;

Vista la propria Ordinanza in data 27.10.2011 con cui la Sezione ha ravvisato, al fine di appurare la fondatezza dei presupposti di fatto sui quali si fonda l’avversata determinazione, l’esigenza di sottoporre parte ricorrente ad una verificazione, mediante rinnovato accertamento sanitario, per stabilire l’oggettiva sussistenza o meno del requisito di idoneità di cui al provvedimento impugnato, incaricando di tale verificazione il Centro nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei CC;

Dato atto della sicura esperibilità nel quadro degli strumenti cognitivi messi a disposizione del giudice all’interno del giudizio di legittimità, delle verificazioni preordinate (come nel caso in esame) all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048); e ciò segnatamente quando la situazione di fatto oggetto dell’accertamento non sia soggetta a significative modificazioni nel tempo e l’accertamento del presupposto non presenti significativi margini di opinabilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004 n. 719);

Considerato che la Commissione medica appositamente nominata, dopo aver risottoposto il 18.11.2011 il ricorrente a protocollo di indagine (cui ha presenziato funzionario medico della Polizia di Stato), ha riscontrato “il senso cromatico luminoso e normale” giudicando l’interessato, in relazione a tale profilo, idoneo al servizio;

Preso atto che tali diagnosi e giudizio, provenienti da organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche, appositamente costituito, ribaltano il precedente ed impugnato giudizio di riforma;

Considerato che nel caso di specie sussistono i presupposti richiesti dall’art.60 del C.p.a. per la sua definizione con una decisione in forma semplificata; evenienza in ordine alla quale sono state informate le parti presenti;

Liquidate come da dispositivo le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciando ai sensi dell’art.60 del C.p.a., accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il giudizio di inidoneità con lo stesso avversato;

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio che, forfetariamente, liquida in €1000,00 a beneficio della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.