SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2012, proposto da
OMISSIS elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81 presso lo studio dell’avv. Giovanni Carlo Parente che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l’annullamento
dei provvedimenti del 27 ottobre 2011 e del 15 novembre 2011 con cui il Ministero della Giustizia, nell’ambito del concorso per il conferimento di 500 posti di allievo agente riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ha ritenuto Molino Agostino non idoneo all’assunzione nel corpo di polizia penitenziaria per l’esistenza sull’avambraccio destro di un tatuaggio esimente ai sensi dell’art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Michelangelo Francavilla;
Espletate le formalità previste dall’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna i provvedimenti del 27 ottobre 2011 e del 15 novembre 2011 con cui il Ministero della Giustizia, nell’ambito del concorso per il conferimento di 500 posti di allievo agente riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ha ritenuto OMISSIS non idoneo all’assunzione nel corpo di polizia penitenziaria per l’esistenza sull’avambraccio destro di un tatuaggio esimente ai sensi dell’art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92;
Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
Considerato che, secondo l’art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92 (unica norma applicabile alla fattispecie, contrariamente alla prospettazione dell’amministrazione intimata, in ragione della specialità della stessa) “i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”;
Considerato che, come fondatamente dedotto nell’atto introduttivo, il tatuaggio esistente sulla persona del ricorrente non può ritenersi causa d’inidoneità, alla luce della disposizione richiamata, in quanto per le dimensioni e l’oggetto (trattasi del nome del ricorrente di cm 22 x 2 in avanzato stato di rimozione) e per la sua collocazione (sull’avambraccio destro), lo stesso non può essere ritenuto deturpante, ovvero suscettibile di suscitare ripugnanza nell’uomo medio, né indice di personalità abnorme;
Considerato che, per questi motivi, il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dell’atto impugnato;
Ritenuto, infine, di dovere disporre, in considerazione della peculiarità della controversia, la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
2) dispone la compensazione delle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.