SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 9881 del 2000, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente C.F. PRNGNN63C11Z114I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, n. 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
-della nota prot n. AMM 1635 datata 12.4.2000, a firma del Cape del Servizio o Amministrativo – Sezione V.F.B. – del Distretto Militare di Roma – Ministero della Difesa notificata in data 17.4.2000, con la quale è stato disposto il recupero, da effettuarsi mediante trattenute sulla pensione privilegiata, della somma di Lire 4.839.490, erroneamente corrisposta al ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per la declaratoria
del diritto del ricorrente a trattenere quanto legittimamente percepito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 25 maggio 2016, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 29.5.2000 e depositato in data 23.6.2000, il ricorrente, già arruolato nell’Esercito Italiano ed incorporato il 20.4.1995 con il 4° scaglione 95 presso i1 230 Btg. F. “Como”, premetteva che, dopo essere stato ammesso alla ferma di leva prolungata triennale, era stato comandato, in data 15.5.1996, a prestare servizio in Bosnia, presso i1 contingente FOR.
Esponeva che, dopo aver contratto la “emorragia pontina” durante la missione in Albania, era stato condotto a Tirana e, dopo circa due giorni, rimpatriato e ricoverato di urgenza a Roma, dapprima presso l’Ospedale- Militare del “Coelio” e, dopo, nella sala rianimazione del Policlinico Umberto I di Roma – Dipartimento Scienze Neurologiche, ove gli veniva diagnosticata la presenza di una “lesione espansiva intraparenchimale al livello del ponte encefalico con grave emorragia pontina dall’aspetto del cavernoma”.
Precisava che aveva subito un intervento chirurgico e che, dopo la trombosi dell’arto inferiore destro, rimaneva invalido e paralizzato, per cui gli veniva riconosciuto un assegno di lire 120.000 mensili.
Con il presente ricorso, lamentava che, dopo aver ottenuto, a titolo di premio di congedamento, con titolo n. 45 del 20.10.1998 il versamento della somma di lire 7.029,600 e, successivamente, con titolo n. 524 del 31.3.1999, il versamento dell’ulteriore somma di lire 4.839,490, inopinatamente, dopo circa 13 mesi, con il provvedimento impugnato, gli veniva disposto il recupero di tale ultima tranche di somma “in quanta erroneamente corrisposto al ricorrente, a causa di un errore di emissione”.
A sostegno del proprio ricorso, deduceva illegittimità ed evidenziava altresì la propria buona fede percepiendi.
Con atto depositato in data 4.7.2000, si costituiva il Ministero della Difesa.
Questa Sezione, con Ordinanza n. 5734 del 10.7.2000, accoglieva la domanda di sospensione cautelare dell’impugnato provvedimento.
Il presente ricorso veniva, dapprima, dichiarato perento con Decreto Decisorio n. 8692 del 7.5.2014, poi revocato con Decreto n. 5875 del 16.5.2015, ai sensi dell’art.1, comma 2°, dell’All. 3 (“Norme transitorie”) al D. Lgs. 2.7.2010 n. 104, in accoglimento dell’istanza, depositata in data 9.9.2014, sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore e notificata alle altre parti, in cui si dichiarava la permanenza dell’interesse alla decisione di merito della causa.
La difesa erariale depositava documentazione in data 23.2.2016.
Alla pubblica udienza del giorno 25 maggio 2016, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1.La questione sottoposta all’esame del Collegio verte in relazione all’interpretazione dell’art. 40, comma 1, della Legge 24.12.1986 n. 958 (recante “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”), abrogato dall’art. 12, comma 12 undecies, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010 (mentre l’intera L. n. 958/1986 è stata abrogata dall’art. 2268, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010, recante “Codice dell’ordinamento militare“).
L’art. 40, comma 1, della Legge 24.12.1986 n. 958, applicabile ratione temporis alla fattispecie sub esame, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, delle Preleggi, recita: “Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all’atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l’ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato“.
Sul piano sistematico, giova evidenziare che, secondo il precitato art. 40 della L. n. 958 del 1986, il beneficio de quo, va erogato “all’atto del congedamento” (comma 1°) e che “in favore del suddetto personale [quindi anche dei graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, indicati, quali destinatari del premio, nel comma 1°] che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all’atto dell’invio in congedo e per l’effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell’Amministrazione, della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione” (comma 3°) .
Invero, la precitata disposizione legislativa, sia con il comma 1° che con il comma 3°, fa chiaro riferimento “all’atto del congedamento” od allo “invio in congedo“: id est al momento della cessazione della ferma di leva prolungata, ai fini del reinserimento del militare o del graduato nella vita civile (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. III, 22 aprile 2010 n. 2642; Sez. IV, 29 maggio 2008 n. 2588; Sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7775).
Ciò trova indiretta conferma anche nel tenore dell’art. 21 della Legge 10 maggio 1983 n. 212 (poi abrogato dall’art. 40 del D. Lgs. 12 maggio 1995 n. 196, con effetto dal 1° settembre 1995), che prevede la corresponsione di un premio di congedamento in favore dei sergenti volontari “all’atto del collocamento in congedo illimitato“.
Invero, il premio di congedamento costituisce un’indennità una tantum, intesa a sopperire al disagio economico del militare che cessi definitivamente dal servizio senza aver titolo a pensione, al fine di renderne più agevole e/o meno traumatico il reinserimento nella vita civile (conf.: Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2011, n. 4235 e Sez. IV, 26 maggio 2008, n. 2503 e 8 ottobre 2007, n. 520).
In assenza di alcuna espressa previsione in ordine ad un eventuale elemento preclusivo al sorgere di un diritto, la ratio legis sembra intesa a tutelare anche la posizione di chi abbia svolto solo parzialmente il servizio di leva prolungata.
L’emolumento compete soltanto ai volontari in ferma prolungata (conf.: Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1337) e, quindi, non ai volontari in ferma breve che, sebbene non transitati nel servizio permanente effettivo, vengano, comunque, ammessi a partecipare a selezioni per l’accesso a forze di polizia o ad altre amministrazioni (conf.: Cons. Stato Sez. IV, 30.09.2013, n. 4861).
Ciò discende dalla precitata ratio della disposizione di cui all’art. 40 della L. n. 958/1986, intesa a garantire un beneficio economico a chi debba ricollocarsi, sotto il profilo lavorativo, nella società civile e, quindi, intesa a collegare detta liberalità soltanto all’ipotesi di congedamento assoluto del militare, ossia a quella di cessazione completa di ogni rapporto di servizio con l’Amministrazione militare (conf: Cons. Sez. IV, n. 2588 del 29.05.2008).
Il suddetto beneficio non ha natura retributiva, non integra un trattamento di fine rapporto e neppure costituisce un’elargizione a titolo grazioso di un generico sostegno, ma costituisce un beneficio una tantum, di natura genericamente indennitaria, per aiutare chi cessa completamente dal servizio militare, affinché possa fronteggiare le concrete difficoltà del momento (conf. : Cons. Stato Sez. IV, n. 4470 del 6.8.2012).
2. Nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine al fatto che il congedo del ricorrente abbia natura definitiva, a causa delle sue condizioni di salute, quali risultano anche ampiamente documentate dalla produzione della P.A., resa con il deposito del 23.2.2016.
Sotto altro aspetto, la nota impugnata non evidenzia una congrua motivazione, intesa a giustificare, sul piano dei calcoli, la correttezza della decisione amministrativa di disporre il recupero dell’ultima tranche di premio elargito ed eventuali presupposti giustificativi neanche emergono aliunde.
Conseguentemente, l’Ordinanza n. 5734 del 10.7.2000, di accoglimento della domanda di sospensione proposta dal ricorrente, merita di essere confermata.
In conclusione, il ricorso, si appalesa meritevole di accoglimento e, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento.
3. La particolarità della vicenda consente di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.