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Decreto non dipendenza da causa di servizio

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2651 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del decreto datato 4 dicembre 2012, notificato il 29 dicembre 2012, con cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione ha de-terminato che “-OMISSIS-“…non è dipendente da causa di servizio”;

del parere 35524/2011, reso nella adunanza n. 180/2012 del 20 aprile 2012, con cui il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha deliberato per l’infermità di cui sopra “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto trattasi di -OMISSIS-, la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da una peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale, sulla quale gli eventi del servizio descritto agli atti non possono aver svolto ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante”;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 25 giugno 2021 il dott. Fabrizio D’Alessandri, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1) Parte ricorrente, in servizio presso la Polizia Penitenziaria, ha impugnato il decreto del Ministero della Giustizia del 4 dicembre 2012, con cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria -Direzione Generale del Personale e della Formazione ha determinato che “-OMISSIS-“…non è dipendente da causa di servizio”;

Ciò a seguito del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che si è espresso per la non dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, accertata dalla CMO.

Parte ricorrente ha esposto di essere stato impiegato presso la C.C. di Mantova dal 1991 al 1993 e che in tale periodo è stato assegnato in missione alla C.R. di Pianosa, eseguendo servizio di turnazione con compiti di sentinella e sezione suddivisi in 2 h di sezione e nr. 4 (quattro) di sentinella. Le quattro ore di servizio armato sul camminamento del muro di cinta erano svolte in assenza di riscaldamento nonostante le avverse condizioni climatiche”. E, infatti, dopo appena un anno di servizio gli è stata diagnosticata una sinusite cronica.

Dal 1993 il ricorrente è assegnato alla C.C. di Cassino dove svolge servizio a turno e con funzioni di autista.

Sempre secondo il ricorrente, durante le ore lavorative svolte nelle sezioni dove sono ristretti i detenuti — tutti gli operatori penitenziari, fumatori e non, sono obbligati a svolgere la propria funzione in condizione di disagio perché costretti a respirare fumo passivo, essendo stato spesso costretto ad aprire le finestre collocate agli estremi del corridoio delle predette sezioni con esposizione a basse temperature. In tali condizioni, sia di esposizione a fumo di sigaretta passivo sia di esposizione a temperature basse e a forte umidità, le condizioni dell’apparato respiratorio sono andate progressivamente peggiorando con l’insorgenza di una “-OMISSIS-“.

Il Ministero della Giustizia, su conforme parere del Comitato di Verifica, ha riconosciuto, nel 2004 e nel 2008, dipendenti da causa di servi-zio le seguenti infermità: a) “Sinusite fronto-mascellare sx cronica con ipertrofia dei turbinati”; b) “Faringite catarrale cronica”.

Il ricorrente soffre, quindi, di patologie dell’apparato respiratorio e la situazione si è ulteriormente aggravata nel corso degli anni Infatti, nel 2010, dopo numerosi episodi di bronchite, la ASL di Frosinone – Unità Complessa di Pneumologia, valutati RX torace ed esame spirometrico, ha diagnosticato una “Bronchite cronica ostruttiva”.

Parte ricorrente sostiene che anche quest’ultima patologia sia ascrivibile a causa di servizio, stante il suo collegamento, oltre alla continua esposizione per servizio a fattori negativi, alle due patologie respiratorie precedentemente insorte e già riconosciute eziologicamente collegate a fatti lavorativi.

Deduce, quali motivi di ricorso, il difetto di motivazione e l’acritica ricezione del parere negativo emesso dal Comitato di Verifica che, a sua volta, si appalesa immotivato ed ingiustificato e assunto in base a una insufficiente istruttoria.

2) Il ricorso si palesa fondato nei termini che seguono.

Il provvedimento gravato ha recepito sostanzialmente il parere del Comitato di Verifica.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 461/2001 recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, a esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio. Trattasi di valutazioni sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione. Tale sindacato non si estende al merito delle valutazioni medico-legali dell’Amministrazione (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 11/01/2021, n. 62).

Nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all’interno della sequenza procedimentale azionata, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (CMO) e di accertamento definitivo sulla riconducibilità più in generale ad attività lavorativa delle cause produttive delle patologie, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e la patologia medesima.

Il giudizio espresso, in materia di equo indennizzo, dalla Commissione per le cause di servizio, è, nella sostanza, di una manifestazione di giudizio ampia e complessa, essendo costituito il Comitato da professionalità mediche, giuridiche ed amministrative i cui pareri vengono riuniti nella definitiva e superiore valutazione adottata all’esito di un complesso procedimento amministrativo, la quale costituisce espressione di una valutazione discrezionale che, per i conosciuti limiti del sindacato giurisdizionale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi in cui le determinazioni assunte siano affette da illogicità, irrazionalità, irragionevolezza manifeste, o siano state adottate per erroneità dei presupposti sottesi al giudizio conclusivo reso. Per giurisprudenza costante, infatti, il giudizio espresso dal Comitato di Verifica, nell’ambito delle sue esclusive competenze, è connotato da discrezionalità tecnica, come tale sindacabile (in senso debole) soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (TAR Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718), nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione o di esaustività (TAR Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721).

Si tratta quindi di limite che permette al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 18-04-2013, n. 2086; T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).

Nel caso di specie, tuttavia, il parere del Comitato di Verifica, e di conseguenza il provvedimento finale, non si palesa sufficientemente motivato in relazione alle specifiche circostanze della fattispecie in esame e, in tale senso presenta profili di carenza di istruttoria e motivazione, in considerazione del possibile collegamento della patologia in questione (“bronchite cronica”) con altre due patologie, aventi caratteri comuni, in quanto anch’esse interessanti le vie respiratorie, riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

Il Comitato di Verifica sul punto si è limitato ad indicare in modo generico che “trattasi di -OMISSIS- la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti fisiologici e cause diverse, favorita dalla peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale”, senza prendere in considerazione il possibile collegamento con le patologie già riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve accolto per difetto di istruttoria e motivazione.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1.200,00, oltre accessori se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.