Nel caso in esame, con atto di appello, il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di alcuni partecipanti esclusi dal concorso per funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato dove tra i requisiti era richiesta l’età massima di anni 30.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada sussistono ragioni che, con esclusivo riferimento alla normativa primaria che tale limite di età applica ai funzionari del ruolo tecnico degli psicologi, inducono a ritenere non manifestamente infondata, oltre che con piena evidenza rilevante, la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione legislativa.
Ancor più rilevante argomento, ad avviso del Collegio, per l’incostituzionalità della norma qui censurata si trae dalla constatazione che, nell’ambito della stessa Polizia di Stato, sussiste una diversa disciplina dei limiti di età per i medici e per i medici veterinari. Infatti, per la partecipazione al concorso di accesso alle relative qualifiche iniziali è previsto un più elevato limite massimo di età (non superiore a 35 anni) dall’art. 46 del citato decreto legislativo n. 334 del 2000 (poi declinato dall’art. 4 D.M. 103 del 2018, ma a livello di fonte secondaria, in 35 anni per i medici e 32 anni per i veterinari).
Sempre secondo il Collegio “A dimostrazione della rilevanza della questione qui proposta, basti rilevare che gli atti regolamentari impugnati unitamente al bando concorsuale, da cui deriva l’obbligo per l’amministrazione di porre il limite di età di anni 30 per l’accesso al concorso di cui qui trattasi, necessariamente stanno e cadono insieme alla norma di legge che impone tale limite massimo: sicché giocoforza concludere che la legittimità di tutti tali atti – e con essi l’esito stesso del presente ricorso giurisdizionale – è diretta conseguenza dell’esito della verifica, che si richiede con la presente ordinanza, della legittimità costituzionale del ridetto art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000. Di tal ché l’esito dell’invocato sindacato del giudice delle leggi su detta norma primaria non potrà che risultare dirimente, rispetto all’esito della presente controversia; e, a mezzo di esso, della stessa possibilità per l’odierno appellato – che si è peraltro classificato al primo posto della graduatoria concorsuale, insito alle prove selettive svolte grazie alle misure cautelari disposte dal giudice di prime cure – di essere assunto nel ruolo tecnico degli psicologi della Polizia di Stato”.
Di conseguenza, con ordinanza del 30.06.2021, il Consiglio di Stato ha disposto la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale.
Non resta che attendere pertanto l’esito del giudizio sulla questione di legittimità costituzionale.
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