Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal giovane, escluso dalla procedura concorsuale per inidoneità psichica, annullando il provvedimento di esclusione e la graduatoria impugnati.
Nel caso in esame il candidato veniva escluso da una procedura concorsuale per riscontrate “note di insicurezza (PS2)”con conseguente attribuzione di un coefficiente alla voce PS del profilo fisio-psico-attitudinale inidoneo a consentirgli il prosieguo del concorso. Per tale presunta inidoneità psichica, veniva precluso al giovane il sogno di arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri.
Ebbene, grazie all’ausilio dello Studio Legale Parente, attraverso un’accurata attività difensiva espletata mediante un sapiente utilizzo di ricorso principale e motivi aggiunti, il candidato è stato riammesso alla procedura concorsuale.
Infatti, nonostante fosse stata riscontrata l’inidoneità del giovane nel concorso in oggetto, il candidato era stato dichiarato in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti da altro bando di concorso, emanato dalla medesima Amministrazione.
Alla luce di ciò, come proposto dal legale del giovane, veniva disposta una verificazione, intesa ad accertare l’esistenza o meno della causa di inidoneità riscontrata, ad esito della quale il candidato veniva dichiarato idoneo al proseguimento dell’iter concorsuale.
Il TAR, quindi, ha annullato “il provvedimento di esclusione e la graduatoria impugnati, quest’ultima, nella parte in cui non includeva il giovane ricorrente”.
Lo Studio Legale Parente è riuscito a salvaguardare gli interessi del proprio assistito in un settore di particolare delicatezza.