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Non idoneità arruolamento Carabinieri per patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12886 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Naz.le Amm.Vo Ufficio Contenzioso -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

quanto al ricorso introduttivo:

– del provvedimento, datato e notificato il 21.7.2015, con cui la Commissione per gli Accertamenti Sanitari ha comunicato al ricorrente la non idoneità all’arruolamento in merito alla procedura, riservata ai VFP1, per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi (G.U. – 4° s.s. n. 32, 24.4.2015) con la conseguente motivazione -OMISSIS-”;

– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi: a) il verbale di visita psichiatrica non cognito; b) la graduatoria, approvata con decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non include il ricorrente tra gli idonei vincitori;

quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 19 gennaio 2016:

– dell’intera cartella relativa alla valutazione psichica per l’attribuzione del coefficiente alla voce PS del profilo fisio-psico-attitudinale richiesto per l’arruolamento di 602 allievi carabinieri effettivi (G.U. – 4° s.s. n. 32, 24.4.2015), visionata a seguito di accesso in data 17.11.2015, all’esito della quale, con provvedimento impugnato con ricorso introduttivo, è stato attribuito il coefficiente “2” ed è stata decretata l’inidoneità all’arruolamento in parola;

– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo Ufficio Contenzioso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 luglio 2020 la dott.ssa Rosa Perna;

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84 comma 5, del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorrente, dichiarato “non idoneo” nella procedura concorsuale, riservata ai VFP1, per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi, indetto con bando di concorso pubblicato in G.U. 4° serie speciale n. 32 del 24.4.2015, ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione disposto per riscontrate -OMISSIS-” e degli atti conseguenti ivi compresa la graduatoria finale del concorso; con successivi motivi aggiunti si è gravato avverso l’intera cartella relativa alla valutazione psichica per l’attribuzione del coefficiente alla voce PS del profilo fisio-psico-attitudinale richiesto per il concorso de quo, visionata a seguito

di accesso in data 17.11.2015.

Avverso il presupposto giudizio medico, l’interessato ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, contraddittorietà, carenza di istruttoria, sviamento e ingiustizia manifesta, sostenendo, invece, di essere in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dal bando, come comprovato dalla circostanza dell’avere il ricorrente ottenuto, nell’anno 2011, la piena idoneità al Concorso per l’Accademia di Modena – aliquota CC.

2. Con ordinanza collegiale n. 7685/2019, è stata disposta una verificazione, intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, l’esistenza o meno della causa di inidoneità riscontrata, procedendo – tra l’altro – a valutare la correttezza o meno dei coefficienti attribuiti.

All’esito di questa, giusto verbale depositato agli atti il 25.7.2019, il Marranchelli è risultato in possesso del requisito fisico previsto e dunque dichiarato idoneo al proseguimento dell’iter concorsuale.

3. Con ordinanza collegiale n. 13031/2019 del 13.11.2019, è stata dunque ordinata, con onere a carico della parte ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Amministrazione.

La prova documentale dell’avvenuto adempimento al suddetto incombente è stata depositata dal ricorrente in data 17.12.2019.

4. Con nota del 30.6.2020, depositata in vista della pubblica udienza dell’1 luglio 2020, il ricorrente ha chiesto la decisione del gravame in epigrafe sulla base degli atti già depositati.

5. Nel merito, il Collegio ritiene che la discrepanza tra i risultati dell’accertamento del ricorrente al momento della visita concorsuale -OMISSIS-”) rispetto al momento della verificazione (“normale e funzionale assetto della struttura di personalità, in assenza di elementi psicopatologici in atto, né aspetti riferibili ad insicurezza – PS1- compatibile con un giudizio di idoneità al servizio militare nell’Arma dei Carabinieri”) induce a ritenere fondate le relative doglianze di parte.

Pertanto che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, può essere accolto, attesa altresì la corretta integrazione del contraddittorio (come da ord. coll. n. 13031/2019).

Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo a carico dell’Amministrazione, cui spetta inoltre il compenso dell’organismo verificatore, come da nota spese prodotta e non contestata dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione e la graduatoria impugnati, quest’ultima, nella parte in cui non include il ricorrente e per quanto di interesse.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in euro 700,00 (settecento/00), attesa la serialità del contenzioso, oltre accessori per legge, nonché al pagamento di quelle relative alla verificazione in favore del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale di Sanità, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.