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Assistente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica, ottiene il diritto al trattamento pensionistico di privilegio.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Lazio, accertata l'inerzia dell'Amministrazione convenuta, ha così delibato: “Accoglie il capo di domanda relativo alla liquidazione del trattamento di quiescenza definitivo e accerta l'inadempimento del Ministero dell'Interno; dispone, conseguentemente, che l'amministrazione medesima provveda a liquidare detto trattamento definitivo”. La Corte, inoltre, ha accolto “la richiesta relativa al diritto del ricorente ad ottenere, sui ratei corrisposti in ritardo rispetto alla naturale scadenza, gli interessi legali e la rivalutazione d cui all'art. 16, comma 6, L. 412/1991”.