T.A.R. Abruzzo – L'Aquila, 17 gennaio 2009 n. 30.Con la sentenza indicata il T.A.R. Abruzzo ha confermato l'orientamento per cui i provvedimenti motivati con i quali l'Amministrazione militare dispone il trasferimento per incompatibilità ambientale del personale militare hanno natura di ordini, non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o impegni tecnico-operativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali.Ne consegue l'inisndacabilità in sede giurisdizionle.