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Annullamento graduatorie concorso sovrintendenti Polizia Penitenziaria

Pubblicato il 10/10/2022

12855/2022 REG.PROV.COLL. N. 14857/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14857 del 2019, proposto da

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

OMISSIS, non costituito in giudizio;

delle graduatorie definitive relative al concorso straordinario per titoli a 2851 posti per la qualifica iniziale di sovrintendenti del Corpo di P.P. pubblicate il 6.9.2019; dei verbali con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi; della scheda di valutazione del ricorrente e del controinteressato; del provvedimento con cui è stata rigettata l’istanza di revisione del punteggio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 23 settembre 2022 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 2 dicembre 2019 l’odierno ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento.

In seguito ad istanza di fissazione udienza depositata in pari data, visto il d.P.C.M. 30.12.2021 e viste le linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della Giustizia amministrativa e succ. mod., la causa è stata assegnata alla presente sezione e, il 23 settembre 2022, trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il ricorrente ha partecipato al concorso straordinario per titoli a complessivi 2851 posti (n. 2679 uomini; n. 172 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile dei sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. 19 dicembre 2017, relativo alle vacanze disponibili nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2016, collocandosi al posto nr. 83 con 21,40 punti.

Con istanza del 5 novembre 2018 egli ha domandato la revisione del punteggio attribuitogli, il quale non avrebbe correttamente considerato l’anzianità di servizio, giusta la retrodatazione dell’arruolamento disposta, in applicazione della sentenza n. 709/2018 del TAR Sicilia, con decreto n. PU- 0222188 del 5 marzo 2018.

Con successiva istanza del 25 marzo 2019 egli ha domandato nuovamente la revisione del punteggio attribuitogli, il quale non avrebbe correttamente considerato i titoli di studio posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

La graduatoria definitiva pubblicata il 6 settembre 2019 ha visto il ricorrente riportare un punteggio incrementato di 4 punti rispetto alla graduatoria precedente ma parimenti non rispondente ai requisiti posseduti.

Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.

Entrambe le istanze di rettifica del punteggio, infatti, avrebbero reso necessaria la modifica del punteggio riconosciuto al ricorrente.

Quanto all’istanza vertente sull’intervenuta retrodatazione della presa di servizio e del conseguente incremento dell’anzianità di servizio, deve farsi riferimento all’intervenuta sentenza n. 709 pronunciata dal TAR Sicilia il 4 aprile 2018, ai sensi della quale “ai soli fini giuridici, l’Amministrazione dovrà, per fictio iuris, considerare come se il ricorrente fosse stato nominato agente in prova con decorrenza giuridica dall’8 settembre 1997”.

A nulla vale, peraltro, la circostanza per cui la predetta sentenza sia intervenuta in un momento successivo alla presentazione della domanda, poiché negarle effetto retroattivo significherebbe vanificare, sotto un importante aspetto applicativo, l’effetto pratico legato alla retrodatazione degli effetti delle pronunce giurisdizionali favorevoli.

Anche ai fini del presente concorso, quindi, è necessario retrodatare l’anzianità di servizio a tale data.

Quanto, poi, all’omessa valutazione del dichiarato diploma in clarinetto conseguito presso Istituto musicale pareggiato Bellini di Catania, è sufficiente evidenziare che la l. n. 508 del 1999 (nonché la successiva l. n. 228 del 2018) ha sancito l’equiparazione alla laurea dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM. Alla luce di tale equiparazione spettava, quindi, al ricorrente il riconoscimento del relativo punteggio numerico.

Il ricorso, per le ragioni illustrate deve essere accolto, con conseguente annullamento della graduatoria impugnata per quanto di interesse, nella parte in cui non prevede il riconoscimento al ricorrente del punteggio spettante.

Le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione, secondo il principio di soccombenza, e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la graduatoria impugnata nella parte in cui non prevede il riconoscimento al ricorrente del punteggio spettante.

Le spese processuali sono a carico dell’Amministrazione e liquidate in misura pari a € 1.000/,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente Virginia Arata, Referendario, Estensore Ida Tascone, Referendario

 

L’ESTENSORE                                 IL PRESIDENTE

Virginia Arata                               Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO