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n. 185_20 – Incendio doloso in carcere. Assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Paolo VALIANTE, ha pronunciato all’udienza del 20 gennaio 2020 la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

OMISSIS, nato in OMISSIS ed attualmente detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Salerno;

– detenuto p.a.c., presente –

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall’art. 424 c.p. perché, al solo scopo di danneggiare, appiccava il fuoco all’interno della cella nr. 3 del reparto di “Articolazione per la tutela della salute mentale in carcere”, come ritorsione al diniego della richiesta di recarsi presso il Tribunale di Crotone per poter parlare di persona con l’A.G. al fine di raccontare la sua versione

In Salerno, in data 20 giugno 2016

INDIVIDUATA LA PERSONA OFFESA IN: – Ministero di Grazia e Giustizia;

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M.: condanna alla pena di mesi sei di reclusione;

DIFESA: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato; in subordine, applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. ovvero minimo della pena e benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso dal pubblico ministero in data 18.12.2017, OMISSIS veniva citato a giudizio per rispondere del reato di cui in rubrica.

Dopo il differimento in via preliminare delle udienze del 30.4.2018 e del 22.11.2018 per un difetto di notifica del decreto, all’udienza del 3.6.2019 si dichiarava aperto il dibattimento e si procedeva all’ammissione delle prove richieste dalle parti. All’odierna udienza si svolgeva l’assunzione delle prove con l’esame dei testi Nigro, Marino e De Stefano, al cui esito il p.m., nulla opponendo il difensore, rinunciava all’ultimo teste della sua lista, OMISSIS. L’istruttoria si completava con l’esame dell’imputato e, quindi, le parti concludevano come sopra.

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Il fatto in contestazione si è verificato la mattina del 20 giugno 2016 nell’Articolazione per la Tutela della salute mentale della Casa circondariale di Salerno, ove OMISSIS era detenuto.

L’assistente capo Nigro ha riferito che l’imputato si trovava in cella di isolamento e che alle ore 7.00 di quel giorno chiese una sigaretta all’operatore sanitario OMISSIS, il quale gli stava preparando la terapia.

Fu lui stesso — ha detto Nigro — ad accompagnare dal detenuto l’operatore De Stefano, che porse ad OMISSIS una sigaretta e gliela fece accendere.

Senonché, poco dopo un detenuto nella cella di fronte cominciò a gridare perché dalla cella dell’imputato si era sprigionato il fuoco. Ci fu un intervento immediato, ma nel giro di qualche minuto divampò un incendio, verosimilmente alimentato dalla plastica posta a protezione delle pareti.

A sua volta, De Stefano ha confermato di avere portato ad OMISSIS una sigaretta e di avergliela fatta accendere. Dopo di che era tornato alle sue mansioni, quando ad un certo

 

punto aveva sentito gridare e, precipitatosi nella sezione, si era accorto che la stanza dell’imputato stava andando a fuoco.

Sia Nigro che De Stefano hanno escluso che OMISSIS avesse avuto motivo di lamentarsi quando gli avevano dato la sigaretta; anzi, sembrava piuttosto tranquillo.

Sul luogo in fiamme, accorse pure l’infermiere Marino, anch’egli attratto dalle grida mentre stava preparando le terapie per i detenuti di quella sezione: il teste, tuttavia, non ha potuto dire se non che al suo arrivo l’Articolazione si era già riempita di fumo e che egli diede una mano a mettere in sicurezza i detenuti.

Da ultimo, l’imputato ha detto oggi che, dopo aver finito di fumare, gettò la sigaretta per terra nel bagno, spegnendola con il piede; quindi, si accorse che si era sprigionato il fuoco e che si era incendiato il materasso.

 

Così riassunte le emergenze istruttorie, è opinione del tribunale che il materiale probatorio debba essere misurato, in primo luogo, alla luce della documentazione sanitaria che è stata acquisita all’odierna udienza, in particolare di quella proveniente dal Servizio di Superamento OPG e Salute Mentale in Carcere dell’ASL Salerno.

Da tale documentazione risulta, innanzitutto, che OMISSIS fosse stato trasferito per motivi di sicurezza nell’Articolazione di Salute Mentale della Casa circondariale di Salerno il 4.6.2016, proveniente dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.

Quindi, il 18.6.2016 lo psichiatra della Salute Mentale in Carcere provvide a redigere una prima nota, nella quale dava atto che l’imputato avesse manifestato quel giorno una crisi di agitazione psicomotoria; in data 20.6.2016, dopo l’episodio per cui si procede, si dava atto in un’altra relazione che il soggetto aveva mostrato, durante la permanenza nell’Articolazione, una scarsa capacità di tollerare le frustrazioni ambientali e una limitata capacità di adattamento alle regole del contesto e della convivenza, esibendo di frequente un atteggiamento oppositivo ed ostile rispetto al sistema carcerario.

Ulteriori elementi di valutazione delle dichiarazioni orali assunte oggi possono essere tratti anche dai documenti prodotti all’udienza del 3.6.2019, con la precisazione che il p.m. ha chiesto, e il tribunale ha disposto, solo l’acquisizione di quelli relativi al fatto del 20.6.2016 in contestazione, sicché tutti gli altri atti prodotti materialmente in quella stessa udienza, benché allegati al fascicolo per il dibattimento, sono da considerarsi inutilizzabili.