menu

n. 2_21 – Mandato d’arresto europeo per furto aggravato. Rifiuto consegna allo Stato estero

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

 

La Corte di Appello di Salerno, sezione penale, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati

dott. Francesco Siano      Presidente

dott.ssa Silvana Clemente     Consigliere rel.

dott.ssa Mariella Ianniciello      Consigliere

Con l’intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dott. Amedeo Sessa e con l’assistenza del cancelliere dott.ssa Rosanna Galluzzi ha pronunciato in camera di consiglio la seguente

SENTENZA

nel procedimento di estradizione nei confronti di

OMISSIS

detenuto in carcere

Conclusioni delle parti: il P.G. ha chiesto che OMISSIS scontasse in Italia la pena; la difesa ha aderito alla richiesta e, in subordine, ha chiesto che fosse sostituita la misura custodiale con altra meno gravosa.

FATTO E DIRITTO

Il procedimento è stato instaurato a seguito dell’arresto eseguito il 13.5.2021 dai CC. di Capaccio (verbale di arresto pervenuto presso questa Corte di Appello il giorno 18.5.2021), della persona identificata per OMISSIS, in epigrafe generalizzato, in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 110 del giorno 14.9.2017, emesso dal Tribunale di Fetesti­contea di Ialomita ai fini della sua estradizione in OMISSIS per l’esecuzione della pena detentiva di anni due di reclusione inflitta con la sentenza n. 45 del 19.4.2017 dello stesso Tribunale, divenuta definitiva il 14.9.2017 per i reati di furto aggravato continuati commessi, in concorso con altra persona ignota, dal dicembre del 2012 al Marzo del 2013 ai sensi degli artt. 228-229 in applicazione degli artt. 35, 77 e 5 codice penale della OMISSIS. L’arrestato, sentito dal consigliere delegato dal Presidente della Corte in data 18.5.2021 non ha espresso il proprio consenso all’estradizione.

Convalidato l’arresto ed applicata al predetto la misura coercitiva della custodia in carcere, veniva fissata l’udienza del 4.6.2021, per la decisione sulla consegna ai sensi dell’art. 17 della legge 69/2005, richiedendo al Ministero della Giustizia la trasmissione urgente, in tempo utile per l’udienza prefissata, della copia del mandato di arresto europeo.

All’odierna udienza, dato atto della trasmissione del mandato predetto e della sentenza entrambi tradotti nella lingua italiana, OMISSIS ha reso spontanee dichiarazioni: ha affermato di vivere in Italia dal 2015, di avere lavorato dapprima presso un’azienda agricola sita nel comune di Capaccio, il cui titolare è OMISSIS, e di avere, poi, lavorato in proprio come muratore; ha aggiunto di essere legato affettivamente ad una donna moldava, che vive in Italia, e ha riferito le generalità della predetta, affermando che si chiama OMISSIS. Il difensore ha documentato le circostanze rappresentate e ha prodotto posizione contributiva e dati identificativi della ditta individuale avente ad oggetto la costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

All’esito, le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate, in particolare il P.G. ha chiesto che OMISSIS scontasse in Italia la pena inflittagli dall’autorità giudiziaria rumena; la difesa ha aderito alla richiesta, evidenziando anche lo stato di degrado delle carceri nel territorio della Romania e ha chiesto che fosse sostituita la misura custodiale con altra meno gravosa.

 

Rileva la Corte che dalla documentazione trasmessa risulta che OMISSIS è stato condannato con la sentenza n. 45 del 19.4.2017 del Tribunale di Fetesticontea di Ialomita, divenuta definitiva il 14.9.2017, per i reati di furto aggravato continuati commessi, in concorso con altra persona ignota, alla pena di anni due di reclusione per i reati di furto aggravato continuato.

La difesa ha prodotto copiosa documentazione dalla quale risulta che:

  • OMISSIS risiede stabilmente a OMISSIS:
  • è titolare di ditta individuale che svolge attività nell’ambito edilizio;
  • è titolare di posizione contributiva;
  • ha precedentemente lavorato presso l’azienda agricola, sita in Capaccio, intestata

a OMISSIS;

  • è legato sentimentalmente ad una donna moldava, che vive in Italia.

Sulla base della documentazione prodotta si osserva che risulta dimostrato il radicamento reale di OMISSIS nel territorio dello Stato italiano. Si rileva che il predetto ha fissato in Italia la sede principale e consolidata degli interessi lavorativi e che nel territorio italiano non si è reso responsabile di reati.

In considerazione dell’apprezzabile continuità temporale e della stabilità che caratterizza la sua permanenza nel territorio italiano, si ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 18 bis legge 169/2005 in quanto OMISSIS, a mezzo del difensore, ha dimostrato, attraverso allegazioni specifiche ed adeguate, lo stabile radicamento nel territorio italiano. Da tanto segue il rifiuto della richiesta di consegna.

PQM

visto l’art. 18 bis legge 69/2005, rifiuta la consegna OMISSIS, nato a OMISSIS residente in OMISSIS. Ritenuto che in considerazione della entità della pena come inflitta dal tribunale OMISSIS e quantificata in anni due di reclusione, è proporzionata la misura dell’obbligo di presentazione ai carabinieri di Albanella tre volte alla settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 8,30.

Dispone l’immediata liberazione di OMISSIS se non detenuto per altra causa.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per 1 ‘esecuzione della misura applicata ai Carabinieri di Albanella.

Salerno 4.6. 2021

I Consiglieri                                                                   Il Presidente