Un’importante vittoria cautelare è stata ottenuta dagli Avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti davanti al TAR Lazio (Sezione Quinta) in materia di diritto del lavoro pubblico e procedure d’interpello della Polizia Penitenziaria.
Con la pronuncia cautelare n. 04378/2026 (Reg. Ric. n. 06717/2026, pubblicata il 5 agosto 2026), il Giudice Amministrativo ha accolto la domanda cautelare proposta nell’interesse di un Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, sospendendo i provvedimenti del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) che lo avevano illegittimamente escluso dallo scorrimento della graduatoria degli Specialisti di Mare per l’accesso ai corsi di qualificazione navale.
Il Caso: L’Introduzione Illogica e Postuma di un Limite Anagrafico
L’Ispettore Capo, in possesso di un curriculum professionale e marinaresco di assoluto rilievo (patente nautica senza limiti, iscrizione alla Gente di Mare, certificazioni e valutazioni eccellenti), aveva partecipato all’Interpello Nazionale Straordinario per Specialisti di Mare.
Tuttavia, in sede di scorrimento della graduatoria, il D.A.P. e la Commissione preposta hanno introdotto improvvisamente e a procedura avviata un limite di età anagrafica (non superiore a 45 anni per il profilo di Comando Costiero e a 50 anni per i Radaristi/Motoristi). Tale barriera anagrafica ha determinato l’esclusione dell’Ispettore convocato nello scorrimento, pur trovandosi in posizione ampiamente utile nella graduatoria di merito.
La Decisione del TAR Lazio: Illegittima la Violazione della Lex Specialis
Accogliendo appieno le tesi difensive degli Avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, il TAR Lazio ha ravvisato la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, decretando che:
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Violazione dell’Auto-vincolo e della Lex Specialis: Il requisito anagrafico non era in alcun modo previsto o contemplato dall’interpello originario (nota prot. n. 389150.U del 18 settembre 2024). L’Amministrazione ha dunque violato il principio dell’immodificabilità del bando di gara durante lo svolgimento della procedura.
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Assenza di basi normative nel Regolamento di Servizio: L’art. 56 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria per il personale navigante) non contempla alcun sbarramento d’età per l’abilitazione agli incarichi di coperta o macchina.
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Pregiudizio Grave e Irreparabile: La mancata ammissione al corso formativo avrebbe cagionato un danno grave, immediato e irreversibile allo sviluppo di carriera e alla progressione professionale del dipendente.
Tutela del Personale Militare e delle Forze dell’Ordine: L’Impegno dello Studio Legale Parente
Questa decisione riafferma un fondamentale principio di diritto amministrativo: la Pubblica Amministrazione non può cambiare le regole del gioco a procedura in corso né introdurre barriere anagrafiche non previste dal bando o dalle norme regolamentari.
Lo Studio Legale Parente, con gli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, si conferma un punto di riferimento primario nella tutela del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, alle Forze Armate e alle Forze di Polizia contro esclusione illegittime da concorsi, interpellati o procedure di avanzamento di carriera.
Se sei stato escluso da una procedura concorsuale o di interpello per requisiti illegittimi, contatta lo Studio Legale Parente per analizzare il tuo caso e tutelare i tuoi diritti.
