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Vittoria al TAR Lazio per lo Studio Legale Parente: Sospeso il Limite d’Età per gli Specialisti di Mare della Polizia Penitenziaria

Un’importante vittoria cautelare è stata ottenuta dagli Avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti davanti al TAR Lazio (Sezione Quinta) in materia di diritto del lavoro pubblico e procedure d’interpello della Polizia Penitenziaria.

Con la pronuncia cautelare n. 04378/2026 (Reg. Ric. n. 06717/2026, pubblicata il 5 agosto 2026), il Giudice Amministrativo ha accolto la domanda cautelare proposta nell’interesse di un Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, sospendendo i provvedimenti del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) che lo avevano illegittimamente escluso dallo scorrimento della graduatoria degli Specialisti di Mare per l’accesso ai corsi di qualificazione navale.

Il Caso: L’Introduzione Illogica e Postuma di un Limite Anagrafico

L’Ispettore Capo, in possesso di un curriculum professionale e marinaresco di assoluto rilievo (patente nautica senza limiti, iscrizione alla Gente di Mare, certificazioni e valutazioni eccellenti), aveva partecipato all’Interpello Nazionale Straordinario per Specialisti di Mare.

Tuttavia, in sede di scorrimento della graduatoria, il D.A.P. e la Commissione preposta hanno introdotto improvvisamente e a procedura avviata un limite di età anagrafica (non superiore a 45 anni per il profilo di Comando Costiero e a 50 anni per i Radaristi/Motoristi). Tale barriera anagrafica ha determinato l’esclusione dell’Ispettore convocato nello scorrimento, pur trovandosi in posizione ampiamente utile nella graduatoria di merito.

La Decisione del TAR Lazio: Illegittima la Violazione della Lex Specialis

Accogliendo appieno le tesi difensive degli Avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, il TAR Lazio ha ravvisato la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, decretando che:

  1. Violazione dell’Auto-vincolo e della Lex Specialis: Il requisito anagrafico non era in alcun modo previsto o contemplato dall’interpello originario (nota prot. n. 389150.U del 18 settembre 2024). L’Amministrazione ha dunque violato il principio dell’immodificabilità del bando di gara durante lo svolgimento della procedura.

  2. Assenza di basi normative nel Regolamento di Servizio: L’art. 56 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria per il personale navigante) non contempla alcun sbarramento d’età per l’abilitazione agli incarichi di coperta o macchina.

  3. Pregiudizio Grave e Irreparabile: La mancata ammissione al corso formativo avrebbe cagionato un danno grave, immediato e irreversibile allo sviluppo di carriera e alla progressione professionale del dipendente.

Tutela del Personale Militare e delle Forze dell’Ordine: L’Impegno dello Studio Legale Parente

Questa decisione riafferma un fondamentale principio di diritto amministrativo: la Pubblica Amministrazione non può cambiare le regole del gioco a procedura in corso né introdurre barriere anagrafiche non previste dal bando o dalle norme regolamentari.

Lo Studio Legale Parente, con gli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, si conferma un punto di riferimento primario nella tutela del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, alle Forze Armate e alle Forze di Polizia contro esclusione illegittime da concorsi, interpellati o procedure di avanzamento di carriera.

Se sei stato escluso da una procedura concorsuale o di interpello per requisiti illegittimi, contatta lo Studio Legale Parente per analizzare il tuo caso e tutelare i tuoi diritti.