Una sentenza fondamentale ribalta il primo grado e rende giustizia alla memoria del Maresciallo Capo, accogliendo le tesi difensive dello Studio Legale Parente.
Con la sentenza del 22 febbraio 2023, la Corte d’Appello di Napoli ha segnato un punto di svolta decisivo in materia di diritti delle vittime del dovere, accogliendo il ricorso presentato dai familiari del compianto M.llo Capo dell’Arma dei Carabinieri M.V. La decisione riforma integralmente la pronuncia di primo grado del Tribunale di Napoli, che aveva inizialmente negato il riconoscimento, e condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, sancendo il diritto dei congiunti ai benefici di legge.
Il Caso del M.llo M.V.: la tragedia in servizio
La vicenda trae origine dal tragico evento che ha portato alla scomparsa del Maresciallo Capo M.V. Il militare, impegnato nell’adempimento dei propri compiti istituzionali a Napoli, perse la vita a seguito di un incidente occorso mentre era alla guida del motoveicolo di servizio.
Al momento del sinistro, il Maresciallo era impegnato in una delicata attività di perlustrazione e sorveglianza del territorio, finalizzata al contrasto della criminalità e alla vigilanza di un obiettivo sensibile di primario rilievo: “Villa Rosbery”, residenza napoletana del Presidente della Repubblica. Nonostante la chiara natura di servizio dell’evento, il riconoscimento dello status era stato inizialmente negato, rendendo necessaria una battaglia legale per affermare la verità dei fatti.
Il Ruolo della Difesa Legale
Il risultato ottenuto è frutto della strategia difensiva messa in campo dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti. I legali, rappresentando i familiari del militare (i cui nomi sono omessi per ragioni di privacy), hanno impugnato la sentenza di primo grado, evidenziando come l’attività svolta dal Maresciallo al momento del decesso rientrasse pienamente nelle fattispecie tutelate dalla normativa vigente. La difesa ha saputo dimostrare alla Corte che le circostanze della morte non potevano essere derubricate a mero incidente stradale, ma erano intrinsecamente legate alle specifiche funzioni di tutela dell’ordine pubblico e contrasto alla criminalità.
Le Motivazioni della Corte: una distinzione fondamentale
Il cuore della vittoria risiede nella corretta interpretazione dell’art. 1 della Legge n. 266/2005. La Corte d’Appello ha accolto le argomentazioni degli avvocati Parente Zamparelli e Monti, operando una chiara distinzione tra le ipotesi previste dai commi 563 e 564.
I giudici hanno stabilito che l’attività del M.llo M.V. rientrava nella fattispecie del comma 563, che tutela chi subisce invalidità o decesso nel “contrasto ad ogni tipo di criminalità” o nella “vigilanza ad infrastrutture civili e militari”.
A supporto di tale decisione, la Corte ha richiamato il principio di diritto sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 10791/2017). Secondo tale orientamento, per le attività elencate al comma 563 – come appunto la vigilanza a obiettivi sensibili quali Villa Rosbery – non è necessario dimostrare l’esistenza di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello ordinario, né condizioni ambientali eccezionali (requisiti invece richiesti dal comma 564 per le “missioni di qualunque natura”). Essendo il decesso avvenuto durante l’espletamento di un servizio di vigilanza e contrasto al crimine, il diritto ai benefici scatta automaticamente.
Conclusioni: un precedente importante per i Carabinieri
Questa sentenza rappresenta un precedente di grande rilievo per tutti gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alle Forze dell’Ordine. Conferma che lo Stato ha il dovere di tutelare i propri servitori non solo in scenari di guerra o in conflitti a fuoco, ma anche durante le rischiose attività quotidiane di controllo del territorio e protezione delle istituzioni. Il riconoscimento ottenuto dagli avvocati Parente Zamparelli e Monti restituisce dignità al sacrificio del M.llo M.V. e garantisce ai suoi cari il sostegno previsto dalla legge.
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