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Risarcimento danni e restitutio in integrum – 2

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3950 del 2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

sul ricorso numero di registro generale 4404 del 2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero Giustizia Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 3950 del 2003:

del provvedimento di inquadramento, nella parte relativa alla decorrenza giuridica, nel corpo di polizia penitenziaria con il grado di agente e

quanto al ricorso n. 4404 del 2003:

per l’accertamento della responsabilità del Ministero della Giustizia in relazione ai danni subiti dal ricorrente per il ritardo nell’arruolamento nel Corpo della Polizia penitenziaria e per la condanna del Ministero al risarcimento dei danni conseguenti.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza non definitiva , n. 5764/2013, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali ed è stata disposta istruttoria;

Vista altresì l’ordinanza istruttoria n. 9064/2013;

Visti gli atti trasmessi dall’Amministrazione intimata con nota del 16.5.2014;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

2. Nel merito, in disparte quanto già deciso con sentenza non definitiva in ordina alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, i ricorsi sono fondati e meritevoli di accoglimento secondo quanto si va ad esporre.

3. Il ricorrente, agente del corpo della polizia penitenziaria, agisce per la ricostruzione della carriera, a fini giuridici ed economici, anche sotto forma di domanda di reintegrazione in forma specifica o risarcitoria conseguente alla tardiva assunzione nel corpo, e per conseguire quindi una modifica dell’inquadramento nei ruoli sul piano della decorrenza giuridica ed economica.

In particolare, questo Tribunale, con sentenza n. 3332/2013, ha già accertato che il ricorrente fu illegittimamente escluso dalla procedura concorsuale bandita per l’assunzione nella polizia penitenziaria per un presunto profilo di inidoneità fisica.

Quindi non è dubitabile che l’amministrazione fosse tenuta ad assumere il ricorrente, in forza del giudicato e secondo il punteggio che questi aveva conseguito nel concorso , e che l’atto di esclusione abbia determinato un illegittimo ritardo nell’assunzione, giacché fondato su un presupposto erroneo in fatto e in diritto.

Si è trattato di una grave e manifesta illegittimità. Il carattere manifesto della illegittimità è comprovata: a) dalla chiarezza del quadro normativo; b) dalla circostanza per cui, sul punto, non si è manifestato alcun contrasto in giurisprudenza, tale da poter esimere la p.a. da colpa (Cons. Stato, sez. IV, n. 3262 del 2012); c) dall’assenza di spazi di discrezionalità nell’accertamento dei requisiti di idoneità fisica.

Sono dunque integrati tutti gli estremi del fatto illecito: ponendo in essere un atto contrario alla legge, l’amministrazione ha con colpa (conseguente alla erronea valutazione dell’idoneità fisica) cagionato un danno ingiusto, posto che il ricorrente è stato assunto solo in data 12 aprile 2002, anziché in data 7 dicembre 1997, come avrebbe dovuto essere secondo il punteggio e la posizione in graduatoria conseguita ( secondo quanto comunicato dall’amministrazione in esito a ordine istruttorio del Tribunale).

Le conseguenze connesse alla tardiva assunzione assumono quindi carattere di danno ingiusto e vanno risarcite, per effetto dell’annullamento dell’atto illegittimo di esclusione,

Il ricorrente ha quindi diritto alla retrodatazione ai fini giuridici del proprio inquadramento alla data del 7 dicembre 1997.

Inoltre, nel periodo compreso tra le date menzionate, il ricorrente non ha potuto percepire le retribuzioni, né i contributi assicurativi e previdenziali, né la quota dovuta a titolo di indennità di TFR.

Come è noto, si tratta di elementi che il giudice è tenuto a valutare ai fini della liquidazione del danno, pur decurtando le somme dovute a titolo retributivo di una percentuale che, nell’ambito di un apprezzamento equitativo, sappia cogliere la gravità della condotta della pubblica amministrazione, e sappia valutare al contempo la circostanza per cui, in tale arco di tempo, il ricorrente ha goduto del proprio tempo liberamente, preservando le proprie energie (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, n. 3934 del 2011; id., n. 2750 del 2010).

Tenuto conto del profilo meramente colposo della condotta della p.a., appare equo quantificare il danno patrimoniale nel 50% della somma che il ricorrente avrebbe percepito tra il 7 dicembre 1997 e il 12 aprile 2002, oltre che nell’integrale importo dovuto per tale periodo a titolo di TFR e di contributi previdenziali ed assicurativi.

Trattandosi di debito di valore, la somma complessiva va rivalutata secondo indici Istat dal 7 dicembre 1997 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e su di essa, progressivamente rivalutata giorno per giorno, corrono interessi legali dal dovuto al saldo.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nei ruoli della polizia penitenziaria a partire dal giorno 7 dicembre 1997, ai fini giuridici.

Condanna l’amministrazione a rifondere il danno patrimoniale, che liquida come in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.